Eutanasia: una nuova questione sulla sentenza DJ FABO

La Sentenza DJ Fabo, nel 2019, ha aperto la strada a tutta una serie di riforme regionali in ambito eutanasia che, malgrado la voluta e costante disattenzione da parte del legislatore nel merito della questione, hanno introdotto la possibilità di accedere alla morte volontaria assistito per tutti i Cittadini della Repubblica tramite la decriminalizzazione dell’aiuto al suicidio, sia all’interno del territorio nazionale che, come avviene sempre più spesso, all’estero.
Come chi è interessato al tema ormai sa, la sentenza 242/19 relativa al caso DJ Fabo ha stabilito una serie di regole per l’esenzione dall’applicazione del reato di aiuto al suicidio (art. 580c.p.)
. In particolare, la Corte ha stabilito che è necessario:
Soffrire una malattia non curabile
Provare sofferenza fisica ad un livello insopportabile
Essere capaci di intendere e di volere ed avere la propria piena capacità di giudizio
Dipendere da macchinari per la propria sopravvivenza.
il giudice ricorrente sollevava questione di costituzionalità proprio su quest’ultima condizione, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, sostenendo che non fosse equa la condizione della dipendenza da macchinari per accedere all’Eutanasia. La Consulta ancora non si è espressa sul tema specifico, ma ha chiarito uno dei dilemmi: Le questioni di fine vita sono tutte personalissime, e sono intrasmissibili agli eredi


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