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08 maggio 2026

  1. La legittimità della segnalazione deve essere valutata ex ante, sulla base delle circostanze conosciute al momento della sua effettuazione, restando irrilevanti eventi successivi favorevoli al debitore. In difetto di prova dell’illegittimità della segnalazione e del nesso causale tra questa e il pregiudizio lamentato, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.Autorità:Corte d’Appello di Reggio Calabria, sentenzaData:20 gennaio 2026Numero:62/2026

  2. Le misure cautelari selettive richieste nel corso della composizione negoziata, aventi contenuto analogo alle misure protettive già scadute, non possono essere concesse inaudita altera parte quando l’istanza non illustri il grado raggiunto nelle trattative né le ragioni del prolungamento oltre il termine massimo delle misure protettive; occorre, pertanto, fissare l’udienza per la comparizione delle parti interessate.Autorità:Tribunale di Lecco, Sezione volontaria giurisdizione, decretoData:26 gennaio 2026Numero:n. cronol. 693/2026

  3. Le misure cautelari, come le misure protettive, possono essere richieste anche nel corso della composizione negoziata quando la relativa necessità sia sopravvenuta; se l’esigenza cautelare deriva dalla scadenza del termine massimo delle misure protettive, la concessione di un provvedimento specifico nei confronti di destinatari determinati non integra elusione del limite di duecentoquaranta giorni, riferito alle misure generalizzate.Autorità:Tribunale di Arezzo, ordinanzaData:27 gennaio 2026Numero:non indicato

  4. La mancata trasmissione, nei termini contrattualmente previsti, della comunicazione del creditore ipotecario recante l’indicazione del debito residuo e il consenso alla cancellazione o restrizione dell’ipoteca configura grave inadempimento della promittente venditrice, ove tale adempimento sia essenziale alla stipula del definitivo. La reiterata inerzia, idonea a vanificare la funzione concreta dell’accordo e l’interesse della promissaria acquirente, legittima il recesso e la domanda di restituzione del doppio della caparra confirmatoria.Autorità:Tribunale di Catania civile, Sezione 5Data:6 febbraio 2026Numero:676

  5. In tema di registrazione degli atti giudiziari, in caso di recesso del promissario acquirente ex art. 1385, comma 2, c.c. da un preliminare di compravendita per inadempienza del promittente venditore, la condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria è soggetta a imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, trattandosi di pronuncia diretta al ripristino dello status quo ante conseguente allo scioglimento per recesso del preliminare.Autorità:Corte di cassazione civile, Sezione Tributaria, ordinanzaData:8 febbraio 2026Numero:2816

  6. In tema di riscossione mediante ruolo, l’istanza di sospensione prevista dall’art. 1, commi 537-542, della legge n. 228/2012 è finalizzata esclusivamente all’annullamento amministrativo dei carichi quando l’inesigibilità del credito dipenda da cause imputabili all’ente creditore o al credito tributario sottostante. Tale procedimento non può essere utilizzato per far valere vizi propri dell’attività dell’agente della riscossione, quali la decadenza dalla notifica della cartella ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, né la mera presentazione dell’istanza comporta l’annullamento del ruolo senza verifica della riconducibilità della domanda alle ipotesi tipizzate.Autorità:Corte di cassazione civile, Sezione V, ordinanzaData:25 febbraio 2026Numero:4287

  7. In tema di caparra confirmatoria, la domanda con cui la parte non inadempiente chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna al pagamento del doppio della caparra o l’accertamento del diritto a trattenerla e il ristoro degli ulteriori danni deve essere qualificata come domanda di risoluzione giudiziale per inadempimento, soggetta alla disciplina generale, e non come esercizio del recesso ex art. 1385, comma 2, c.c.; in mancanza di allegazione e prova del danno ulteriore, non può essere dichiarato il diritto a trattenere la caparra. In materia di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice può affidare al consulente anche l’accertamento diretto dei fatti, ove la parte abbia dedotto il fatto costitutivo del diritto e l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.Autorità:Corte di cassazione civile, sentenzaData:25 febbraio 2026Numero:4301/2026

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