03 ottobre 2026
1) La sentenza emessa all’esito del giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., in quanto inappellabile e, dunque, pronunciata in unico grado, rientra pleno iure nel novero di quelle che l’art. 395 c.p.c. consente d’impugnare per revocazione, per i vizi tipizzati dalla legge, trattandosi di strumento di tutela primario a fronte di qualunque provvedimento giurisdizionale che, a prescindere dalla forma in cui si estrinsechi, abbia ad oggetto una regolamentazione, con attitudine al giudicato, di interessi protetti dall’ordinamento giuridico, il cui iter decisionale, sviato dall’errore di percezione, non sia rivedibile attraverso un rimedio a critica libera come l’appello, capace di assorbire anche l’errore revocatorio.
Autorità: Corte di cassazione, sezione lavoroData: 2 febbraio 2026Numero: 2187/2026
2) Il diritto a fruire dell’aspettativa sindacale configura un diritto potestativo in capo al lavoratore che ricopra cariche sindacali provinciali o nazionali. L’esercizio della facoltà prescinde dalla rappresentatività della sigla sindacale all’interno dell’azienda, dalla sottoscrizione del C.C.N.L. applicato o dalla partecipazione alla contrattazione collettiva, essendo sufficiente l’effettivo svolgimento di attività sindacale connesso alla carica rivestita. Una volta accertata la titolarità della carica sindacale, non incombe sul lavoratore l’onere di documentare l’effettivo svolgimento delle attività istituzionali nei giorni di assenza; spetta, viceversa, alla parte datoriale provare l’eventuale uso distorto o pretestuoso della prerogativa per finalità estranee al mandato. Pertanto, l’assenza dal servizio motivata dalla richiesta di aspettativa sindacale non può essere qualificata come ingiustificata, rendendo l’eventuale licenziamento illegittimo per insussistenza del fatto materiale contestato.
Autorità: Corte d’appello di Torino, sezione lavoroData: 6 febbraio 2026Numero: 47/2026
3) La manifestazione di opinioni e del diritto di critica in esercizio di attività sindacale, la quale può estendersi anche al piano “politico” delle questioni, è legittima purché siano rispettati, quanto ai modi, i criteri di continenza formale e, quanto ai contenuti, i criteri di continenza sostanziale, che consistono, oltre che nella sempre lecita espressione di giudizi di valore purché non offensivi, nella liceità di argomentare l’esistenza di fatti in sé ignoti, ma soggettivamente desumibili sulla base dei restanti fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente, ovverosia in espressione di una tra le evenienze pronosticabili e comunque in osservanza del principio di pertinenza.
Autorità: Corte di cassazione, sezione lavoroData: 9 febbraio 2026Numero: 2844/2026
4) Integra il delitto di bancarotta “impropria” fraudolenta per distrazione, a norma dell’art. 223 legge fall., la condotta del socio amministratore illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia utilizzato denaro della società per acquistare un immobile per sé o la propria famiglia, in quanto la sottrazione del danaro dal patrimonio sociale arreca pregiudizio ai creditori della società, i quali, per un verso, dovranno concorrere con quelli personali ai sensi dell’art. 148 legge fall. e, per altro verso, potranno aggredire il bene divenuto personale solo nel caso di tempestiva estensione del fallimento al socio beneficiario.
Autorità: Corte di cassazione, sezione V penaleData: 10 febbraio 2026Numero: 5364/2026
5) In tema di reati fallimentari, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione la costituzione, quando l’impresa si trovi già in stato di insolvenza, di un fondo patrimoniale.
Autorità: Corte di cassazione, sezione V penaleData: 26 febbraio 2026Numero: 7695/2026
6) In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, è consentito l’esercizio del diritto di prelazione convenzionale attribuito dal debitore a un terzo prima dell’ammissione alla procedura, poiché il rapporto di prelazione, al pari degli altri rapporti giuridici preesistenti, non si scioglie per effetto dell’apertura del concordato o della sua omologazione; né è ravvisabile un’incompatibilità oggettiva della prelazione con la fase esecutiva del concordato, atteso che la liquidazione può svolgersi secondo le modalità previste dalla proposta omologata e che l’esercizio della prelazione, collocandosi dopo l’individuazione dell’acquirente e la definitiva determinazione del prezzo, non incide di per sé negativamente sull’interesse dei creditori.
Autorità: Corte di cassazione, sezione I civileData: 9 marzo 2026Numero: 5322/2026
7) La sentenza di omologazione del concordato preventivo determina un vincolo definitivo in ordine alla riduzione quantitativa dei crediti nei termini della proposta approvata, ma non forma giudicato sull’esistenza, entità e rango degli stessi, né sugli ulteriori diritti coinvolti nella procedura, atteso che l’accertamento dei crediti è svolto in sede non giurisdizionale, ma amministrativa, con funzione meramente delibativa ai fini del calcolo delle maggioranze; ne consegue che il creditore può far accertare in via ordinaria, nei confronti dell’impresa in concordato, il proprio credito e il relativo privilegio, per cui, esaurita la procedura con l’omologazione, le controversie concernenti i diritti dei creditori o del debitore inerenti all’esecuzione del concordato esulano dai poteri del giudice delegato e sono devolute al giudice ordinario in sede di cognizione piena.
Autorità: Corte di cassazione, sezione I civileData: 15 marzo 2026Numero: 5845/2026
8) Ai fini della responsabilità da concessione abusiva del credito, il delitto di bancarotta è configurabile anche nel caso in cui gli amministratori della società poi fallita, violando gli obblighi ad essi imposti dalla legge, a partire dal dovere di richiedere senza indugio il fallimento della stessa di cui agli artt. 217, comma 1, n. 4, e 224, n. 1 e n. 2, l.fall., abbiano stipulato un contratto di finanziamento e, in tal modo, aggravato il dissesto dell’impresa.
Autorità: Corte di cassazione, sezione I civileData: 25 marzo 2026Numero: 7134/2026
9) In tema di concordato preventivo, la conferma della sentenza di omologazione nonostante l’accoglimento del reclamo ai sensi dell’art. 53, comma 5 bis, CCII postula la valutazione in concreto della prevalenza dell’interesse generale di tutti i creditori e di tutti i lavoratori e comporta il contestuale riconoscimento al reclamante del risarcimento spettantegli per le perdite monetarie subite, da quantificare nella medesima sentenza, anche al fine di apprezzare la perdurante fattibilità del piano di concordato.
Autorità: Corte di cassazione, sezione I civileData: 20 aprile 2026Numero: 10271/2026
10) Ai fini dell’omologazione del concordato preventivo, anche in presenza di opposizione, la valutazione demandata al tribunale è circoscritta alla verifica della convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, costituendo tale parametro l’unico criterio legale di giudizio nel procedimento; ne consegue che resta irrilevante ogni accertamento in ordine alla meritevolezza del debitore — e, quindi, alle eventuali pregresse condotte distrattive, depauperative o violative degli obblighi tributari —, trattandosi di requisito non richiesto nella disciplina del concordato preventivo, ma rilevante esclusivamente nel diverso ambito dell’esdebitazione.
Autorità: Corte di cassazione, sezione I civileData: 22 aprile 2026Numero: 10723/2026
11) Il gestore di un pubblico esercizio deve impedire che la frequentazione del locale provochi rumori e schiamazzi idonei a disturbare la quiete pubblica, anche all’esterno dell’esercizio. L’obbligo di controllo può essere adempiuto mediante avvisi alla clientela, personale dedicato, ricorso all’autorità di polizia o esercizio dello ius excludendi; la sua inosservanza può integrare la contravvenzione prevista dall’articolo 659, primo comma, del codice penale.
Autorità: Corte di cassazione, sezione III penaleData: 12 maggio 2026Numero: 16966/2026.
12) In tema di concordato preventivo, qualora un atto negoziale sia autorizzato a termini dell’art. 161, comma 7, l. fall., la prededuzione degli eventuali crediti da esso scaturenti non copre crediti o rapporti non espressamente dedotti nell’accordo; sicché, in caso di transazione autorizzata dal tribunale relativa a vizi e difetti di una fornitura, la prededuzione non può essere concessa per i crediti conseguenti all’emersione di vizi occulti non conosciuti, né conoscibili dalla controparte contrattuale, né resi noti al giudice in sede di formulazione dell’istanza di autorizzazione.
Autorità: Corte di cassazione, sezione I civileData: 3 giugno 2026Numero: 17759/2026
13) Integra la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, di cui all’art. 659, comma primo, cod. pen., la condotta del gestore di un pubblico esercizio (nella specie, di un bar) che arrechi disturbo alla quiete e al riposo delle persone, non rientrando la gestione di un bar tra le professioni o i mestieri rumorosi.
Autorità: Corte di cassazione, sezione III penaleData: 4 giugno 2026Numero: 20496/2026
14) In tema di reati fallimentari, integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione la condotta dell’amministratore di una società di capitali che, nel caso di mancata adozione, entro il termine fissato, della delibera di aumento di capitale, successiva al conferimento di un finanziamento in conto di futuro aumento di capitale in favore di una società partecipata, non si attivi per ottenere la restituzione delle somme. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’amministratore, nel caso in cui non sia stato indicato un termine per l’aumento di capitale, ha l’onere di domandarne al giudice la fissazione e, all’infruttuosa scadenza di questo, di chiedere la restituzione del conferimento).
Autorità: Corte di cassazione, sezione V penaleData: 11 giugno 2026Numero: 21598/2026
15) In tema di concordato preventivo, avverso la sentenza di omologazione sono legittimati a proporre reclamo, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del d. lgs. n. 14 del 2019, unicamente coloro che hanno rivestito qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione, ad eccezione del caso in cui con il reclamo si lamenti un vizio procedurale impeditivo di detta partecipazione.
Autorità: Corte di cassazione, sezione I civileData: 14 giugno 2026Numero: 19788/2026
16) In tema di accesso a uno strumento alternativo di regolazione della crisi e dell’insolvenza, il termine di presentazione della relativa domanda, che l’art. 40, comma 10, del d.lgs. n. 14 del 2019 individua a pena di decadenza nella “prima udienza”, va inteso, anche nel testo previgente rispetto alle modificazioni introdotte dall’art. 12 del d.lgs. n. 136 del 2024, con riferimento all’udienza regolarmente fissata ai sensi dell’art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019, anche se a tale udienza il giudice si è limitato a disporre un rinvio.
Autorità: Corte di cassazione, sezione I civileData: 14 giugno 2026Numero: 19789/2026
17) Nella procedura di concordato preventivo la ricognizione dei creditori è funzionale al voto e al calcolo delle maggioranze e non costituisce un giudizio di accertamento dei crediti. L’omologazione determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non forma giudicato sulla loro esistenza, entità o rango, il cui accertamento resta affidato alla cognizione ordinaria.
Autorità: Corte di cassazione, sezione I civileData: 12 luglio 2026Numero: 23075/2026
18) Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente, nel caso di imprese sociali, qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile per il patrimonio sociale, beni ed altre attività in genere, così da impedirne l’apprensione da parte degli organi fallimentari, compiuta da chi abbia avuto in concreto l’effettivo potere di gestione della società poi dichiarata fallita, in quanto tale depauperamento si risolve in un pregiudizio per i creditori della società all’atto del fallimento. In ipotesi di versamenti effettuati in conto capitale, le somme devono essere destinate al perseguimento dell’oggetto sociale e possono essere restituite soltanto dopo il soddisfacimento degli altri creditori; il rimborso effettuato dall’amministratore in violazione di tale vincolo può integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.
Autorità: Corte di cassazione, sezione V penaleData: 11 agosto 2026Numero: 30745/2026
19) Ai fini della bancarotta preferenziale occorre verificare, con valutazione ex ante, la presenza di indici di insolvenza esistente o prossima al momento del pagamento, tali da renderlo idoneo a mettere in pericolo la par condicio creditorum. Il dolo richiede la finalità di favorire un creditore con pregiudizio degli altri e non è configurabile quando il pagamento sia rivolto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia dell’attività imprenditoriale e il risultato di evitare il fallimento risulti più che ragionevolmente perseguibile.
Autorità: Corte di cassazione, sezione I civileData: 17 agosto 2026Numero: 24673/2026. studiolegalescarlino.com
20) La bancarotta fraudolenta documentale consistente nella tenuta delle scritture in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari presuppone una falsità ideologica contestuale alla formazione della contabilità, mediante annotazione di dati falsi od omissione di dati veri, ed è punibile a titolo di dolo generico. Nella diversa fattispecie documentale “specifica”, la condotta richiede invece la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori.
Autorità: Corte di cassazione, sezione V penaleData: 21 agosto 2026, deposito; il 7 luglio 2026 indicato nel PDF è la data dell’udienzaNumero: 31751/2026.
21) In tema di divisione ereditaria, quando un condividente abbia ricevuto una somma che si assume riconducibile alla massa comune, la ripartizione pro quota del relativo valore presuppone che tale somma sia stata effettivamente considerata nelle operazioni divisionali secondo il meccanismo applicabile. Il richiamo al metodo dell’imputazione contabile presuppone, infatti, che il valore dell’attribuzione sia stato previamente inserito nel calcolo della massa da dividere. Non è sufficiente che il giudice abbia formato i lotti sui soli beni esistenti nell’asse e abbia poi posto l’intero importo a carico di un condividente in favore di un altro: in tal caso la somma non risulta ripartita pro quota tra tutti i coeredi, ma costituisce, in presenza dei relativi presupposti, un rapporto obbligatorio tra i soggetti interessati. Resta preliminare l’accertamento della provenienza e della natura della somma.
Autorità: Corte di cassazione, sezione II civileData: 30 agosto 2026Numero: 24855/2026
22) La sentenza che definisce il giudizio promosso a seguito del dissenso alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio ai sensi dell’art. 445-bis, comma 6, c.p.c., proprio perché espressamente inappellabile a norma del comma 7 della medesima disposizione, è pronunciata in unico grado ed è pertanto impugnabile con revocazione ordinaria per i vizi tipizzati dall’art. 395 c.p.c.
Autorità: Corte di cassazione, sezione lavoroData: 3 settembre 2026Numero: 24979/2026
23) L’amministratore di fatto della società fallita è gravato degli stessi doveri dell’amministratore di diritto e risponde dei comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, quando ricorrano gli ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi del reato. Nella bancarotta fraudolenta documentale “specifica” non occorre un effettivo pregiudizio per i creditori, ma è necessaria la finalità di arrecare loro pregiudizio o di procurare un ingiusto profitto; la fraudolenta tenuta delle scritture contabili integra invece una fattispecie a dolo generico, che presuppone l’esame delle scritture effettivamente rinvenute. Le annotazioni incomplete che impediscono la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari possono integrare quest’ultima fattispecie quando creino l’apparenza di una contabilità rappresentativa dell’attività dell’impresa.
Autorità: Corte di cassazione, sezione V penaleData: 3 settembre 2026Numero: 32820/2026
24) L’accertamento della pregressa esistenza dei beni non rinvenuti dalla curatela non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità delle scritture contabili prevista dall’articolo 2710 del codice civile: occorre verificarne l’intrinseca attendibilità alla luce della documentazione e delle prove disponibili, soprattutto quando l’imprenditore ne contesti la veridicità. Una volta accertata la disponibilità dei beni, la prova della distrazione può essere desunta anche dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della loro destinazione, in ragione degli obblighi di conservazione della garanzia patrimoniale e di verità gravanti su di lui.
Autorità: Corte di cassazione, sezione V penaleData: 3 settembre 2026Numero: 32847/2026




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