L'Agente della Riscossione può indifferentemente notificare la cartella di pagamento in via telematica allegando al messaggio PEC un documento informatico oppure mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica").
In base a una recente sentenza della Corte di Cassazione, “Nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale”.
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