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Privacy nei centri estetici, la firma sul contratto non basta per le foto
La Cassazione impone al titolare di dimostrare un consenso libero, specifico, informato e chiaramente distinguibile. La semplice firma su un contratto non basta a legittimare fotografie del corpo dei clienti di un centro estetico. La Cassazione lo ha chiarito con l’ordinanza 25117/2026. Il titolare del trattamento deve dimostrare che il consenso sia libero, specifico, informato e inequivocabile. Se la richiesta è inserita in un documento più ampio, deve risultare chiaramente
2 giorni faTempo di lettura: 1 min
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