Affitto d’azienda: limiti della tutela cautelare
Il Tribunale di Perugia, con provvedimento del 12 ottobre 2024, ha chiarito che il sequestro giudiziario ex art. 670, n. 1, c.p.c. richiede una controversia effettiva sulla proprietà o sul possesso del bene, non essendo sufficiente contestare la validità o convenienza del contratto di affitto d’azienda. È invece astrattamente possibile ricorrere all’art. 700 c.p.c. per ottenere la cessazione degli effetti contrattuali o anticipare la restituzione dell’azienda, purché sussistano fumus boni iuris e un periculum in mora concreto, attuale e imminente. Tale requisito manca quando l’efficacia dell’affitto sia stata consensualmente rinviata a una data futura, rendendo non attuale il rischio di pregiudizio.



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