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Privacy nei centri estetici, la firma sul contratto non basta per le foto
La Cassazione impone al titolare di dimostrare un consenso libero, specifico, informato e chiaramente distinguibile. La semplice firma su un contratto non basta a legittimare fotografie del corpo dei clienti di un centro estetico. La Cassazione lo ha chiarito con l’ordinanza 25117/2026. Il titolare del trattamento deve dimostrare che il consenso sia libero, specifico, informato e inequivocabile. Se la richiesta è inserita in un documento più ampio, deve risultare chiaramente
10 setTempo di lettura: 1 min
Accesso alla documentazione bancaria: non serve la qualifica di erede
Come noto, l’art. 119 TUB (Testo Unico Bancario) consente al cliente di un istituto di credito di richiedere ed ottenere la consegna...
31 gen 2024Tempo di lettura: 3 min


TELEMARKETING: il successo del registro delle opposizioni
È attivo dal 27 luglio il cosiddetto RPO, Registro Pubblico delle Opposizioni al telemarketing, strumento che mira a fornire ai cittadini...
1 ott 2022Tempo di lettura: 2 min
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