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AI fuori controllo, Bruxelles difende le regole sui modelli più potenti

14 ore fa
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AI fuori controllo, Bruxelles difende le regole sui modelli più potenti

L’AI Act impone verifiche, gestione dei rischi e segnalazione degli incidenti. Per i fornitori di modelli generali vale uno specifico regime sanzionatorio.

La sicurezza dei modelli di intelligenza artificiale torna al centro del confronto europeo. Il 9 ottobre Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva della Commissione europea, ha sostenuto che l’Unione dispone degli strumenti necessari per affrontare i rischi dei sistemi più capaci. Bruxelles sta valutando le risposte alle richieste di informazioni inviate a oltre trenta imprese, comprese società cinesi, sulla sicurezza e sugli obblighi di trasparenza e tutela del diritto d’autore.

Il riferimento è il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, noto come AI Act. Per i modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico, l’articolo 55 prescrive valutazioni secondo protocolli adeguati, prove avversariali documentate, individuazione e mitigazione dei rischi. I fornitori devono inoltre registrare e comunicare gli incidenti gravi senza indebito ritardo, garantendo una protezione informatica adeguata sia al modello sia alla sua infrastruttura fisica.

Questi obblighi si aggiungono a quelli previsti per i modelli generali: documentazione tecnica, informazioni per chi integra il modello, politica di rispetto del diritto d’autore e sintesi pubblica dei contenuti utilizzati per l’addestramento. Il codice di buone pratiche costituisce uno strumento volontario per dimostrare la conformità. La sua adesione non sostituisce gli obblighi del regolamento; chi sceglie un percorso diverso deve documentare mezzi alternativi adeguati.

La vigilanza sui modelli generali compete all’Ufficio europeo per l’IA. La Commissione può richiedere documenti, valutare i modelli e chiedere misure correttive, fino a limitarne la disponibilità quando ricorrono i presupposti normativi. Una richiesta di informazioni è un passaggio istruttorio: non equivale all’accertamento di una violazione. Per le imprese assume rilievo la capacità di conservare evidenze sulle verifiche effettuate, sugli incidenti e sulle correzioni applicate.

Per le violazioni dei fornitori di modelli generali, l’articolo 101 prevede sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, se superiore. L’importo dipende dalla natura, gravità e durata dell’infrazione, nel rispetto della proporzionalità. Rientrano nel regime anche informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e l’omessa disponibilità del modello per le valutazioni. Prima della decisione, al fornitore devono essere comunicate le contestazioni preliminari e garantita la possibilità di essere ascoltato.

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