top of page

07 luglio 2026

7 lug
Tempo di lettura: 5 min
  1. Il diritto del lavoratore all’inquadramento nella categoria e nella qualifica relativa alle mansioni di assunzione ai sensi dell’art. 2103 c.c., nel testo ratione temporis vigente, è inderogabile e non rientra nella disponibilità delle parti contrattuali. Qualsiasi accordo tra le parti che deroghi a tale regola non è meritevole di tutela e costituisce una violazione del diritto del lavoratore al corretto inquadramento professionale.Autorità:Cassazione civ., Sez. Lavoro, ordinanzaData:8 gennaio 2026Numero:431

  2. Il datore di lavoro non adempie all’obbligo, su di lui gravante, di repêchage quando non valuti la possibilità di adibire il lavoratore licenziato a mansioni diverse da quelle svolte immediatamente prima del licenziamento, anche inferiori, o, comunque, di collocarlo nell’ambito di unità produttive diverse da quella ove lavorava al momento del licenziamento. Il datore deve fornire prova idonea a fotografare la situazione aziendale, sotto il profilo del personale, prima, al momento e dopo il licenziamento, in modo da escludere il possibile reimpiego del lavoratore anche in unità produttive diverse.Autorità:Tribunale di BrindisiData:14 gennaio 2026Numero:52

  3. In tema di ius variandi, ai fini dell’accertamento dell’illegittimità del mutamento di mansioni, nei casi anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, la verifica dell’equivalenza deve essere condotta in base al previgente art. 2103 c.c., secondo un criterio sostanziale fondato sulla concreta professionalità acquisita dal lavoratore, e non sul solo livello formale di inquadramento. In tal senso rilevano la specifica competenza acquisita dal lavoratore nel pregresso percorso professionale, la responsabilità, l’autonomia e il contenuto qualitativo delle attività svolte.Autorità:Cassazione civ., Sez. Lavoro, ordinanzaData:20 gennaio 2026Numero:1195

  4. La mancata disponibilità della documentazione contabile in sede di approvazione del consuntivo da parte dei condomini comporta la violazione, da parte dell’amministratore, dell’obbligo di rendiconto e la conseguente invalidità della delibera di approvazione, poiché in assenza della completa e integrale documentazione a supporto alcun bilancio può essere approvato. Diversamente, in sede di approvazione del preventivo, la documentazione sulle spese potrà essere conseguita una volta che esse siano state effettuate, e non in via preventiva.Autorità:Tribunale di NapoliData:26 gennaio 2026Numero:1145

  5. Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell’osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., per l’errata applicazione dell’art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.Autorità:Cassazione civ., Sez. Lavoro, ordinanzaData:26 gennaio 2026Numero:1747

  6. In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa ex art. 61 CCII, l’avvenuta pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese, contestualmente al deposito in tribunale e con acquisto di efficacia dal giorno della pubblicazione, a norma dell’art. 40, comma 4, CCII, non esclude la possibilità per il tribunale di procedere, anche d’ufficio, alla verifica della effettiva conclusione degli accordi tra debitore e creditori, nelle forme dovute e sulla base di un giudizio di fatto non censurabile in Cassazione, trattandosi di un presupposto dello strumento, inquadrabile come elemento e oggetto necessario della domanda di omologazione.Autorità:Cassazione civ., Sez. IData:8 febbraio 2026Numero:2817

  7. La transazione fiscale, quale istituto eccezionale rispetto alla tendenziale indisponibilità dell’obbligazione tributaria, è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Gli enti locali non possono aderire a proposte transattive relative a tributi gestiti direttamente; i tributi locali amministrati dalle agenzie fiscali possono invece essere oggetto di transazione fiscale.Autorità:Corte dei conti, Sez. reg. contr. Toscana, parereData:12 febbraio 2026Numero:8/2026/PAR

  8. In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e 63 CCII, la verifica compiuta dal giudice di merito sull’intento del debitore di utilizzare l’istituto concorsuale con finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle previste dall’ordinamento si traduce in un’indagine di fatto, censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione e nei limiti in cui tale vizio è ancora utilmente deducibile. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società debitrice avverso la decisione della Corte d’appello di non omologare l’accordo di ristrutturazione, in quanto contemplante una mera falcidia dei crediti spettanti all’Agenzia delle Entrate, imposta a quest’ultima anche in mancanza di adesione, attraverso un’istanza di omologazione forzosa non correlata a una contestuale ristrutturazione del debito residuo di altri creditori.Autorità:Cassazione civ., Sez. IData:26 febbraio 2026Numero:4365

  9. Il cram down nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali può operare, nel regime applicabile ratione temporis, solo in presenza di accordi conclusi con almeno uno degli altri creditori. La proposta di accordo di ristrutturazione conclusa con il solo creditore erariale non corrisponde al modello introdotto dall’art. 1-bis del d.l. n. 69/2023.Autorità:Cassazione civ., Sez. I, ordinanzaData:26 marzo 2026Numero:7347

  10. L’amministratore è obbligato a comunicare al singolo condomino che ne faccia richiesta le spese e gli inadempimenti degli altri condòmini, nonché a consentirgli di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica dello specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al Condominio stesso, su cui devono necessariamente transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del Condominio: pertanto, il richiamo, per sé solo, al limite della privacy per negare il diritto di accesso non è motivazione conforme al bilanciamento già operato dal legislatore della riforma del 2013 nel senso del necessario contemperamento del diritto alla privacy di ciascun condomino con il diritto alla trasparenza della gestione condominiale.Autorità:Cassazione civ., Sez. II, ordinanzaData:31 marzo 2026Numero:7823

  11. In tema di IVA, nelle operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge), la procedura di variazione in diminuzione di cui all’articolo 26 del d.P.R. n. 633/1972 non può essere attivata dal cedente che non riveste la qualità di debitore dell’imposta. Anche in presenza di una sopravvenuta riduzione del prezzo, come nel caso di operazioni di cashback corrisposte direttamente al consumatore finale, la rettifica dell’imponibile e dell’imposta presuppone la coincidenza tra il soggetto che ha assolto l’IVA e quello che richiede il rimborso, nonché il collegamento diretto tra l’oggetto della rettifica e quello dell’operazione originaria.Autorità:Cassazione civ., Sez. V, ordinanzaData:20 aprile 2026Numero:10259

  12. In tema di restituzione dei doni effettuati in vista del matrimonio poi non celebratosi, ai sensi dell’art. 80 c.c., il giudice di merito deve accertare non soltanto l’esistenza di una seria promessa di matrimonio tra le parti, ma anche il nesso causale tra i singoli trasferimenti patrimoniali e la causa matrimoniale; ove risulti che le dazioni siano riconducibili a riconoscenza per servizi resi e a liberalità d’uso ex art. 770, comma 2, c.c., il diritto alla restituzione non sorge. Tale valutazione è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità attraverso la mera deduzione di violazione di legge, né con motivi volti al puro riesame dei fatti. Il danno non patrimoniale liquidato per condotte assimilabili allo stalking ex art. 612-bis c.p. è autonomo e non è satisfatto da pregressi pagamenti avvenuti nel corso della relazione.Autorità:Cassazione civ., Sez. I, ordinanzaData:23 aprile 2026Numero:10853

  13. Le operazioni disposte dalla ricorrente erano formalmente regolari, conformi alle procedure di autenticazione e di esecuzione degli ordini di pagamento, e provenivano da un soggetto pienamente legittimato ad operare sul conto; la banca non dispone di strumenti idonei a sindacare le motivazioni soggettive che inducono il correntista a disporre bonifici, salvo che non emergano elementi certi e univoci di anomalia tali da rendere manifesta la necessità di interrompere il pagamento.Autorità:Tribunale di ModenaData:6 maggio 2026Numero:73

Post correlati

Mostra tutti
12 settembre 2026

1) La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l’adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l’azione.Auto

 
 
 
05 settembre 2026

In tema di turbata libertà degli incanti, di cui all'articolo 353 Cp, la turbativa può anche verificarsi nella procedura che precede la gara, attraverso determinate irregolarità rispetto all'ordinario

 
 
 
30 agosto 2026

In materia di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da reato, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civil

 
 
 

Commenti


Le ultime notizie

bottom of page