Recesso del socio, impugnazione delle delibere e riacquisto dello status: la Cassazione e i nuovi confini della legittimazione
- Luca Baj

- 28 set
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La sentenza della Corte di cassazione n. 15087 del 5 giugno 2025 affronta due questioni centrali del diritto societario: la legittimazione del socio che impugna le delibere assembleari e successivamente perde tale qualità e gli effetti temporali del recesso dalla società, con particolare riguardo alla possibilità di riacquisto ex tunc dello status di socio in caso di revoca della delibera o di scioglimento.
Il primo tema riguarda l’applicazione dell’articolo 2378, secondo comma, del codice civile al giudizio di legittimità. La norma prevede che il socio che impugna una delibera debba possedere un determinato numero di azioni al momento della proposizione del ricorso e che la successiva perdita delle stesse, per trasferimento, impedisca al giudice di pronunciare l’annullamento. L’intento è chiaro: evitare che l’azione venga coltivata da chi non è più titolato ad agire. Tuttavia, la Cassazione osserva che nel giudizio di legittimità la disciplina incontra limiti applicativi. La ratio risiede nell’inammissibilità dell’intervento di terzi estranei al giudizio di cassazione, salvo il caso del successore a titolo particolare, in assenza di costituzione del dante causa. Ne consegue che il cessionario subentrante non può prendere parte al giudizio e l’improcedibilità dell’impugnazione non può essere automaticamente dichiarata. La pronuncia della Suprema Corte produrrà effetti anche nei confronti del successore, il quale potrà costituirsi solo nella fase di rinvio.
La Corte ha quindi chiarito che il venir meno della qualità di socio dopo la proposizione del ricorso per cassazione non determina l’automatica improcedibilità dell’impugnazione. L’articolo 2378, nella sua formulazione, richiama l’articolo 111 del codice di procedura civile, che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso, e ciò rafforza la conclusione che nel giudizio di legittimità non possa operare il meccanismo estintivo previsto per le fasi di merito.
Il secondo profilo affrontato riguarda il recesso del socio e la determinazione del momento in cui esso produce effetti. La giurisprudenza non era univoca: un primo orientamento considerava il recesso come atto unilaterale recettizio, efficace sin dalla comunicazione, indipendentemente dalla successiva liquidazione della quota; un diverso indirizzo, invece, lo subordinava al completamento della procedura di liquidazione e rimborso.
La Cassazione ha preso posizione aderendo alla concezione del recesso quale atto unilaterale e recettizio. Richiamando l’articolo 1373 del codice civile, la Corte ha ribadito che il recesso, in quanto dichiarazione unilaterale recettizia, produce effetti nel momento in cui giunge a conoscenza della società. La liquidazione della quota non è condizione sospensiva del recesso ma vicenda autonoma e successiva. Ciò trova conferma nel combinato disposto degli articoli 2437-bis e 2437-ter c.c., che distinguono chiaramente il diritto di recesso dalle modalità di liquidazione delle azioni.
La normativa stabilisce che le azioni per le quali è esercitato il recesso devono essere depositate presso la sede sociale e non possono essere cedute. La ratio è evidente: evitare che un socio che ha manifestato la volontà di uscire dalla società continui a partecipare alla vita sociale. Tuttavia, l’effetto del recesso non è irreversibile. L’articolo 2437-bis, terzo comma, introduce infatti una condizione risolutiva: se entro novanta giorni la società revoca la delibera che legittima il recesso o delibera lo scioglimento, gli effetti del recesso si estinguono retroattivamente.
Questo meccanismo implica che il socio receduto perda immediatamente la qualità di socio e i relativi diritti, ma li riacquisti ex tunc se interviene una delle due decisioni previste. La Cassazione sottolinea che tale impostazione è coerente con l’esigenza di neutralizzare le difficoltà operative derivanti dalla presenza, nell’assemblea, di un soggetto che ha già scelto di abbandonare la compagine. Al contempo, si evita che la volontà del socio sia priva di tutela: la possibilità di riacquisto dello status garantisce la sua legittimazione ad impugnare la delibera che ha determinato il recesso, qualora questa venga successivamente revocata.
Il principio affermato ha importanti ricadute pratiche. Nella fase intermedia, tra comunicazione del recesso e decorso del termine di novanta giorni, il socio non può partecipare alle assemblee né esercitare i diritti tipici della sua posizione. Tuttavia, se interviene la revoca o lo scioglimento, egli viene reintegrato nella pienezza dei diritti, con efficacia retroattiva. Di conseguenza, il socio torna ad essere legittimato anche ad impugnare la delibera originaria.
La decisione affronta dunque il nodo della compatibilità tra il principio di certezza dei rapporti societari e la tutela delle posizioni individuali. Il socio receduto è escluso dalla vita societaria, ma non viene privato della possibilità di riacquistare la sua qualità se la vicenda assembleare evolve diversamente. È un bilanciamento che valorizza tanto l’interesse della società alla stabilità e funzionalità delle assemblee quanto l’interesse del socio alla conservazione dei propri diritti in caso di mutamento della decisione collettiva.
La portata della pronuncia si estende anche all’ambito delle impugnazioni. L’effetto retroattivo del riacquisto dello status implica che il socio receduto, reintegrato, possa far valere le proprie ragioni contro la delibera stessa, evitando così che un atto potenzialmente illegittimo resti immune da controllo solo per effetto della sua temporanea esclusione dalla compagine sociale.
La sentenza n. 15087/2025 consolida così un indirizzo volto a considerare il recesso un atto recettizio immediatamente efficace, ma soggetto a condizione risolutiva legale. L’innovazione principale è la valorizzazione del riacquisto ex tunc dello status, che non era sempre pacifico in giurisprudenza e che apre a nuovi scenari interpretativi, soprattutto per quanto riguarda la legittimazione ad agire del socio nelle vicende assembleari.




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