Antieconomicità, il correttivo fiscale restringe l’accertamento presuntivo

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, correttivo della riforma fiscale, interviene sui criteri utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per contestare operazioni ritenute antieconomiche. La novità è contenuta nell’articolo 24, che limita la possibilità di fondare un accertamento sul solo divario tra il corrispettivo praticato e il valore normale o di mercato.
La modifica rafforza il principio secondo cui l’antieconomicità non può trasformarsi in una presunzione automatica di evasione. Per sostenere la rettifica, lo scostamento deve essere accompagnato da ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, oppure deve risultare talmente manifesto e rilevante da assumere di per sé un significato probatorio qualificato.
Il tema è particolarmente importante nei rapporti tra imprese, nelle operazioni infragruppo e, più in generale, nei casi in cui il prezzo applicato si discosti dai parametri medi di mercato per ragioni commerciali, finanziarie o strategiche. Sconti, politiche di penetrazione, esigenze di liquidità, smaltimento di giacenze o rapporti di lungo periodo possono spiegare differenze di prezzo senza implicare necessariamente l’esistenza di ricavi occultati o costi fittizi.
La nuova impostazione incide anche sull’onere motivazionale degli atti. L’ufficio deve spiegare perché l’operazione, valutata nel suo contesto concreto, sia incompatibile con una normale logica imprenditoriale e quali elementi aggiuntivi rendano attendibile la ricostruzione fiscale proposta. Il contribuente, a sua volta, conserva la possibilità di documentare le ragioni economiche dell’operazione.
Il correttivo riduce così il rischio che il semplice confronto con un valore medio o teorico diventi sufficiente per una rettifica. L’accertamento resta possibile, ma richiede una valutazione complessiva e sostanziale della condotta economica, coerente con la natura presuntiva dello strumento e con la necessità di evitare automatismi probatori. Il cambio è rilevante.






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