top of page

Trasparenza bancaria, AML e tutela del cliente: il confine tracciato dall’AGCM

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 2 min

Il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 31910 del 23 marzo 2026 riporta al centro del dibattito un nodo ormai strutturale nei servizi finanziari digitali: la convivenza, non sempre lineare, tra tutela del consumatore, trasparenza bancaria e presidi antiriciclaggio. L’intervento dell’Autorità non si limita a censurare singoli difetti informativi, ma mette a fuoco il punto in cui l’innovazione commerciale rischia di comprimere la possibilità del cliente di compiere scelte consapevoli.

Il primo profilo riguarda la promozione dei servizi di investimento. Secondo l’AGCM, la rappresentazione commerciale dell’offerta risultava idonea a generare un’aspettativa non corretta sulle caratteristiche del prodotto, soprattutto laddove il messaggio evocava l’acquisto di titoli azionari senza rendere immediatamente percepibile che l’operatività poteva riguardare anche azioni frazionate. Proprio su questo passaggio si misura il valore della trasparenza: non basta rendere disponibili informazioni in altre sezioni del sito o in passaggi successivi del rapporto, perché gli elementi essenziali devono emergere sin dal primo contatto con il cliente, specie quando incidono su diritti esercitabili, rischi assunti e trasferibilità dell’investimento.

Analoga impostazione è stata seguita sul versante dei claim relativi ai costi. L’enfasi su formule come l’assenza di commissioni, se non accompagnata da una chiara spiegazione dei limiti operativi e degli oneri ulteriori, altera il quadro informativo e compromette la correttezza del processo decisionale del consumatore. In questo senso, la disciplina delle pratiche commerciali scorrette continua a operare come presidio sostanziale contro comunicazioni che, pur formalmente corredate da precisazioni, restano nel loro impatto complessivo ingannevoli.

Il punto più delicato è però quello del rapporto tra obblighi AML e gestione del conto. Il contrasto al riciclaggio impone agli intermediari doveri rigorosi di controllo, verifica e intervento, ma tali obblighi non possono tradursi, secondo l’impostazione accolta dall’AGCM, in restrizioni opache, blocchi privi di adeguata interlocuzione o assistenza carente verso il cliente. L’autonomia tecnica dell’intermediario nell’adottare misure di prevenzione non elimina infatti il dovere di agire con diligenza professionale, né consente di svuotare il contenuto dei diritti contrattuali dell’utente.

La decisione assume rilievo anche sul tema dell’IBAN italiano, poiché ribadisce che le informazioni su requisiti e tempi di attribuzione devono essere complete e tempestive. Per gli operatori fintech il messaggio è netto: la conformità settoriale non esaurisce il giudizio di liceità della condotta commerciale. Accanto ai doveri di vigilanza e ai presidi antiriciclaggio resta centrale l’obbligo di costruire una relazione con la clientela fondata su chiarezza, proporzionalità e comprensibilità delle condizioni offerte.


Commenti


Le ultime notizie

bottom of page