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La forza del titolo monitorio e gli effetti sull’obbligazione dei soci di Snc


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La sentenza della Corte di cassazione, sezione III civile, 13 ottobre 2025 n. 27367 definisce con precisione gli effetti della mancata opposizione al decreto ingiuntivo da parte dei soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo, chiarendo il rapporto tra gli articoli 2291 e 2304 del codice civile e le regole processuali che governano la formazione del titolo giudiziale. La Corte afferma che il contenuto letterale del monitorio, una volta divenuto definitivo per il socio non opponente, diventa la fonte immediata della sua obbligazione, indipendentemente dalla natura sussidiaria della responsabilità prevista in via generale per le Snc. Il dato processuale prevale così sulla struttura sostanziale del rapporto sociale, trasformando l’obbligazione del socio in diretta e autonoma.

La vicenda esaminata trae origine da un rapporto di fornitura tra una società alimentare e una Snc, i cui soci, Tizio e Caio, erano illimitatamente responsabili. La creditrice, vantando fatture non pagate, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società e dei soci, formulando una domanda diretta e incondizionata. Solo la società proponeva opposizione, mentre i soci lasciavano decorrere il termine, rendendo definitivo il titolo nei loro confronti. Sul presupposto della definitività, la creditrice notificava loro atto di precetto. I soci reagivano con opposizione all’esecuzione, invocando la necessità della preventiva escussione del patrimonio sociale ai sensi dell’articolo 2304 del codice civile.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo che la natura sussidiaria della responsabilità dei soci fosse comunque opponibile, e la Corte d’appello confermava, sostenendo che la pendenza dell’opposizione proposta dalla società al decreto ingiuntivo avrebbe potuto condurre alla revoca del titolo, circostanza che impediva al creditore di procedere nei confronti dei soci. La Cassazione sovverte radicalmente tale impostazione. Con la sentenza n. 27367/2025 chiarisce che l’inerzia dei soci nell’impugnare il monitorio cristallizza la loro posizione debitoria in modo autonomo e indipendente dal destino del giudizio di opposizione instaurato dalla società. La responsabilità che per legge è sussidiaria diventa, per effetto del titolo giudiziale, primaria, poiché l’obbligazione deriva non più dal rapporto sociale, ma dal decreto ingiuntivo definitivo.

La Corte precisa che il socio non può beneficiare degli eventuali sviluppi favorevoli alla società opponente, poiché il giudicato formatosi nei suoi confronti rimane insensibile all’esito del giudizio di opposizione proposto dalla società. La trasformazione del debito da sociale a personale è effetto diretto della mancata opposizione, e il socio perde ogni possibilità di eccepire la violazione della regola della preventiva escussione. La sentenza sottolinea, inoltre, che tale effetto non dipende da un mutamento della natura sostanziale della responsabilità del socio, ma dal meccanismo processuale che attribuisce forza di giudicato al provvedimento monitorio non impugnato.

L’arresto mette in evidenza anche il ruolo cruciale della formulazione della domanda monitoria: quando la pretesa del creditore non esprime chiaramente la natura sussidiaria della responsabilità dei soci, la richiesta deve ritenersi volta a ottenere una condanna diretta e incondizionata. Proprio questa impostazione vincola il socio alla necessità di costituirsi in giudizio e proporre opposizione, poiché un monitorio non contestato sul punto diventa la fonte primaria dell’obbligazione. La Cassazione distingue, poi, le diverse ipotesi in cui il socio può eccepire la mancata preventiva escussione: ciò è possibile solo quando il titolo esecutivo si sia formato esclusivamente nei confronti della società, mentre tale possibilità è preclusa quando il titolo si forma direttamente verso il socio per mancata opposizione. L’insegnamento della sentenza n. 27367/2025 impone quindi un’attenta valutazione del contenuto dell’ingiunzione e una tempestiva attivazione difensiva, perché la definitività del titolo impedisce qualsiasi contestazione successiva.

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