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Polizza obbligatoria e colpa grave tipizzata: la svolta della riforma sulla Corte dei conti

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 14 minuti fa
  • Tempo di lettura: 2 min

Nuove regole su responsabilità erariale, tetti all’addebito e controlli: cosa cambia per chi gestisce risorse pubbliche

La riforma della Corte dei conti interviene sul rapporto tra amministrazioni e gestione del rischio, ridisegnando la responsabilità amministrativa per danno erariale e i meccanismi di controllo. La Legge 7 gennaio 2026 n. 1 modifica la legge 14 gennaio 1994 n. 20 e affianca alle regole sostanziali una delega per il riassetto dell’organo contabile. L’obiettivo dichiarato è ridurre la “burocrazia difensiva” e rendere più prevedibile l’azione di recupero del danno, con effetti sulla capacità di spesa e sull’attuazione dei programmi.

Al centro c’è la tipizzazione della colpa grave, ricondotta a condotte “manifeste”, come il travisamento del fatto o l’affermazione e la negazione di circostanze smentite dagli atti, mentre viene esclusa quando l’errore discende dall’adesione a orientamenti giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. La scelta si innesta nel solco tracciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 132/2024, che, nel valutare lo “scudo erariale”, ha sollecitato un intervento organico capace di riequilibrare il rischio tra apparato e agente pubblico.

Sul piano economico la novità più immediata è l’introduzione di un “tetto” tramite un potere riduttivo più strutturato: l’addebito non può superare il 30% del danno accertato e, comunque, il doppio della retribuzione annua o del compenso percepito. La misura mira a rendere proporzionata la ripartizione del rischio, evitando che l’alea patrimoniale blocchi decisioni e cantieri, ma preservando un nucleo effettivo di deterrenza.

L’altro pilastro è l’obbligo di polizza assicurativa per chi assume incarichi che comportano la gestione di risorse pubbliche, con copertura dei danni patrimoniali cagionati per colpa grave; nei giudizi, l’impresa assicurativa diventa litisconsorte necessario. Il legislatore punta così a migliorare la recuperabilità del danno, trasferendo parte del rischio su un mercato regolato e aprendo un tema di costo e accessibilità delle coperture per dirigenti, funzionari e amministratori. Sono previste sanzioni per responsabili di ritardi nei procedimenti PNRR e PNC oltre il 10%, e l’estensione ad avvocati e procuratori dello Stato del regime di responsabilità civile dei magistrati ordinari. La legge è entrata in vigore il 22 gennaio 2026.

In parallelo si amplia il controllo preventivo di legittimità, estendendolo ai contratti pubblici “sopra soglia” e agli atti connessi a PNRR e PNC, con termini che, se inutilmente decorrono, attivano una registrazione tacita. A ciò si aggiunge una nuova funzione consultiva: le amministrazioni possono chiedere pareri in materia di contabilità pubblica, con un effetto esimente sulla gravità della colpa se l’atto si conforma al parere, mentre l’inerzia entro il termine perentorio determina un esito predefinito. È un disegno che sposta l’attenzione dalla sanzione ex post alla prevenzione ex ante, incidendo sulla velocità delle decisioni e sulla qualità della spesa.

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