Bancarotta fraudolenta e operazioni infragruppo: i limiti della rilevanza penale
- Luca Baj
- 3 giorni fa
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Con la sentenza n. 11955 del 26 marzo 2025, la Sezione I penale della Corte di cassazione affronta una tematica di particolare rilievo nel diritto penale fallimentare: la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216, comma 1, n. 1 del R.D. 267/1942 in relazione a trasferimenti di somme all’interno di gruppi societari.
La pronuncia prende in esame una vicenda in cui una società poi dichiarata fallita aveva effettuato trasferimenti di fondi a favore di un’altra società appartenente allo stesso gruppo. L’accusa contestava la natura distrattiva di tali operazioni, ritenendole prive di contropartita patrimoniale, quindi dannose per la massa dei creditori.
Il principio di diritto
La Cassazione ha ribadito che l’appartenenza delle società coinvolte a un medesimo gruppo non esclude di per sé la rilevanza penale dell’operazione. La natura distrattiva non viene automaticamente neutralizzata dalla logica di gruppo. Per evitare l’incriminazione, è necessario dimostrare l’esistenza di vantaggi compensativi in grado di riequilibrare gli effetti negativi per la società “depauperata”.
Il principio enunciato è chiaro: “Per escludere la natura distrattiva dell’operazione di trasferimento di somme da una società ad un’altra, non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo gruppo. È necessario che l’interessato dimostri, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica del gruppo o la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi”.
La giurisprudenza di continuità
La Corte conferma un orientamento già espresso in precedenti pronunce (tra cui Cass., Sez. V, 13 settembre 2022, Casartelli), secondo cui la mera “razionalità economica” dell’operazione non è sufficiente ad escludere la condotta distrattiva se non supportata da evidenze concrete. L'onere probatorio incombe sull’imputato, che deve offrire prova di un beneficio specifico, attuale o prevedibile, per la società fallita, e non solo per il gruppo nel suo complesso.
La ratio della decisione è da rinvenire nella tutela dei creditori sociali, i quali subiscono il pregiudizio diretto dell’uscita di liquidità senza contropartita concreta. Anche all’interno di un gruppo, la singola società mantiene autonomia patrimoniale, e le operazioni infragruppo devono rispondere a criteri di efficienza e trasparenza, pena la responsabilità penale.
Le implicazioni applicative
La sentenza impone una lettura rigorosa del principio di separazione patrimoniale, anche nel contesto delle realtà economiche più complesse e strutturate. Il concetto di “interesse del gruppo”, pur valorizzato in dottrina e in ambito civilistico (art. 2497 c.c.), non può assurgere a scriminante automatica sul piano penalistico. Il trasferimento di risorse deve potersi giustificare con risultati positivi verificabili, o almeno con una previsione fondata e ragionevole di ritorni positivi per la società coinvolta.
Di conseguenza, i dirigenti e gli organi amministrativi devono documentare con attenzione le ragioni e gli effetti attesi di ogni operazione infragruppo, anche in ottica ex post, poiché la mancata dimostrazione può tradursi in una condanna per bancarotta fraudolenta.
La sentenza n. 11955/2025 della Cassazione conferma un orientamento consolidato e rigoroso: l’interesse del gruppo non giustifica trasferimenti patrimoniali a danno della singola società, specie se questa è in difficoltà economica. In assenza di vantaggi specifici e documentati, l’operazione si qualifica come distrattiva e rilevante penalmente.
Si tratta di una posizione coerente con la finalità protettiva dell’interesse dei creditori, che impone una rigorosa responsabilità nella gestione delle risorse aziendali, anche (e soprattutto) nei rapporti infragruppo. Per le imprese coinvolte in assetti societari complessi, la pronuncia rappresenta un monito alla pianificazione documentata e trasparente di ogni flusso finanziario intersocietario, per prevenire responsabilità gravi, non solo civili ma anche penali.
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