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Non illegittima la pena del Decreto Cutro per morte in caso di tratta

9 lug
Tempo di lettura: 1 min

Il Decreto Cutro (D.L. 20/2023 convertito in legge con L. 50/2023), introdotto dal Governo Meloni durante il 2023, ha inasprito le pene per scafisti e trafficanti di esseri umani, al fine di limitare la tratta e di evitare reiterazioni, modificando il testo unico sull’immigrazione.

Tra le pene, esso prevedeva una pena da 20 a 30 anni per il reato di morte o lesioni come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina. 

Durante un processo in cui era prevista proprio tale fattispecie, il tribunale ha sollevato questione di costituzionalità sulla pena prevista: era infatti giudicata troppo aspra per il reato commesso, dato che la misura eccedeva di ben 6 volte la pena ordinaria prevista per l’omicidio colposo (5 anni). 

Tuttavia la norma, secondo la Consulta, non è per nulla sproporzionata. Infatti, affinché si verifichi il reato, è necessario che , che il trasporto sia effettuato esponendo le persone a pericolo per la loro vita o incolumità oppure sottoponendole a trattamenti inumani o degradanti e che ne derivino la morte o lesioni gravi o gravissime di più persone.

La disposizione seleziona quindi «solamente condotte di notevole gravità», lesive di beni di primaria importanza. La fattispecie tutela non soltanto l’ordinata gestione dei flussi migratori, ma «anche, e soprattutto, la vita e l’integrità fisica dei migranti» coinvolti nel traffico illecito. La misura della pena costituisce pertanto «un segnale della particolare gravità del fatto che il legislatore ha inteso contrastare», caratterizzato da «un disvalore assai significativo».


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