Secondo una recente sentenza del T.a.r. della Puglia è illegittimo l'operato del Comune che, in presenza di una S.C.I.A., adotti provvedimenti di sospensione dei lavori, diffida o inibitoria dopo che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare previo ricorso agli strumenti dell'autotutela annullatoria. Infatti, una volta divenuta efficace la S.C.I.A., l’attività del Comune deve necessariamente essere condotta nell'ambito di un procedimento di secondo grado (autotutela) avente ad oggetto il riesame di un'autorizzazione implicita che, pertanto, ha già determinato la piena espansione del cd. ius aedificandi. Pertanto, in presenza di inerzia da parte della P.A., si consolida ai sensi della L.241/90 la legittimazione del privato ad eseguire l'intervento edilizio.
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