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La riforma della responsabilità dei sindaci: nuovi orizzonti tra limitazioni quantitative e certezza della prescrizione

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 3 giorni fa
  • Tempo di lettura: 7 min




La recente approvazione della Legge 14 marzo 2025, n. 35, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025 ed entrata in vigore il 12 aprile 2025, ha segnato una svolta epocale nella disciplina della responsabilità dei componenti del collegio sindacale, riscrivendo interamente l'articolo 2407 del Codice Civile. L'intervento legislativo, lungamente atteso e sollecitato dagli organismi professionali, mira a contemperare l'esigenza di un controllo societario efficace con la necessità di non gravare i sindaci di un fardello risarcitorio sproporzionato rispetto ai compensi percepiti e ai rischi effettivamente governabili. Le novità principali si concentrano sull'introduzione di un limite quantitativo al danno risarcibile e sulla ridefinizione del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità.


Il panorama pre-riforma: un regime oneroso ed incerto

Prima della novella legislativa, l'articolo 2407 c.c. delineava un doppio binario di responsabilità per i sindaci. Il primo comma stabiliva una responsabilità "esclusiva" per l'adempimento dei doveri con la professionalità e diligenza richieste, per la verità delle attestazioni e per la conservazione del segreto d'ufficio. Ben più problematica e foriera di contenzioso era la responsabilità "concorrente" prevista dal secondo comma, che rendeva i sindaci solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi, qualora il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica (culpa in vigilando).

Questa responsabilità solidale, spesso illimitata e parametrata sull'entità del danno cagionato dagli amministratori, esponeva i sindaci a rischi patrimoniali enormi. La giurisprudenza, con orientamento consolidato, aveva interpretato estensivamente il dovere di vigilanza, ritenendo sufficiente, per la sua violazione, la mancata rilevazione di "macroscopiche violazioni" o l'omessa reazione di fronte ad atti di "dubbia legittimità e regolarità". Come evidenziato dalla dottrina (G.D. Mosco – S. Lopreiato, «Rivista delle Società» 2019), i sindaci finivano «per trovarsi più esposti – forse più del voluto, forse più del dovuto - al rischio connaturato al controllo». Tale scenario aveva creato un forte disincentivo all'assunzione dell'incarico, soprattutto in contesti societari complessi, e aveva fatto lievitare i premi per le coperture assicurative, sempre più difficili da reperire.


La nuova fisionomia dell'Articolo 2407 c.c.: limitazione del danno e ridefinizione delle responsabilità

La Legge n. 35/2025 ha integralmente sostituito il testo dell'articolo 2407 c.c., introducendo significative modifiche.

  1. La limitazione quantitativa del danno risarcibile

    La novità più dirompente è contenuta nel nuovo secondo comma, il quale, al di fuori delle ipotesi di dolo, circoscrive la responsabilità dei sindaci per i danni cagionati alla società conferente l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi, derivanti dalla violazione dei propri doveri. Tale responsabilità è limitata a un multiplo del compenso annuo percepito, articolato secondo tre scaglioni:

    • Per compensi fino a 10.000 euro: quindici volte il compenso.

    • Per compensi da 10.001 a 50.000 euro: dodici volte il compenso.

    • Per compensi maggiori di 50.000 euro: dieci volte il compenso.La ratio è evidente: ancorare l'esposizione massima del sindaco a un parametro oggettivo e proporzionato alla remunerazione dell'incarico. Tuttavia, la scelta di scaglioni fissi potrebbe generare alcune distorsioni, come nel caso di un compenso di poco superiore a una soglia che, pur comportando un multiplo inferiore, potrebbe paradossalmente condurre a un massimale risarcitorio assoluto più elevato rispetto a un compenso di poco inferiore alla stessa soglia. Riguardo al "compenso annuo percepito", l'interpretazione più logica, come suggerito dai primi commentatori, lo riferisce al compenso "deliberato" a favore del sindaco, indipendentemente dall'effettiva percezione.


  2. La scomparsa della responsabilità concorrente per culpa in vigilando?

    Un aspetto cruciale e potenzialmente rivoluzionario della riforma risiede nella completa riscrittura del secondo comma e nella conseguente scomparsa di ogni riferimento esplicito alla responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per culpa in vigilando, così come precedentemente intesa. Il previgente secondo comma legava la responsabilità sindacale all'omessa vigilanza sui "fatti o le omissioni di questi" (gli amministratori). La nuova formulazione, invece, lega la responsabilità (limitata) alla violazione da parte dei sindaci dei "propri doveri".Questo mutamento testuale non sembra casuale e suggerisce una profonda revisione dell'impianto. Sembra che il legislatore abbia voluto superare la figura della responsabilità concorrente e solidale del sindaco per il fatto illecito dell'amministratore, per ricondurre la responsabilità del sindaco primariamente alla violazione dei doveri specifici del suo ufficio (come quelli di cui all'art. 2403 c.c., relativi al rispetto della legge e dello statuto, alla corretta amministrazione, all'adeguatezza dell'assetto organizzativo).Ciò non significa che i sindaci non possano mai essere chiamati a rispondere in concorso con gli amministratori, ma tale evenienza dovrebbe ora trovare fondamento nei principi generali in tema di concorso nel fatto illecito (art. 2055 c.c.), qualora la condotta omissiva o commissiva del sindaco abbia causalmente contribuito, con autonoma efficienza, alla produzione del danno. L'automatismo della responsabilità solidale per omessa vigilanza sull'operato altrui, tipico del vecchio sistema, parrebbe quindi tramontato.


  3. L'esclusione del limite in caso di dolo

    Fondamentale è la precisazione che il limite quantitativo al risarcimento non opera nelle ipotesi in cui i sindaci abbiano agito con dolo. Questa esclusione ha immediate ripercussioni pratiche:

    • Assicurativo: Le polizze di responsabilità civile professionale escludono tipicamente la copertura per atti dolosi.

    • Penalistico: In contesti di crisi d'impresa, la condotta dolosa del sindaco potrebbe integrare fattispecie concorsuali in reati come la bancarotta fraudolenta. In tali casi, l'azione civile esercitata in sede penale dal curatore fallimentare non incontrerebbe i limiti quantitativi.Ciò determinerà un maggiore interesse, da parte dei soggetti danneggiati, a dimostrare l'elemento soggettivo del dolo per ottenere l'integrale ristoro del pregiudizio.


Il Nuovo Termine di Prescrizione dell'Azione di Responsabilità (Art. 2407, comma 4, c.c.)

La riforma introduce un quarto (e ultimo) comma all'articolo 2407 c.c., che disciplina specificamente il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità verso i sindaci:"L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno".

Questa disposizione rappresenta una novità di grande rilievo, poiché fissa un dies a quo certo e oggettivo per la decorrenza della prescrizione, specificamente tarato sull'attività sindacale.


  • Analisi del Dies a Quo: Il termine quinquennale decorre dal deposito della relazione del collegio sindacale al bilancio d'esercizio, prevista dall'articolo 2429 c.c. (relazione annuale all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, con osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione). Cruciale è il riferimento all'"esercizio in cui si è verificato il danno": la relazione rilevante è quella concernente tale specifico esercizio.


  • Confronto con il Regime Pregresso (e con quello degli Amministratori): In assenza di una norma specifica, si riteneva applicabile per analogia il regime prescrizionale previsto per gli amministratori, con le note incertezze e differenziazioni a seconda del tipo di azione:

    • Azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.): prescrizione in cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica (con sospensione ex art. 2941, n. 7, c.c. finché sono in carica).

    • Azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.): prescrizione in cinque anni dal momento in cui si è manifestata all'esterno l'insufficienza del patrimonio sociale.

    • Azione individuale del socio o del terzo (art. 2395 c.c.): prescrizione in cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.La nuova norma unifica il dies a quo per tutte le azioni di responsabilità contro i sindaci, ancorandolo a un momento preciso e documentato, quale il deposito della relazione ex art. 2429 c.c. Questo intende, verosimilmente, conferire maggiore certezza giuridica e allineare, in parte, la disciplina a quella prevista per i revisori legali (art. 15, D.Lgs. 39/2010, che fa decorrere la prescrizione quinquennale dalla data della relazione di revisione riferita all'esercizio in cui si è verificato il danno).


  • Potenziali Criticità e Aspetti Interpretativi:

    1. Danno Latente: La principale criticità potrebbe sorgere qualora il danno derivante dalla violazione dei doveri sindacali si manifesti o diventi conoscibile solo in un momento successivo al deposito della relazione e, potenzialmente, anche dopo la scadenza del quinquennio. Se il dies a quo è rigidamente ancorato al deposito della relazione relativa all'esercizio del danno, vi è il rischio che l'azione prescrittiva si consumi prima che il danneggiato abbia avuto l'effettiva possibilità di agire. La formulazione "esercizio in cui si è verificato il danno" sembra voler identificare il momento della lesione patrimoniale, ma la sua percezione esterna e la sua riconducibilità a una condotta sindacale negligente potrebbero essere successive.

    2. Nesso tra Relazione e Danno: La relazione ex art. 2429 c.c. commenta l'esercizio appena concluso. Se il danno si è verificato in tale esercizio, il dies a quo è chiaro. Ma se la condotta omissiva del sindaco (es. mancata vigilanza su un'operazione dannosa posta in essere dagli amministratori) si è verificata nell'esercizio X, e il danno si è manifestato nell'esercizio X+1, la relazione rilevante sarà quella depositata nell'esercizio X+2 (relativa all'esercizio X+1). Questo potrebbe comportare un lasso temporale significativo tra la condotta illecita e l'effettiva decorrenza della prescrizione.

    3. Natura Unica del Termine: La norma si riferisce genericamente a "L'azione di responsabilità", suggerendo che tale dies a quo valga per tutte le possibili azioni (sociale, creditori, terzi). Questo, se da un lato semplifica, dall'altro potrebbe non tener conto delle diverse prospettive e dei diversi momenti di conoscibilità del danno per le varie categorie di legittimati.


La riforma dell'articolo 2407 c.c. costituisce un intervento di notevole portata, che ridisegna profondamente la responsabilità dei sindaci. L'introduzione di un massimale risarcitorio legato al compenso è una risposta diretta alle istanze di maggiore prevedibilità e proporzionalità del rischio. La (presumibile) eliminazione della responsabilità concorrente per culpa in vigilando nei termini tradizionali, a favore di una responsabilità più centrata sulla violazione dei "propri doveri" sindacali, potrebbe responsabilizzare maggiormente i sindaci per le loro specifiche funzioni, pur non escludendo forme di responsabilità concorsuale ex art. 2055 c.c.

La nuova disciplina della prescrizione, con un dies a quo ancorato al deposito della relazione annuale, mira a introdurre un elemento di certezza temporale, ma solleva interrogativi sulla tutela dei danneggiati in caso di danni latenti o di complessa manifestazione. Sarà cruciale l'interpretazione giurisprudenziale per definire con precisione l'ambito applicativo e per bilanciare l'esigenza di certezza per i sindaci con quella di effettività della tutela per la società e i terzi.In definitiva, la Legge n. 35/2025 tenta di tracciare un nuovo equilibrio, i cui effetti concreti sulla corporate governance e sulla prassi dei controlli societari andranno attentamente monitorati nel tempo.


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