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17 ottobre 2026

2 minuti fa
Tempo di lettura: 24 min
  1. In tema di condominio negli edifici, l’obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi, e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale promossa ex articolo 63, comma 1, disposizioni di attuazione del Cc, spetta all’amministratore in proprio, in ragione della sua posizione di mandatario dell’ente di gestione. Il testo pubblicato attribuisce tuttavia gli effetti dell’omissione al solo condominio rappresentato e riferisce una condanna pronunciata nei confronti del condominio, in persona dell’amministratore «pro tempore»: presenta quindi un’incongruenza sulla legittimazione passiva che i riscontri disponibili non consentono di risolvere. Autorità: Tribunale di Palermo, sezione III civile, sentenzaData: 1 aprile 2026Numero: 2262

  2. Perché sia configurabile il reato di diffamazione, di cui all’articolo 595 Cp, commessa a mezzo social network, le espressioni utilizzate devono attribuire qualità sfavorevoli alla persona offesa ed essere dotate di carica dispregiativa tale da essere avvertita nel comune sentire come lesive della reputazione; inoltre ai fini della configurabilità del reato la riferibilità alla persona offesa deve risultare evidente a chiunque legga il post e non solo alla stessa persona offesa o a chi abbia conoscenza specifica dei rapporti personali tra autore e destinatario. (Fattispecie in cui nel post incriminato si faceva riferimento a «una nostra amica»: formula ritenuta dal Tribunale riferibile potenzialmente a più persone nell’ambito delle conoscenze condivise tra l’imputato e i suoi contatti Facebook, come tale inidonea all’individuazione del soggetto specifico di cui si tratta, in difetto di altri elementi specifici che consentissero il riconoscimento della persona offesa).Autorità: Tribunale di Gorizia, sezione penale, sentenzaData: 6 aprile 2026Numero: 6

  3. Integra il delitto di sostituzione di persona, di cui all’articolo 494 Cp, la condotta di colui che crea ed utilizza un profilo su social network, utilizzando abusivamente l’immagine o il nome di una persona del tutto inconsapevole o la creazione di profili su social network o siti web utilizzando nominativi di fantasia ma inserendo fotografie della vittima.Autorità: Tribunale di Gorizia, sezione penale, sentenzaData: 7 aprile 2026Numero: 5

  4. In tema di porto d’armi, la pratica sportiva del softair è un’attività lecita e i relativi strumenti, anche se privi del tappo rosso, sono privi di qualsiasi capacità lesiva diretta dell’integrità fisica, con la conseguenza che il trasporto degli strumenti necessari allo svolgimento della stessa è da considerarsi giustificato motivo per il porto del relativo fucile, nei limiti della ragionevole connessione temporale e spaziale con l’evento sportivo.Autorità: Tribunale di Gorizia, sezione penale, sentenzaData: 19 aprile 2026Numero: 48

  5. Nella violazione degli obblighi di assistenza familiare, incriminata dall’articolo 570, comma 2, n. 2 Cp, la minore età del figlio, che di norma non è titolare di un reddito personale né è in grado di produrlo autonomamente, costituisce una condizione soggettiva di stato di bisogno: tale presunzione ha carattere oggettivo e può essere superata dall’interessato mediante prova liberatoria la quale, però, non può consistere nella circostanza che l’altro genitore o terzi provvedano ad assicurare i mezzi di sussistenza al minore, ma necessita della dimostrazione che, per le floride risorse economiche dell’altro genitore, sia garantito non solo il semplice mantenimento del minore, bensì il benessere e l’agiatezza della prole, superando la soglia dell’approvvigionamento dei soli mezzi di sussistenza, posto che il delitto è integrato anche se l’altro genitore provvede in via sussidiaria a soddisfare i bisogni della prole e l’eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto all’assolvimento del suo primario dovere non integra un’ipotesi di ignoranza scusabile della legge penale.Autorità: Tribunale di Gorizia, sezione penale, sentenzaData: 27 aprile 2026Numero: 74

  6. Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l’accesso alla persona offesa, sul rilievo per cui il requisito della violenza, richiesto dall’articolo 610 Cp, si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione.Autorità: Tribunale di Gorizia, sezione penale, sentenzaData: 4 maggio 2026Numero: 173

  7. L’articolo 612 Cp sanzionando «chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno», individua quale elemento materiale del reato la prospettazione, da parte dell’agente e con qualsiasi modalità, di un male ingiusto, futuro o prossimo, nei confronti di una persona che può essere sia il soggetto che riceve la minaccia, sia un soggetto a lui legato da specifici rapporti affettivi o di parentela: l’elemento essenziale del fatto tipico è quindi la capacità intimidatoria della condotta, la quale deve essere accertata secondo una valutazione ex ante, che tenga conto sia della concreta potenzialità del male paventato a turbare la tranquillità del soggetto passivo, sia di tutte le circostanze del caso concreto e, dunque, della provenienza della frase o del gesto minaccioso, delle caratteristiche personali della vittima, del contesto specifico nel quale la condotta matura.Autorità: Tribunale di Gorizia, sezione penale, sentenzaData: 20 maggio 2026Numero: 145

  8. Il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione.Autorità: Tribunale di Gorizia, sezione penale, sentenzaData: 25 maggio 2026Numero: 157

  9. Nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un proprio diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria, mentre nel delitto di estorsione l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia, distinguendosi i due reati essenzialmente sul piano soggettivo: nel primo, l’agente mira al conseguimento di un profitto nella ragionevole, anche se in concreto infondata, convinzione di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l’agente tende al conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Il delitto di estorsione è un reato plurioffensivo, in quanto lesivo tanto del patrimonio quanto della libera determinazione della persona, e di evento, avente struttura complessa che prevede, oltre alla condotta dell’agente a forma vincolata (la violenza o la minaccia), anche alcuni eventi intermedi da essa causalmente dipendenti rappresentati dal metus indotto nel soggetto passivo e dalla conseguente condotta di disposizione patrimoniale, a loro volta collegati all’evento finale, rappresentato dall’ingiusto profitto con altrui danno sicché esso si perfeziona, dal punto di vista oggettivo, quando il soggetto agente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, in conseguenza della condotta costrittiva ai danni della vittima, posta in essere con violenza e minaccia, e del conseguente atto di disposizione patrimoniale.Autorità: Tribunale di Gorizia, sezione penale, sentenzaData: 10 giugno 2026Numero: 201

  10. L’utilizzo di messaggi vocali mediante l’applicativo di messaggistica WhatsApp è una modalità idonea a veicolare le minacce e, quindi, a configurare il reato di cui all’articolo 612 Cp, vieppiù quando la voce registrata trasmette il tono concitato e aggressivo dell’autore, amplificandone l’efficacia intimidatoria. (Fattispecie in cui il Tribunale ha ritenuto il dolo del reato di minaccia in re ipsa, per avere l’imputato deliberatamente inviato decine di messaggi vocali dal contenuto inequivocabilmente minatorio alla persona offesa, dimostrando piena consapevolezza del significato intimidatorio delle proprie parole e della loro idoneità a incutere timore nella destinataria).Autorità: Tribunale di Gorizia, sezione penale, sentenzaData: 10 giugno 2026Numero: 392

  11. È illegittimo il divieto generalizzato di accesso dei cani ai parchi pubblici fondato su un rischio meramente ipotetico per igiene, decoro o sicurezza. L’amministrazione deve dimostrare un pericolo concreto e la necessità della restrizione, valutando se gli stessi obiettivi possano essere raggiunti con misure meno invasive e proporzionate.Autorità: TAR Calabria, sezione I, sentenzaData: 22 giugno 2026Numero: 1192

  12. In tema di donazione non accettata contestualmente dal donatario, l’art. 782, comma 2, c.c. richiede, quale elemento costitutivo del perfezionamento del contratto, che l’accettazione, rivestita della forma dell’atto pubblico, sia notificata al donante; ne consegue che, prima di tale notificazione, non si produce alcun effetto traslativo e il bene resta nel patrimonio del donante, senza che il requisito possa essere surrogato da equipollenti, dalla mera conoscenza dell’accettazione o dall’esecuzione volontaria della donazione nulla ai sensi dell’art. 799 c.c., norma che presuppone un negozio già concluso e affetto da invalidità, non già un contratto mai perfezionatosi. In tale ipotesi, inoltre, la disponibilità materiale del bene da parte del mancato donatario integra detenzione e non possesso utile a usucapire, specie ove la liberalità abbia avuto a oggetto la sola nuda proprietà con riserva di usufrutto in capo al donante.Autorità: Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanzaData: 25 giugno 2026Numero: 21697

  13. In tema di condominio negli edifici, l’installazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell’articolo 1122-bis del Cc, che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea, dovendosi, all’eventuale parere contrario espresso da quest’ultima, attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell’esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune. Tale installazione, tuttavia, dovendo comunque avvenire nel rispetto della predetta destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d’uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio, comporta che il diritto del condomino di installare impianti fotovoltaici su superfici comuni, senza previa autorizzazione assembleare, non è assoluto ed illimitato: esso, invero, trova un confine nel rispetto dei diritti di pari uso degli altri condomini, e l’assemblea stessa, se sollecitata, è chiamata a ripartire equamente l’uso di tutte le superfici comuni idonee — non già di una sola di esse, arbitrariamente selezionata — salvaguardando le diverse forme di utilizzo già in atto. Perché possa operare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1463 del Cc, occorre che l’impossibilità sia oggettiva, assoluta e definitiva, non meramente difficoltosa o contingente, e che sia riconducibile a causa non imputabile al debitore. Nella fattispecie, la delibera assembleare che aveva limitato illegittimamente le superfici utilizzabili non rendeva oggettivamente e assolutamente impossibile la prestazione dell’impresa incaricata della fornitura e installazione dell’impianto.Autorità: Tribunale di Roma, sezione XI civile, sentenzaData: 30 giugno 2026Numero: 10333

  14. Incombe sul creditore insoddisfatto, che chieda la sentenza di condanna nei confronti dei soci della società di capitali estinta, l’onere di allegare e di provare la distribuzione ai soci stessi dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione: perché, invero, la riscossione di una quota dell’attivo in base al bilancio finale di liquidazione è fatto costitutivo del credito.Autorità: Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanzaData: 1 luglio 2026Numero: 22587

  15. Nel caso di processo con pluralità di parti, l’eccezione di estinzione del giudizio risponde, ai sensi dell’articolo 307, comma 4, del cpc (nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009), all’esclusivo interesse dei soggetti chiamati a succedere o a sostituire la capacità della parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo, sicché compete al giudice, anche di ufficio, accertare se tale eccezione sia stata sollevata dalla parte legittimata.Autorità: Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanzaData: 1 luglio 2026Numero: 22589

  16. Le collaborazioni nell’impresa agricola familiare possono assumere forme autonome, subordinate, occasionali o abituali; è iscrivibile nella gestione previdenziale del coltivatore diretto il coniuge, parente o affine entro il quarto grado che lavori abitualmente e prevalentemente nell’impresa, purché la forza complessiva di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo dei normali bisogni aziendali. Sono esclusi i lavori occasionali e di breve durata prestati gratuitamente a titolo di aiuto o obbligazione morale. L’automaticità delle prestazioni previdenziali prevista dall’articolo 2116, primo comma, del codice civile non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata.Autorità: Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanzaData: 1 luglio 2026Numero: 22600

  17. Le controversie relative a contratti d’opera professionale vanno trattate nelle forme del rito ordinario, a meno che il rapporto non sia caratterizzato da elementi tali da essere considerato di lavoro parasubordinato, e, quindi, tale da rientrare nella ipotesi prevista dall’articolo 409, comma 1 n. 3, del Cpc, che, a tal fine, individua tre elementi che, dovendo tutti coesistere, sono: (i) la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale, ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente; (ii) la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell’organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall’ingerenza di quest’ultimo nell’attività del prestatore; (iii) la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull’opera svolta dai collaboratori e sull’utilizzazione di una struttura di natura materiale.Autorità: Tribunale di Roma, sezione XI civile, sentenzaData: 3 luglio 2026Numero: 10510

  18. Nel giudizio di «negatoria servitutis», l’eccezione riconvenzionale di usucapione del convenuto, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve essere proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, pena l’inammissibilità ove formulata per la prima volta nella memoria contenente le deduzioni istruttorie depositata ai sensi dell’articolo 183 del cpc.Autorità: Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanzaData: 9 luglio 2026Numero: 22980

  19. In tema di responsabilità per danni cagionati da animali, qualora l’evento lesivo sia prodotto da una pluralità di animali appartenenti a proprietari o utilizzatori diversi, la presunzione di responsabilità e il vincolo di solidarietà passiva operano nei confronti di tutti i fruitori dei singoli animali solo se il danno è eziologicamente riconducibile all’azione del gruppo inteso come entità indistinta. In tale ipotesi, spetta al danneggiato dimostrare che il fatto è ascrivibile alla mandria o alla muta nel suo complesso, mentre i singoli fruitori possono liberarsi provando l’estraneità dei propri animali al fatto dannoso. Qualora, invece, il danno sia provocato da uno o più animali determinati, risponde unicamente il relativo proprietario o utilizzatore esclusivo, restando a carico del danneggiato l’onere di provare il nesso eziologico e la relazione qualificata tra l’animale e il soggetto convenuto o anche un ruolo, da parte di quest’ultima, di effettiva ingerenza nella organizzazione dell’attività di fruizione delle utilità rese dall’animale.Autorità: Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanzaData: 10 luglio 2026Numero: 23026

  20. L’annullamento d’ufficio di un provvedimento favorevole oltre il termine ordinario non può fondarsi sulla sola autonoma valutazione amministrativa della falsità della rappresentazione dei fatti fornita dal privato. Occorre un accertamento rigoroso della falsità, poiché il termine per l’autotutela tutela l’affidamento e la stabilità delle situazioni consolidate e non può essere eluso mediante una rivalutazione indefinita dei fatti già esaminati.Autorità: Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, sentenzaData: 13 luglio 2026Numero: 478

  21. Il danno da indisponibilità diretta dell’immobile patito dal proprietario può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell’allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l’id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l’avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un’utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche.Autorità: Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanzaData: 13 luglio 2026Numero: 23082

  22. Non può onerarsi la parte di contestare in modo analitico il mero silenzio riservato dal giudicante ad una istanza od eccezione. Se dunque a fronte d’una eccezione di nullità della prova testimoniale il giudice non adotti alcun provvedimento espresso, ma rinvii puramente e semplicemente per la precisazione delle conclusioni, la parte interessata non ha alcun onere di reiterare, a pena di decadenza, la suddetta eccezione, né questa può ritenersi rinunciata per il solo fatto che le conclusioni vengano precisate richiamando tutti i propri «scritti e atti» difensivi.Autorità: Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanzaData: 13 luglio 2026Numero: 23087

  23. Anche in ordine ai ricorsi per cassazione, proposti dopo l’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 che ha modificato l’articolo 101 del cpc, l’esercizio del potere d’ufficio di correzione della motivazione della sentenza, previsto dall’articolo 384, quarto comma, del cpc, non è soggetto alla regola di cui al terzo comma del medesimo articolo che impone alla Corte il dovere di stimolare il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevabili d’ufficio da porre a fondamento della decisione.Autorità: Corte di cassazione, sezione III civile, sentenzaData: 13 luglio 2026Numero: 23098

  24. Il provvedimento prefettizio, reso allo scopo di consentire la possibilità di usare apparecchiature automatiche senza presidio per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità, debitamente citato nel verbale di contestazione a pena di carenza di motivazione deve essere adottato in presenza dei requisiti dettati dalla legge, non potendo il Prefetto fare riferimento, mediante un’interpretazione estensiva, a criteri diversi da quelli previsti dal codice della strada; è necessario che l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada extraurbana come secondaria interessi tutta strada considerata nella sua interezza e non solo il singolo tratto di essa in prossimità del posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità; per banchina deve considerarsi uno spazio all’interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, la cui dimensione è determinata con d.m. prot. 6782 del 05.11.2001 e ss.mm., in 1 mt per i tronchi stradali già esistenti e 1,50 per la costruzione dei nuovi.Autorità: Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanzaData: 13 luglio 2026Numero: 23121

  25. È costituzionalmente illegittimo l’articolo 509, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994 nella parte in cui fissa a settant’anni il limite massimo del trattenimento in servizio del personale scolastico che non abbia maturato i requisiti minimi pensionistici, senza considerare la diversa maggiore età derivante dall’adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia agli incrementi della speranza di vita. Il limite del trattenimento deve essere coordinato con tale adeguamento, affinché la cessazione del rapporto non impedisca il conseguimento del diritto alla pensione minima. Autorità: Corte costituzionale, sentenzaData: 14 luglio 2026Numero: 125

  26. La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull’attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti.Autorità: Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanzaData: 14 luglio 2026Numero: 23217

  27. La manifesta eccessività della clausola penale, ai fini della riduzione prevista dall’articolo 1384 del codice civile, deve essere valutata considerando l’interesse del creditore all’adempimento e l’effettiva incidenza dell’inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni al momento dell’applicazione della clausola. Anche nella fase attuativa del rapporto operano solidarietà, correttezza e buona fede, ai sensi degli articoli 2 della Costituzione, 1175 e 1375 del codice civile. Nella fattispecie, tali criteri hanno giustificato la riduzione della penale pattuita per il ritardo nell’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto.Autorità: Tribunale di Massa, sezione civile, sentenzaData: 15 luglio 2026Numero: 701

  28. In tema di misure di prevenzione patrimoniali, spetta alla pubblica accusa la prova della sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto abbia la titolarità o la disponibilità e il reddito che dovrebbe legittimarne l’acquisto, mentre è onere del proposto o del terzo intestatario (che si assuma fittizio), il quale deduca eccezioni o argomenti difensivi, giustificare, sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, la legittima provenienza dei beni. In tema di misure di prevenzione, il rapporto tra giudizio penale e giudizio di prevenzione non può essere risolto in termini di automatica sovrapposizione, dovendosi invece verificare se la decisione assolutoria abbia escluso il fatto storico posto a fondamento della misura ovvero abbia accertato in termini positivi l’estraneità del soggetto alle vicende rilevanti ai fini della prevenzione. Solo in tale ipotesi, infatti, la negazione irrevocabile del fatto in sede penale può assumere efficacia preclusiva rispetto al diverso accertamento demandato al giudice della prevenzione.Autorità: Corte di cassazione, sezione V penale, sentenzaData: 15 luglio 2026 Numero: 26657

  29. La qualità di arrestato presuppone che la persona sia stata privata della libertà personale e si trovi in stato di coercizione personale e vigilato dagli organi di polizia. Il reato di rifiuto di atti d’ufficio, è configurabile anche quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva dell’atto, resa evidente dai fatti oggettivi posti all’attenzione del soggetto obbligato a intervenire, dimodoché l’inerzia soggettiva del medesimo assume la valenza di rifiuto (il reato, nella specie, è stato ravvisato a carico di un agente della Polizia penitenziaria — per tale ragione, qualificato quale agente di polizia giudiziaria — che aveva omesso di coadiuvare un collega, intervenuto all’interno di una tabaccheria per sventare un tentativo di rapina, essendo risultato che l’imputato, pur accortosi che il collega, all’interno dell’esercizio commerciale, tentava di fermare i rapinatori, tenendoli sotto minaccia con l’arma di servizio, si era allontanato, prelevando delle sigarette da un vicino distributore automatico ed omettendo di fornire ausilio al collega).Autorità: Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenzaData: 16 luglio 2026Numero: 26693

  30. Ai fini della confisca prevista in materia tributaria (articolo 12-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74) spetta al giudice penale — e non all’Agenzia delle entrate — la quantificazione dell’ammontare del profitto del reato, attraverso un accertamento che si fonda sugli elementi acquisiti nel processo penale, tra cui rientrano gli accertamenti della Guardia di finanza e finanche gli accertamenti dell’amministrazione finanziaria, ma con accertamento pieno, autonomo, nel contraddittorio delle parti, e senza alcun vincolo derivante dagli accertamenti dell’amministrazione finanziaria, non essendo prevista alcuna interlocuzione con l’Agenzia delle entrate e a fortiori alcun vincolo derivante dall’accertamento dell’imposta evasa in sede tributaria. Inoltre, data la natura obbligatoria della confisca per equivalente nei reati tributari ai sensi del citato articolo 12-bis, onde il Giudice dell’esecuzione, a mente dell’articolo 676 del Cpp, può ordinarla anche là dove non vi abbia provveduto il giudice della cognizione, anche tale giudice può, sempre in base all’articolo 676 del Cpp, procedere alla sua individuazione con determinazione del quantum. Quando la confisca colpisce un immobile di valore nettamente superiore al suo ammontare, il condannato può indicare altri beni di valore inferiore ma capienti oppure chiedere la sostituzione con denaro, mediante applicazione analogica dell’articolo 495 del codice di procedura civile; se l’immobile confiscato è l’unico bene immobile del debitore, la proporzionalità è assicurata dalla restituzione del ricavato della vendita eccedente l’importo da confiscare.Autorità: Corte di cassazione, sezione III penale, sentenzaData: 16 luglio 2026Numero: 26776

  31. Ai sensi degli articoli 606, comma 2-bis, del Cpp e 39-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 (introdotti dal decreto legislativo 6 febbraio 2018 n. 11) avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), del Cpp, né può essere evocata la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio», che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), del Cpp.Autorità: Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenzaData: 17 luglio 2026Numero: 26970

  32. Nel delitto di autoriciclaggio (articolo 648-ter.1 del Cp), il profitto del reato (assoggettabile a confisca, anche per equivalente, ai sensi dell’articolo 648-quater del Cp) deve essere parametrato alle condotte tipizzate (diverse dalle condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate «alla mera utilizzazione o al godimento personale»: cfr. il comma 5 dello stesso articolo 648-ter.1 del Cp) poste in essere dal reo e va individuato nel guadagno [diverso dalla mera utilizzazione o al godimento personale, come detto] originato dall’impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie o speculative del denaro, dei beni e delle altre utilità provenienti dal reato presupposto.Autorità: Corte di cassazione, sezione III penale, sentenzaData: 23 luglio 2026Numero: 27671

  33. È costituzionalmente illegittimo l’articolo 58-quater, comma 3, della legge n. 354 del 1975 nella parte in cui, dopo la revoca di una misura alternativa indicata nel comma 2, impone un divieto fisso triennale di concessione dei benefici penitenziari. Il divieto deve operare per un periodo pari alla metà della pena residua, comunque non superiore a tre anni, decorrente dall’emissione del provvedimento di revoca; sono invece inammissibili le questioni riguardanti il distinto divieto conseguente alle condotte di evasione. Autorità: Corte costituzionale, sentenzaData: 24 luglio 2026Numero: 149

  34. La richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa presentata in pendenza del giudizio di appello da imputato di reati procedibili d’ufficio, in ipotesi finalizzata ad ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’articolo 62, comma 1, numero 6, ultima parte, del Cp, o comunque ad incidere sul trattamento sanzionatorio, non comporta la sospensione del processo. Infatti, l’articolo 129-bis, comma 4, del Cpp prevede che il giudice chiamato ad adottare i provvedimenti che conseguono alla richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa possa disporre, ma soltanto «per un periodo non superiore a 180 giorni», la sospensione del processo [durante la quale, ai sensi del successivo comma 4-ter, sono sospesi il corso della prescrizione ed i termini di cui all’articolo 344-bis del Cpp, ed, inoltre, il giudice sospende i termini di durata massima della custodia cautelare ex articolo 303 del Cpp con ordinanza appellabile ex articolo 310 del Cpp, ferma restando l’applicazione dell’articolo 304, comma 6, del Cpp], unicamente in presenza di due presupposti, tassativamente previsti: nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e a richiesta comunque dell’imputato. In tema di giustizia riparativa, il mancato consenso della persona offesa non è idoneo a precludere l’accesso del richiedente al programma riparativo ben potendo questo svolgersi anche con la c.d. vittima surrogata, ossia con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede: l’unica circostanza ostativa prevista dall’articolo 129-bis, comma 3, del Cpp è la sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti, mentre il presupposto positivo è dato dall’utilità rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato. Ciò in quanto l’obiettivo perseguito dal legislatore di responsabilizzazione dell’autore del reato ben può essere perseguito anche attraverso un programma dialogico guidato da mediatori qualificati attuato con una persona diversa da quella offesa dalla specifica condotta per cui si procede.Autorità: Corte di cassazione, sezione II penale, sentenzaData: 27 luglio 2026Numero: 28366

  35. In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, per valutare la comoda divisibilità del bene immobile si deve avere riguardo, tra l’altro, alla possibilità di realizzare porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento — non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo — o, infine, tali che, sotto l’aspetto economico-funzionale, non risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero. Le spese sostenute per lo scioglimento della comunione, essendo effettuate nell’interesse comune dei condividenti, gravano sulla massa e sono ripartite secondo le quote di comproprietà; sono invece regolate dalla soccombenza quelle derivanti da pretese eccessive o inutili resistenze, secondo il prudente apprezzamento del giudice. Nella fattispecie, la mera condotta passiva della condividente, rimasta contumace, non è stata ritenuta sufficiente a integrare una resistenza ingiustificata.Autorità: Tribunale di Pavia, sezione III civile, sentenzaData: 30 luglio 2026Numero: 770

  36. La compensazione integrale delle spese di lite disposta dal giudice di merito anche in presenza di accoglimento totale della domanda, è legittima ove sorretta da «gravi ed eccezionali ragioni» ai sensi dell’articolo 92 del Cpc, nel testo risultante dalla sentenza Corte costituzionale n. 77 del 2018, quali la complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche, l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, la buona fede del soccombente e la sua disponibilità conciliativa. Nella fattispecie, dichiarata l’improcedibilità del ricorso monitorio per omesso esperimento della mediazione obbligatoria, le spese sono state compensate nella misura di un terzo: la buona fede della parte opposta era giustificata anche dall’imprecisione dell’ordinanza che aveva genericamente individuato le «parti», anziché la «parte opposta», quale soggetto onerato di attivare la mediazione.Autorità: Tribunale di Taranto, sezione II civile, sentenzaData: 31 luglio 2026Numero: 1617

  37. Il giudicato formatosi sulla nullità di un contratto per difetto di forma scritta dello stesso, in quanto stipulato con la pubblica amministrazione, non preclude la successiva proposizione dell’azione di arricchimento senza causa o della relativa eccezione. Di conseguenza, la relativa eccezione può essere utilmente proposta nel giudizio di opposizione ex articolo 615, primo comma, del cpc, purché non sia stata oggetto di precedente giudizio, al fine di paralizzare una domanda riconvenzionale di restituzione delle somme corrisposte in base al titolo nullo, proposta dall’opposto per il caso dell’accoglimento dell’opposizione.Autorità: Corte di cassazione, sezione III civile, sentenzaData: 4 agosto 2026Numero: 24445

  38. In tema di violenza sessuale, i costumi e le abitudini sessuali della vittima di reati sessuali non influiscono sulla sua credibilità e non possono costituire argomento di prova per l’esistenza, reale o putativa, del suo consenso; così come, allo stato modo, è irrilevante l’antecedente condotta provocatoria tenuta dalla stessa persona offesa. In tema di violenza sessuale, non è mai configurabile l’esimente putativa del consenso dell’avente diritto, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale. Ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è quindi sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali, diventando perciò irrilevante l’eventuale errore sull’espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato.Autorità: Corte di cassazione, sezione III penale, sentenzaData: 13 agosto 2026Numero: 31073

  39. La responsabilità dell’avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone. In particolare, il giudizio di risarcimento del danno per responsabilità professionale comprende, quindi, un giudizio prognostico «ex ante» sull’accoglibilità della domanda che si andava a proporre nel giudizio che non si è celebrato per la negligenza dell’avvocato.Autorità: Tribunale di Campobasso, sezione civile, sentenzaData: 14 agosto 2026Numero: 546

  40. La rinuncia all’azione ovvero all’intera pretesa azionata dall’attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato «ad hoc», senza che sia a tal fine sufficiente quello «ad litem», in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell’originaria domanda, che rientra invece tra i poteri del difensore, quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, onde si inquadra nell’ambito della previsione dell’articolo 183 del Cpc, e non produce affatto effetti abdicativi, limitandosi ad esprimere una strategia processuale, senza disporre del diritto. La legittimazione ad agire, volta a individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, spetta ex articolo 81 del Cpc, a chiunque faccia valere nel processo tale diritto assumendo di esserne titolare. In particolare, oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l’attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, rilevando, a tal fine, la prospettazione della stessa. Da ciò consegue che, nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l’attore come titolare del diritto di cui si chiede l’affermazione, l’azione sarà inammissibile. Trattandosi, infine, di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza «inutiliter data», la legittimazione ad agire comporta la verifica, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo — con il solo limite della formazione del giudicato interno — in via preliminare al merito, della coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.Autorità: Tribunale di Milano, sezione IV civile, sentenzaData: 17 agosto 2026Numero: 6697

  41. Il termine del 30 settembre 2027 costituisce il limite massimo di durata delle concessioni balneari prorogate, senza garantire al concessionario uscente la prosecuzione del rapporto fino a quella data. Le amministrazioni devono avviare le gare senza indugio e, qualora le procedure si concludano prima, le concessioni possono cessare anticipatamente per consentire l’ingresso dei nuovi aggiudicatari. Gli indennizzi agli uscenti non sono automatici e richiedono la prova dei relativi presupposti.Autorità: Consiglio di Stato, sezione VII, sentenzaData: 18 agosto 2026Numero: 6539

  42. Il mandato generale alle liti non obbliga il cliente a garantire all’avvocato un numero minimo di controversie né la continuità nell’assegnazione degli incarichi. In assenza di uno specifico obbligo contrattuale, il mancato conferimento di nuove pratiche non fonda, di per sé, una pretesa risarcitoria per la perdita dei relativi compensi.Autorità: Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanzaData: 28 agosto 2026Numero: 24840

  43. Il detenuto sottoposto al regime dell’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario non ha un diritto generalizzato a inviare all’esterno pacchi postali contenenti atti processuali. Il diritto di comunicare con il difensore e con i familiari può essere esercitato, rispettivamente, attraverso la corrispondenza riservata e quella sottoposta a visto di censura, secondo modalità organizzative legittimamente stabilite dall’amministrazione penitenziaria.Autorità: Corte di cassazione, sezione I penale, sentenzaData: 31 agosto 2026Numero: 32374

  44. Quando il rinvio dell’udienza è disposto su richiesta del difensore senza riconoscere un legittimo impedimento assoluto, la prescrizione resta sospesa per l’intera durata del differimento, fino alla celebrazione dell’udienza rinviata. Non si applica il limite del periodo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni previsto per il legittimo impedimento riconosciuto; nella fattispecie, l’istanza non dimostrava l’assoluta impossibilità di avvalersi di un sostituto.Autorità: Corte di cassazione, sezione II penale, sentenzaData: 31 agosto 2026Numero: 32390

  45. Le metodiche della Carta di Noto non disciplinano il colloquio della psicologa scolastica svolto con finalità di ascolto e sostegno del minore: la relazione che ne documenta le dichiarazioni mantiene natura di prova documentale ai sensi dell’articolo 234 Cpp e non è soggetta alla disciplina della testimonianza indiretta. L’inosservanza delle metodiche della Carta di Noto non determina automaticamente l’inutilizzabilità della deposizione, ma richiede un’adeguata motivazione sulla sua attendibilità. L’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale estingue gli effetti penali della condanna, che non può quindi essere considerata ai fini della recidiva.Autorità: Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenzaData: 31 agosto 2026Numero: 32437

  46. In tema di mediazione obbligatoria, l’esperimento della procedura quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale per i «contratti bancari» ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 28 del 2010, contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel Testo unico bancario (Nel caso di specie, la corte territoriale ha confermato l’assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria della controversia avente ad oggetto un’azione di nullità di un contratto di finanziamento stipulato per l’acquisto di un elettrodomestico, con concessione di una linea di credito da utilizzare mediante carta cosiddetta «revolving», promossa dall’attore, odierno appellato, per asserita violazione delle norme sul collocamento e sulla distribuzione di prodotti finanziari). In tema di mediazione obbligatoria, i «giustificati motivi» indicati nell’articolo 8, comma 4, del Dlgs n. 28 del 2010, ai fini della facoltà attribuita alle persone fisiche di delegare un «rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia», possono, in caso di contestazione, essere discrezionalmente apprezzati dal giudice, avuto riguardo alla concreta fattispecie (Nel caso di specie, relativo a un’azione di nullità di un contratto di finanziamento stipulato per l’acquisto di un elettrodomestico, con concessione di una linea di credito da utilizzare mediante carta cosiddetta «revolving», promossa per asserita violazione delle norme sul collocamento e sulla distribuzione di prodotti finanziari, la corte territoriale ha ritenuto che la lontananza del luogo di mediazione rispetto a quello di residenza dell’attore, odierno appellato, e la serialità di un contenzioso che, involgendo questioni in puro diritto, risultava di difficile, se non impossibile, conciliazione, per le opposte ricostruzioni della normativa di riferimento, fossero tutte circostanze idonee ad integrare i «giustificati motivi» richiamati nella disposizione citata).Autorità: Corte d’appello di Firenze, sezione II civile, sentenzaData: 1 settembre 2026Numero: 2703

  47. Il divieto temporaneo di concessione delle misure alternative previsto dall’articolo 58-quater, comma 2, dell’ordinamento penitenziario, nel caso di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, opera solo quando la revoca sia stata disposta per un comportamento del condannato, successivo alla concessione della misura, contrario alla legge o alle prescrizioni e incompatibile con la prosecuzione della prova; non opera, invece, quando la revoca sia stata fondata su fatti antecedenti alla concessione della misura, conosciuti solo successivamente e valutati come incidenti sulla originaria prognosi favorevole.Autorità: Corte di cassazione, sezione I penale, sentenzaData: 2 settembre 2026Numero: 32699

  48. Alle maestre delle scuole comunali si applica la contrattazione collettiva del comparto Enti locali, anziché quella della scuola statale e l’articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il riconoscimento dell’anzianità pregressa e dell’interesse concreto alla sua ricostruzione deve essere valutato secondo la disciplina effettivamente applicabile al rapporto, nella quale la progressione economica non dipende automaticamente dalla sola anzianità, ma anche da criteri di merito.Autorità: Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenzaData: 3 settembre 2026Numero: 24951

  49. La richiesta di amicizia inviata tramite Facebook alla persona offesa integra una comunicazione vietata e può configurare il reato previsto dall’articolo 387-bis Cp quando sia stato imposto il divieto di comunicare con la vittima con qualsiasi mezzo. Non occorre che la richiesta venga accettata, poiché il messaggio è comunque recapitato alla destinataria e realizza il contatto vietato.Autorità: Corte di cassazione, sezione V penale, sentenzaData: 3 settembre 2026Numero: 32837

  50. L’articolo 14, lettera d), della direttiva 2017/1132 deve essere interpretato nel senso che esso non richiede la pubblicazione di informazioni riguardanti tutti gli azionisti delle società menzionate in tale disposizione, compresi gli azionisti di minoranza. Gli articoli 5 e 6 del GDPR, letti alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che imponga la messa a disposizione del pubblico di dati personali relativi a tutti gli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza, di società per azioni, relativi alle generalità di ciascuno di tali azionisti, ai suoi recapiti, alla categoria, al numero e al valore nominale delle azioni da esso detenute nonché al numero di voti associati a tali azioni, al fine di garantire un contesto imprenditoriale trasparente per tutelare gli interessi di terzi, prevenire il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa nonché fornire le informazioni necessarie all’attuazione delle sanzioni nazionali, internazionali e dell’Unione, qualora l’accesso a tali dati non sia subordinato ad alcuna condizione, come la dimostrazione di un legittimo interesse.Autorità: Corte di giustizia dell’Unione europea, sezione I, sentenzaData: 3 settembre 2026Numero: C-798/24


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