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La partecipazione dei lavoratori nelle imprese: una nuova stagione normativa


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Con l’approvazione della legge del 15 maggio 2025 n. 76, il panorama giuridico italiano compie un passo atteso da decenni: l’attuazione del principio costituzionale che riconosce ai lavoratori il diritto di collaborare alla gestione delle aziende. Si tratta di una norma che, pur con limiti applicativi, introduce una cornice di riferimento per forme di coinvolgimento gestionale, economico, organizzativo e consultivo dei dipendenti, delineando un modello che intende conciliare esigenze di competitività con obiettivi di democrazia economica e sostenibilità.


Finalità e principi generali

La legge si propone di rafforzare la collaborazione tra imprese e lavoratori, incrementare i livelli occupazionali e valorizzare il ruolo del lavoro non solo come fattore produttivo ma come elemento fondante della vita sociale ed economica. Gli strumenti previsti sono molteplici: dalla partecipazione gestionale agli utili, dall’inserimento in organi di amministrazione o sorveglianza alla creazione di commissioni paritetiche, fino a piani di azionariato diffuso.


Partecipazione gestionale: tra modelli dualistici e tradizionali

La norma distingue chiaramente tra differenti assetti di governance. Nelle società che adottano il sistema dualistico, lo statuto può prevedere la presenza di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, con procedure di individuazione regolate dai contratti collettivi e nel rispetto dei requisiti di professionalità e indipendenza. Nelle società con modelli monistici o tradizionali, invece, i dipendenti possono essere rappresentati da amministratori indipendenti, individuati sempre tramite contrattazione collettiva.Questa scelta legislativa, che ricalca in parte modelli europei come quello tedesco, resta tuttavia facoltativa: è lo statuto a decidere se introdurre o meno tali meccanismi. Ne deriva che l’efficacia della riforma dipenderà in larga misura dalla volontà dei soci e dalla capacità negoziale delle parti sociali.


La dimensione economico-finanziaria

Un ulteriore tassello riguarda la partecipazione agli utili e al capitale. Per il 2025, la norma incentiva la distribuzione di almeno il 10% degli utili ai dipendenti, con un innalzamento del tetto agevolato a 5.000 euro lordi soggetti a imposta sostitutiva. Inoltre, i dividendi derivanti da azioni attribuite ai lavoratori in sostituzione di premi di risultato beneficeranno di un’esenzione Irpef del 50% fino a 1.500 euro annui. Si tratta di misure fiscali volte a promuovere l’azionariato diffuso e a rafforzare il legame tra performance aziendale e retribuzione, stimolando senso di appartenenza e fidelizzazione. Tuttavia, alcuni osservatori hanno già segnalato il rischio di effetti collaterali negativi, ad esempio sul calcolo dell’Isee, che potrebbero ridurne l’attrattività.


Partecipazione organizzativa e consultiva

Oltre agli aspetti gestionali ed economici, la legge valorizza la dimensione organizzativa. Le imprese possono istituire commissioni paritetiche incaricate di elaborare proposte per il miglioramento di processi, prodotti e condizioni di lavoro. All’interno di tali organismi possono essere previsti referenti per formazione, welfare, inclusione, politiche retributive e qualità del lavoro. Nelle aziende più piccole, con meno di 35 dipendenti, questo ruolo può essere svolto dagli enti bilaterali. La partecipazione consultiva, invece, si realizza mediante la preventiva consultazione delle rappresentanze sindacali o dei delegati dei lavoratori. La procedura è scandita da tempi certi: entro cinque giorni dalla convocazione deve avviarsi il confronto, che si chiude al massimo entro dieci giorni. Il datore di lavoro ha poi trenta giorni per illustrare l’esito e motivare eventuali decisioni difformi. Questo meccanismo, pur non vincolante, introduce un livello di trasparenza e responsabilizzazione nel processo decisionale.

Formazione e nuove istituzioni

Elemento di rilievo è l’obbligo formativo: i rappresentanti dei lavoratori chiamati a far parte di commissioni o organi societari devono seguire almeno dieci ore annue di aggiornamento, finanziabili tramite fondi interprofessionali o strumenti pubblici.Sul piano istituzionale, viene istituita presso il Cnel una Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori. Questo organismo ha il compito di monitorare l’applicazione della legge, raccogliere buone prassi, dirimere controversie interpretative e formulare proposte. Pur non avendo poteri vincolanti, rappresenta un luogo di confronto strutturato tra istituzioni, sindacati e imprese.

Un passo avanti, con qualche limite

L’innovazione introdotta ha un valore indiscutibile: per la prima volta l’ordinamento italiano recepisce in modo organico il principio costituzionale della partecipazione. Tuttavia, il carattere non impositivo della disciplina e la sua applicabilità limitata alle società di capitali e cooperative riducono l’impatto sulle piccole e medie imprese, che costituiscono la parte preponderante del tessuto produttivo nazionale.Resta inoltre irrisolta la questione fiscale collegata alla partecipazione economica, con possibili effetti penalizzanti per i lavoratori sul piano del reddito disponibile. Infine, l’intera architettura normativa poggia sul pilastro della contrattazione collettiva, che potrebbe risultare depotenziata se subordinata alla discrezionalità statutaria delle imprese.


La legge del 2025 non rappresenta un punto di arrivo definitivo, ma l’apertura di una nuova stagione. Essa introduce strumenti che, se adeguatamente implementati, possono contribuire a una maggiore democrazia economica e a un rafforzamento della coesione sociale. Tuttavia, la reale efficacia dipenderà dalla volontà degli attori coinvolti – imprese, lavoratori e sindacati – e dalla capacità del sistema di superare resistenze culturali e strutturali che storicamente hanno limitato la partecipazione in Italia.In definitiva, si tratta di un passo avanti significativo, che mette le basi per un modello di impresa più inclusivo e sostenibile, ma che richiederà coraggio politico e impegno negoziale per evitare che rimanga una riforma “a metà”.

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