È riconosciuta la pensione di reversibilità per il coniuge superstite omosessuale sposato all’estero rimasto vedovo prima della Legge Cirinnà (c.cost.91/26)
- Luca Brivio
- 1 giorno fa
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Nella storia recente la giurisprudenza costituzionale è intervenuta più volte nel contesto dei diritti delle coppie omosessuali, andando a tracciare in Italia quei confini che il legislatore non ha saputo tracciare. Si parla da una parte della negazione del diritto al matrimonio egualitario e all’adozione in Italia, norme che la Corte ha voluto lasciare alla discrezionalità del legislatore. Dall’altra, si parla di riconoscere alcuni, seppur limitati, diritti: diritto al riconoscimento dei figli nati con PMA lecita all’estero (c.cost. 68/25); diritto al congedo parentale per la madre intenzionale, ossia non partoriente (c.cost. 115/25); diritto alla conservazione del legame in casi di cambio di sesso di un partner (c.cost. 66/24).
Recentemente, la Corte si è pronunciata su un tema di carattere previdenziale: il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge omosessuale sposati all’estero rimasto vedovo prima dell’entrata in vigore della Legge Cirinnà (l.76/16), che ha garantito tra le altre cose la pensione di reversibilità e i diritti ereditari per gli uniti civilmente.
Una risposta negativa all’esistenza di tale diritto a livello europeo [ancorchè riguardasse l’ordinamento irlandese e britannico] era stata la causa Parris c-455/2015, che ha rimesso la questione sotto competenza nazionale; la sentenza della Corte Costituzionale traccia invece una nuova delimitazione nazionale, più ampia, dei diritti delle coppie omosessuali.
Nei primi due gradi di giudizio la pensione non è stata concessa, mancando i requisiti di legge: al tempo del decesso l’unione civile non era riconosciuta, e senza essa nemmeno i diritti alla pensione di reversibilità.
La Cassazione però, di pareri discordanti, ha rimandato la questione alle Sezioni Unite, e queste l’hanno rimandata alla Corte Costituzionale. Quest’ultima invece ha ritenuto che fosse possibile applicare retroattivamente quei principi di uguaglianza nella pensione di reversibilità stabiliti dalla legge Cirinnà.


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