Richiesta di accesso ai dati personali e obbligo di risposta all'interessato, anche in caso di guasto informatico.
- Elena Albricci
- 2 set
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Secondo un recente provvedimento del Garante della Privacy (provv. n. 277/2025) il Titolare ha l'obbligo di riscontrare le richieste degli interessati e il "guasto informatico" non può essere considerato errore scusabile tanto da giustificare un mancato riscontro.
La vicenda in oggetto ha avuto inizio con la presentazione di un reclamo da parte di un interessato il quale contestava il mancato riscontro alla propria richiesta di accesso ai propri dati personali. La vicenda si è conclusa con l'applicazione di una sanzione di Euro 2.000 nei confronti del Titolare il quale ha proceduto a riscontrare la richiesta dell'interessato solo dopo l'invito da parte del Garante. Il Titolare, infatti, nel corso dell'istruttoria ha giustificato il proprio mancato riscontro ad un giasto informatico che, secondo la ricostruzione offerta dallo stesso, gli aveva impedito di visualizzare la richiesta in tempo reale.
Tuttavia, secondo il Garante la richiesta doveva comunque essere riscontrata entro un mese dall'esercizio dei diritti dell'interessato, tra l'altro predisponendo misure tecniche ed organizzative adeguate per permettere tale riscontro. Inoltre, il guasto informatico, considerato il tempo concesso dalla norma per tale attività non poteva considerarsi impossibilità sopravvenuta, pertanto il Titolare era comunque passibile di sanzione.




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