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Affitto d’azienda: limiti della tutela cautelare

25 set
Tempo di lettura: 1 min

Il Tribunale di Perugia, con provvedimento del 12 ottobre 2024, ha chiarito che il sequestro giudiziario ex art. 670, n. 1, c.p.c. richiede una controversia effettiva sulla proprietà o sul possesso del bene, non essendo sufficiente contestare la validità o convenienza del contratto di affitto d’azienda. È invece astrattamente possibile ricorrere all’art. 700 c.p.c. per ottenere la cessazione degli effetti contrattuali o anticipare la restituzione dell’azienda, purché sussistano fumus boni iuris e un periculum in mora concreto, attuale e imminente. Tale requisito manca quando l’efficacia dell’affitto sia stata consensualmente rinviata a una data futura, rendendo non attuale il rischio di pregiudizio.

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