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Nuove fattispecie di reato e aggravanti in materia ambientale dopo la conversione del decreto “terra dei fuochi”

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 9 nov 2025
  • Tempo di lettura: 4 min

La riforma introduce un sistema repressivo più severo, con nuove figure di reato, aggravanti speciali e strumenti investigativi potenziati per il contrasto ai crimini ambientali


La conversione del cosiddetto decreto “terra dei fuochi” ha ridefinito l’intero quadro della tutela penale dell’ambiente, determinando un aumento significativo delle fattispecie di delitto e un irrigidimento complessivo della risposta sanzionatoria. L’intervento legislativo, frutto di una crescente sensibilità verso la protezione del territorio e della salute pubblica, rappresenta un punto di svolta nella politica criminale ambientale, spostando l’asse dalla logica meramente repressiva a quella di prevenzione e controllo diffuso.

Le modifiche più rilevanti riguardano la qualificazione giuridica delle condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, che vengono ora scomposte in differenti tipologie a seconda della gravità, della reiterazione e della pericolosità dei materiali trattati. Il legislatore ha voluto distinguere nettamente tra condotte occasionali e comportamenti sistematici o organizzati, trasformando questi ultimi in delitti autonomi, con pene più elevate e minori margini di attenuazione. Si realizza così una netta cesura rispetto al passato, in cui gran parte delle violazioni era ricondotta nell’alveo delle contravvenzioni, spesso prive di reale efficacia deterrente.

Parallelamente, sono state introdotte aggravanti specifiche legate alla dimensione imprenditoriale delle attività illecite. Laddove la gestione abusiva dei rifiuti o la compromissione di suolo e sottosuolo siano collegate a un’attività economica o produttiva, il trattamento sanzionatorio risulta aggravato, anche attraverso l’esclusione di benefici di legge e attenuanti speciali. L’obiettivo è colpire non solo il singolo autore materiale, ma l’intera rete organizzativa che trae profitto dalla sistematica violazione delle norme ambientali. Le aggravanti assumono un rilievo oggettivo, fondato su parametri quantitativi e qualitativi come la quantità di rifiuti gestiti, la natura pericolosa dei materiali, la ricorrenza delle condotte e la connessione con l’attività d’impresa.

Sul piano processuale, la riforma ha introdotto strumenti investigativi tipici dei reati di criminalità organizzata, tra cui operazioni sotto copertura e possibilità di arresto in differita per condotte seriali e strutturate. L’ampliamento di tali strumenti risponde all’esigenza di superare le difficoltà probatorie che tradizionalmente ostacolano l’accertamento dei reati ambientali, spesso caratterizzati da fenomeni occulti, diluiti nel tempo e con la partecipazione di più soggetti. L’autorità giudiziaria può ora avvalersi di indagini tecniche avanzate, di controlli integrati sui flussi di rifiuti e di attività di monitoraggio ambientale supportate da tecnologie satellitari e georeferenziali.

Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda il coordinamento con la normativa antimafia. Il decreto convertito rafforza la possibilità di applicare misure di prevenzione patrimoniale alle imprese coinvolte in attività illecite di gestione dei rifiuti, prevedendo l’amministrazione giudiziaria dei beni quando l’intera struttura aziendale risulti permeata da comportamenti illeciti. Tale misura, che si affianca alla confisca, consente di assicurare la continuità aziendale sotto vigilanza pubblica, preservando l’occupazione e i rapporti economici leciti, ma neutralizzando la capacità criminale dell’impresa. La gestione temporanea da parte dell’amministratore giudiziario diventa così un presidio di legalità sostanziale, volto a impedire la dispersione del patrimonio e a favorire la bonifica dei territori compromessi.

In parallelo, la riforma interviene sul sistema di responsabilità amministrativa degli enti, ampliando il catalogo dei reati-presupposto di cui al decreto legislativo 231 del 2001. Tra questi figurano ora nuove incriminazioni ambientali, con sanzioni pecuniarie più severe e l’applicazione di misure interdittive automatiche nei casi più gravi. Gli enti devono predisporre modelli organizzativi e di gestione specificamente calibrati sul rischio ambientale, dotandosi di procedure di tracciabilità dei rifiuti, di controlli periodici e di sistemi di audit indipendenti. La logica della riforma è quella di rafforzare la environmental compliance, trasformandola da obbligo formale in strumento sostanziale di prevenzione e monitoraggio interno.

Sul piano del diritto penale sostanziale, la nuova disciplina conferma la tendenza a considerare l’ambiente come bene giuridico autonomo e primario. La tutela non si esaurisce più nella protezione mediata della salute o del patrimonio, ma assume un valore intrinseco, idoneo a giustificare un sistema repressivo autonomo. L’estensione dell’area del delitto comporta una ridefinizione dei criteri di imputazione soggettiva, con maggiore attenzione all’elemento della colpa professionale e organizzativa. Le imprese non possono più invocare la complessità tecnica o la delega di funzioni come cause di esclusione della responsabilità, dovendo dimostrare l’adozione di misure preventive concrete e proporzionate.

La riforma ha inoltre rafforzato la connessione tra piano amministrativo e piano penale. Le autorizzazioni ambientali, le iscrizioni agli albi e i registri di tracciabilità non sono più meri adempimenti burocratici, ma diventano veri e propri presupposti di liceità dell’attività. L’assenza o l’irregolarità di tali titoli configura un indice di dolo o colpa grave e consente al giudice di desumere la volontà di eludere i controlli. Si tratta di una svolta interpretativa destinata a incidere profondamente sulla prassi giudiziaria e sull’organizzazione delle imprese del settore.

L’intervento normativo realizza, in definitiva, un’integrazione organica tra prevenzione, repressione e responsabilità d’impresa. Il sistema che ne risulta è più severo, ma anche più coerente: le condotte vengono sanzionate in modo proporzionato al rischio e all’impatto ambientale, mentre le imprese sono chiamate a dimostrare la propria capacità di autogoverno attraverso modelli organizzativi effettivi. Gli operatori del diritto, i consulenti tecnici e le autorità di controllo sono ora chiamati a misurarsi con un ordinamento che impone una conoscenza integrata del diritto penale, amministrativo e societario, in una prospettiva di tutela complessiva dell’ambiente come bene pubblico essenziale.

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