La Suprema Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha affermato che le condotte di mobbing lavorativo possono essere ricondotte al reato di stalking quando quando siano tali da isolare e vessare il lavoratore, integrando uno degli eventi contemplati dall'art. 612 bis del c.p.. L’ art 612 bis infatti stabilisce che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita."
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