Il criterio delle tolleranze negli appartamenti in condominio, facciamo chiarezza
- Elena Albricci
- 31 mar
- Tempo di lettura: 1 min
Secondo quanto previsto dall'art. 34 bis, comma 1, del DPR 380/01 le tolleranze rientranti nel 2% dei parametri indicati in
detto articolo devono essere considerate irrilevanti e non costituiscono, pertanto, un abuso edilizio.
Quindi, ogni condomino potrebbe far dichiarare al proprio tecnico lo stato legittimo del relativo immobile. Il tecnico comunale nel corso del proprio controllo avrebbe, quindi, il compito di valutare unicamente l'appartamento del singolo proprietario, e non potrà entrare nel merito di eventuali difformità presenti nelle parti comuni dell'edificio.
Al contrario, se il tecnico fosse chiamato per valutare lo stato legittimo dell'edificio lo stesso non dovrebbe considerare i singoli appartamenti ma solo le parti comuni.

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