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Il nuovo assetto del golden power nel settore finanziario


L’intervento normativo in materia di golden power introduce una ridefinizione significativa dell’ambito e delle modalità di esercizio dei poteri speciali dello Stato nei confronti delle operazioni che incidono sulla titolarità e sul controllo di imprese strategiche, con particolare riferimento ai settori bancario e assicurativo.

La modifica si colloca nel solco di un adeguamento richiesto dal quadro europeo, con l’obiettivo di coordinare l’azione governativa con le competenze attribuite alle Autorità sovranazionali in materia prudenziale e concorrenziale.

Il nuovo impianto prevede che, nel settore finanziario, l’esercizio dei poteri speciali non possa avvenire prima della conclusione dei procedimenti pendenti davanti alle Autorità europee competenti, in particolare la Banca centrale europea e la Commissione.

In presenza di operazioni che comportino l’ingresso di soggetti extra-Unione nel capitale o nel controllo di intermediari finanziari strategici, l’attivazione del golden power viene quindi temporalmente subordinata alla definizione delle valutazioni prudenziali e concorrenziali affidate a tali Autorità.

La revisione incide anche sull’estensione soggettiva della disciplina.

La normativa del 2012, già ampliata nel tempo, trova ulteriore conferma nell’applicazione dei poteri speciali non solo rispetto a investitori extraeuropei, ma anche nei confronti di operazioni poste in essere da soggetti appartenenti all’Unione nei settori considerati sensibili, tra cui quello finanziario, creditizio e assicurativo.Tale scelta rafforza l’idea di una tutela fondata sulla natura strategica degli attivi coinvolti, più che sulla provenienza geografica dell’investitore.

Elemento centrale dell’intervento è l’esplicito inserimento della sicurezza economica e finanziaria tra i criteri di valutazione delle operazioni.Accanto alla tradizionale nozione di ordine pubblico e sicurezza pubblica, la norma riconosce rilievo autonomo alla salvaguardia della stabilità economico-finanziaria nazionale, laddove la protezione degli interessi essenziali dello Stato non risulti già adeguatamente garantita da una disciplina settoriale specifica.

La ratio complessiva dell’emendamento è quella di riaffermare il carattere recessivo del golden power rispetto a sistemi regolatori già idonei a presidiare gli interessi pubblici coinvolti.Nel settore finanziario, ciò si traduce nel riconoscimento della primazia delle valutazioni prudenziali affidate alle Autorità europee, le cui finalità, criteri e strumenti risultano distinti rispetto a quelli propri dei poteri speciali statali, concentrati esclusivamente sulla prevenzione di gravi pregiudizi per interessi pubblici fondamentali.

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