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Eutanasia: una nuova questione sulla sentenza DJ FABO

9 lug
Tempo di lettura: 1 min

La Sentenza DJ Fabo, nel 2019, ha aperto la strada a tutta una serie di riforme regionali in ambito eutanasia che, malgrado la voluta e costante disattenzione da parte del legislatore nel merito della questione, hanno introdotto la possibilità di accedere alla morte volontaria assistito per tutti i Cittadini della Repubblica tramite la decriminalizzazione dell’aiuto al suicidio, sia all’interno del territorio nazionale che, come avviene sempre più spesso, all’estero.


Come chi è interessato al tema ormai sa, la sentenza 242/19 relativa al caso DJ Fabo ha stabilito una serie di regole per l’esenzione dall’applicazione del reato di aiuto al suicidio (art. 580c.p.)

. In particolare, la Corte ha stabilito che è necessario:

  • Soffrire una malattia non curabile

  • Provare sofferenza fisica ad un livello insopportabile

  • Essere capaci di intendere e di volere ed avere la propria piena capacità di giudizio

  • Dipendere da macchinari per la propria sopravvivenza. 


il giudice ricorrente sollevava questione di costituzionalità proprio su quest’ultima condizione, in riferimento agli artt.  2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, sostenendo che non fosse equa la condizione della dipendenza da macchinari per accedere all’Eutanasia. La Consulta ancora non si è espressa sul tema specifico, ma ha chiarito uno dei dilemmi: Le questioni di fine vita sono tutte personalissime, e sono intrasmissibili agli eredi

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