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Reati contro la P.A.: no della Consulta alla riparazione pecuniaria (c.cost. 108/2026)


I reati contro la pubblica amministrazione sono puniti con particolare gravità dal nostro ordinamento, ai fini di tutelare l'interesse dello Stato. Tuttavia la Corte Costtituzionale, con la recente sentenza 108/2026, ha tentato di bilanciare tale limite con il principio di proporzionalità della pena, previsto dal combinato disposto degli artt. 3 [uguaglianza e ragionevolezza], 27 [fine rieducativo della pena], 11 e 13.

Infatti la norma in materia prevede ad oggi che, oltre alla confisca obbligatoria del profitto del reato, possa essera previsto un risarcimento verso la P.A. pari allo stesso profitto; inoltre la P.A. può costituirsi parte civile al processo, guadagnando il diritto ad un altro risarcimento.. Inoltre, se [come spesso avviene] il reo è agente di P.A., è prevista una condanna per il danno d'immagine (presunto) pari a 2 volte il profitto del reato, che insieme alle altre sanzioni condanna l'imputato ad un totale di 4 volte il profitto del reato, e condizionando l'accesso alle misure alternative al carcere al pagamento, senza minimamente tenere in conto le condizioni economiche in cui il reo versa.

È proprio per quest'ultimo motivo che la Consulta ha abrogato la norma: infatti, è impossibile per il giudice tenere in conto le condizioni economiche del reo, e questo potrebbe portare il reo ad una situazione di sovraindebitamento dal carattere punitivo, trattamento incostituzionale perchè in contrasto con il fine rieducativo della pena.

Non è infatti legittimo condizionare la libertà personale di un consociato alla consistenza del suo patrimonio in quanto si andrebbe ad operare una ingiustificata parificazione tra i cittadini ricchi, in grado di pagare il risarcimento e uscire dal carcere, e quelli poveri, costretti a rimanere in carcere.

 
 
 

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