Carta di credito sospesa: l’intermediario deve comunicare subito e con chiarezza le ragioni del blocco

Non è sufficiente che l’intermediario disponga di un giustificato motivo per sospendere una carta di pagamento: le ragioni del blocco devono essere comunicate al cliente in modo tempestivo, chiaro e comprensibile. È quanto affermato dal Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario Finanziario con la decisione n. 3133 del 10 aprile 2026, presieduto da Sirena e con Maimeri quale relatore.
La controversia trae origine dalla decisione di un intermediario di sospendere cautelativamente una carta di credito, dopo aver rilevato un volume di spesa superiore alla normale media mensile del titolare. Il blocco era stato disposto al fine di consentire una verifica aggiornata del merito creditizio del cliente, al quale era stata richiesta la trasmissione di specifica documentazione. All’esito degli accertamenti, con lettera datata 19 maggio 2025 e ricevuta dal cliente il successivo 10 giugno, l’intermediario comunicava il recesso dal rapporto. La carta, tuttavia, risultava già revocata con effetto dal 5 giugno 2025.
Il cliente si rivolgeva quindi all’Arbitro Bancario Finanziario, contestando sia la legittimità del blocco preventivo sia il successivo recesso. Chiedeva inoltre di poter utilizzare i punti accumulati nell’ambito del programma Membership Rewards o, in alternativa, di riceverne l’equivalente economico, nonché di ottenere il rimborso dell’eventuale credito residuo presente sulla carta.
Nell’esaminare la sospensione cautelativa, il Collegio ha richiamato l’art. 6 del d.lgs. n. 11/2010, secondo cui il contratto quadro può prevedere il diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare l’utilizzo di uno strumento di pagamento in presenza di giustificati motivi. Nel caso esaminato, anche il contratto sottoscritto dal cliente attribuiva espressamente tale facoltà all’intermediario. In particolare, l’art. 29 consentiva di sospendere la carta in qualsiasi momento e con effetto immediato, indicando tra le possibili cause anche un ammontare delle spese anomalo rispetto alle abituali modalità di utilizzo del titolare.
Sotto questo profilo, dunque, il superamento della normale media mensile di spesa poteva costituire un elemento idoneo a giustificare la sospensione dello strumento di pagamento e la conseguente rivalutazione del merito creditizio. La censura dell’Arbitro non ha riguardato tanto l’esistenza di un motivo astrattamente legittimo, quanto le modalità con cui esso era stato comunicato al cliente.
Secondo il Collegio, infatti, la prima comunicazione inviata al titolare della carta era approssimativa e poco chiara. Proprio in quella sede l’intermediario avrebbe dovuto indicare in maniera puntuale le ragioni della sospensione, consentendo al cliente di comprendere immediatamente perché non potesse più utilizzare lo strumento di pagamento. Le motivazioni erano state invece illustrate con maggiore precisione soltanto nella successiva lettera di recesso.
Per l’ABF, tale comportamento non rispetta i necessari canoni di diligenza e trasparenza. Anche quando la sospensione è supportata da un giustificato motivo, l’intermediario è tenuto a comunicarlo senza ritardo e in termini sufficientemente chiari e comprensibili.
Quanto al recesso, il Collegio ha richiamato l’art. 126-septies, comma 2, del Testo unico bancario, che consente al prestatore di servizi di pagamento di recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato, purché tale facoltà sia prevista contrattualmente e venga rispettato un preavviso minimo di due mesi. Nel caso concreto, tale termine non era stato osservato, poiché la lettera di recesso, datata 19 maggio 2025, era stata ricevuta dal cliente il 10 giugno 2025, mentre la revoca della carta aveva già prodotto effetto dal 5 giugno.
L’intermediario aveva tuttavia invocato la clausola contrattuale che consentiva il recesso immediato in presenza di un giustificato motivo. Il Collegio ha ritenuto tale ipotesi astrattamente ammissibile anche alla luce dell’art. 33, comma 2, lettera h), del Codice del consumo, in quanto riconducibile alla rivalutazione del merito creditizio del cliente. Anche sotto questo profilo, però, la condotta dell’intermediario è stata censurata per la mancata comunicazione tempestiva e precisa delle circostanze poste a fondamento della sospensione.
L’Arbitro ha invece respinto le ulteriori richieste del ricorrente. In particolare, ha confermato che, in base alle condizioni applicabili al programma, i punti Membership Rewards non potevano essere utilizzati dopo la revoca della carta. È stata rigettata anche la domanda relativa al credito residuo, poiché dalla documentazione risultava che l’intermediario avesse già restituito al cliente sia l’importo presente sulla carta sia le quote mensili non godute del canone annuale.
Il ricorso è stato quindi accolto solo parzialmente. Il Collegio di Roma ha accertato l’illegittimità del comportamento dell’intermediario limitatamente alla mancata comunicazione chiara e tempestiva delle ragioni che avevano determinato la sospensione della carta di credito. La decisione ribadisce un principio rilevante nei rapporti tra clienti e prestatori di servizi di pagamento: il potere contrattuale di bloccare o revocare una carta non esonera l’intermediario dagli obblighi di trasparenza, correttezza e diligenza, dovendo il cliente essere messo nelle condizioni di conoscere immediatamente le ragioni del provvedimento adottato nei suoi confronti.





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