IRAP e associazioni professionali
Con la sentenza n. 153/2026, la Corte costituzionale ha chiarito che l’esenzione dall’IRAP prevista per le persone fisiche esercenti arti e professioni può estendersi anche alle associazioni professionali. L’imposta non è dovuta quando ciascun professionista svolge personalmente e autonomamente la propria attività, mentre l’associazione svolge soltanto funzioni organizzative o di gestione interna. L’IRAP trova invece applicazione quando l’attività viene «spersonalizzata» e diventa direttamente riferibile alla struttura associativa. Spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’effettivo esercizio della professione in forma associata. La Corte ha applicato tale principio anche alle associazioni notarili, normalmente caratterizzate da una funzione interna di distribuzione di onorari e spese.




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