La presenza di marchi che riproducono loghi famosi è idonea a mettere in pericolo la fede pubblica. Secondo la sentenza 28845/2019 della Cassazione la vendita e quindi anche la semplice detenzione di prodotti con marchio contraffatto (ad esclusione della contraffazione grossolana) viene sanzionata. L’art. 474 c.p. tutela infatti la fede pubblica con riferimento all’affidamento riposto dai cittadini nei marchi e nei loghi. L’art. 474 cp incrimina chi «detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione» così come l’art. 517 cp. Ma anche se in quest’ultima norma non si parla di «detenzione per la vendita», la giurisprudenza interpreta estensivamente l’espressione «mette altrimenti in circolazione», ritenendo penalmente rilevanti anche le operazioni di immagazzinamento.
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