Il mercato degli affitti brevi in Italia
- Luca Baj

- 8 ore fa
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Profili civilistici, fiscali, amministrativi e di pubblica sicurezza nella regolazione della ricettività non alberghiera
Centro Studi – Analisi giuridico-economica
Abstract
Il mercato italiano degli affitti brevi si colloca in un’area di intersezione tra disciplina civilistica della locazione, fiscalità immobiliare, governo amministrativo del turismo, tutela della residenza stabile, obblighi di pubblica sicurezza e regolazione europea delle piattaforme digitali. Il fenomeno, inizialmente percepito come forma accessoria di valorizzazione del patrimonio abitativo privato, ha assunto natura economica strutturale, incidendo sui canoni residenziali, sulla destinazione funzionale degli immobili e sulla capacità delle amministrazioni pubbliche di acquisire dati affidabili. Particolare rilievo assumono il Codice identificativo nazionale, la cedolare secca, gli obblighi di comunicazione tramite Alloggiati Web e la necessità di identificazione personale degli ospiti.
Sintesi esecutiva
Il mercato degli affitti brevi in Italia non può più essere qualificato come fenomeno occasionale o meramente domestico. Esso costituisce un segmento autonomo dell’economia turistica e immobiliare, caratterizzato da elevata intensità digitale, forte elasticità dei prezzi, crescente professionalizzazione degli operatori e significativa incidenza sui territori a più alta pressione turistica. Nel 2024 il turismo italiano ha registrato 139,6 milioni di arrivi e 466,2 milioni di presenze nelle strutture ricettive, mentre a livello europeo Eurostat ha rilevato 854,1 milioni di notti trascorse in alloggi a breve termine prenotati tramite grandi piattaforme online, con incremento del 18,8% rispetto al 2023. Tali dati confermano che la locazione turistica breve è ormai parte integrante della filiera ricettiva, non più semplice complemento dell’ospitalità tradizionale.
La rilevanza giuridica del fenomeno deriva dalla pluralità degli interessi coinvolti. Da un lato, il proprietario esercita una facoltà di godimento economico del bene, potendo destinare l’immobile a locazioni di durata contenuta. Dall’altro lato, l’utilizzo intensivo di unità abitative per finalità turistiche può comprimere l’offerta residenziale ordinaria, alterare l’equilibrio urbanistico dei centri storici, incidere sulla disponibilità di abitazioni per studenti e lavoratori e produrre esternalità negative in termini di convivenza condominiale, sicurezza, fiscalità e controllo amministrativo.
La risposta dell’ordinamento si è progressivamente intensificata. La legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha modificato il regime della cedolare secca applicabile alle locazioni brevi, prevedendo l’aliquota del 26%, con possibilità di applicazione dell’aliquota del 21% per una sola unità immobiliare individuata dal contribuente. Il Ministero del Turismo ha attivato la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazioni brevi o turistiche, con attribuzione del Codice identificativo nazionale a ciascuna struttura o unità immobiliare.
Accanto al profilo fiscale e amministrativo assume rilievo decisivo la disciplina di pubblica sicurezza. L’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, impone ai gestori di strutture ricettive e ai soggetti equiparati di comunicare alla Questura le generalità delle persone alloggiate. Il portale istituzionale Alloggiati Web precisa che la comunicazione deve avvenire entro ventiquattro ore dall’arrivo, esclusivamente tramite il servizio telematico, e che per soggiorni inferiori a ventiquattro ore l’invio deve essere effettuato all’arrivo stesso.
1. Inquadramento giuridico ed economico della locazione breve
La locazione breve si caratterizza per la durata limitata del godimento concesso al conduttore e per la prevalente finalità turistica, transitoria o comunque non abitativa stabile. Sul piano civilistico, essa resta riconducibile allo schema della locazione, in quanto attribuisce al conduttore il godimento temporaneo di un bene immobile verso corrispettivo. Tuttavia, la concreta disciplina applicabile dipende dalla durata, dalla presenza o meno di servizi accessori, dalla professionalità dell’attività svolta, dall’eventuale intermediazione digitale e dal numero di immobili gestiti.
La distinzione tra locazione breve e attività ricettiva in senso proprio non è meramente nominale. La prima conserva, almeno in astratto, natura privatistica e patrimoniale; la seconda implica l’esercizio di un’attività organizzata di ospitalità, soggetta a regole amministrative ulteriori. La linea di confine può divenire incerta quando l’attività si svolge con modalità seriali, mediante gestione professionale, servizi standardizzati, promozione continuativa e presenza su piattaforme digitali.
Profilo | Contenuto | Rilevanza giuridica |
Natura del rapporto | Godimento temporaneo dell’immobile verso corrispettivo | Applicazione dello schema locatizio |
Durata | Permanenza breve o transitoria | Esclusione della stabilità abitativa |
Intermediazione | Utilizzo di piattaforme digitali | Tracciabilità, fiscalità, obblighi informativi |
Professionalizzazione | Gestione seriale o organizzata | Possibile attrazione verso regole imprenditoriali |
Finalità pubbliche | Turismo, sicurezza, fiscalità, residenza | Intervento regolatorio multilivello |
Qualificazione giuridico-economica del fenomeno
2. Domanda turistica e pressione sulle aree urbane
La crescita degli affitti brevi è strettamente connessa alla forza della domanda turistica. L’Italia presenta un patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale che genera flussi costanti e differenziati. Le piattaforme digitali hanno reso tale domanda più accessibile ai proprietari, abbattendo i costi di intermediazione e consentendo la commercializzazione globale anche di singole unità immobiliari.
L’effetto giuridicamente più problematico non è la mera esistenza dell’affitto breve, bensì la sua concentrazione spaziale. Il fenomeno produce impatti limitati quando interessa immobili sottoutilizzati, seconde case o territori nei quali la domanda residenziale è debole. Assume invece rilevanza critica nei centri storici, nelle città universitarie, nelle località ad alta pressione turistica e nei quartieri nei quali il mercato della locazione ordinaria è già caratterizzato da scarsità dell’offerta.
In tali contesti, la convenienza economica della locazione breve può indurre il proprietario a sottrarre l’immobile alla locazione abitativa ordinaria. L’effetto non è soltanto quantitativo, ma anche qualitativo: l’offerta residua per residenti può ridursi, i canoni possono aumentare, la composizione sociale del quartiere può mutare e le attività commerciali possono orientarsi verso il consumo turistico anziché verso i bisogni della popolazione stabile.
Indicatore | Valore | Significato |
Arrivi turistici in Italia nel 2024 | 139,6 milioni | Intensità della domanda nazionale |
Presenze turistiche in Italia nel 2024 | 466,2 milioni | Elevata capacità attrattiva del sistema italiano |
Notti UE in affitti brevi via piattaforme nel 2024 | 854,1 milioni | Consolidamento del segmento digitale |
Crescita UE 2024 su 2023 | +18,8% | Espansione strutturale della domanda |
Indicatori di contesto del mercato
2021 | █████████████████████ 364 mln
2022 | ██████████████████████████████████ 597 mln
2023 | █████████████████████████████████████████ 719 mln
2024 | █████████████████████████████████████████████████ 854 mln
Dinamica europea delle notti prenotate tramite piattaforme
3. Offerta immobiliare, rendimenti e qualificazione dell’attività
L’offerta di affitti brevi non coincide con il mero numero di immobili pubblicati online. È necessario distinguere tra disponibilità occasionale, disponibilità stagionale e destinazione stabile dell’immobile alla locazione turistica. La prima ipotesi può rappresentare una modalità di integrazione del reddito del proprietario; la seconda si collega alla stagionalità della domanda; la terza determina un effetto sostitutivo rispetto alla locazione residenziale ordinaria.
La professionalizzazione del settore ha accentuato tale distinzione. Property manager, società di gestione, host professionali e intermediari specializzati svolgono attività organizzate che comprendono pricing dinamico, gestione delle prenotazioni, pulizie, manutenzione, comunicazioni agli ospiti, adempimenti fiscali e procedure di identificazione.
Sul piano giuridico, il discrimine tra mera locazione e attività imprenditoriale non può essere desunto da un unico indice. Rilevano la continuità dell’attività, il numero degli immobili, l’organizzazione dei mezzi, l’offerta di servizi accessori, la pubblicità, il livello di automazione e la gestione seriale delle prenotazioni.
Tipologia | Caratteristiche | Rischio regolatorio |
Uso occasionale | Locazione saltuaria di immobile disponibile | Basso, se vi è corretta compliance |
Uso stagionale | Attività concentrata in periodi turistici | Medio, per intensità temporale |
Uso stabile | Immobile sottratto alla locazione ordinaria | Alto, per impatto abitativo |
Gestione professionale | Pluralità di immobili e organizzazione dedicata | Elevato, per possibile qualificazione imprenditoriale |
Tipologie operative dell’offerta
4. Effetti sul mercato abitativo e sull’interesse pubblico locale
La disciplina degli affitti brevi non può essere esaminata separatamente dal tema della disponibilità abitativa. La proprietà privata è tutelata dall’ordinamento, ma non si colloca in una posizione avulsa dalla funzione sociale del bene e dagli interessi pubblici connessi alla pianificazione urbana, alla residenza e alla coesione territoriale. L’utilizzo turistico intensivo di immobili residenziali può generare tensioni tra libertà economica individuale e protezione dell’abitare stabile.
Nei centri storici, la diffusione intensiva di locazioni brevi può determinare una progressiva sostituzione della popolazione residente con flussi temporanei. Tale trasformazione incide sulla composizione dei condomini, sulla continuità dei rapporti di vicinato, sulla domanda di servizi di prossimità e sull’equilibrio commerciale.
Nelle città universitarie, l’effetto può manifestarsi attraverso la riduzione di alloggi accessibili per studenti e giovani lavoratori. In tali mercati, anche una sottrazione parziale dello stock disponibile può incidere sui canoni, poiché la domanda abitativa è rigida e concentrata in specifici periodi dell’anno.
Area | Intensità del fenomeno | Principale criticità giuridico-sociale |
Centri storici d’arte | Alta | Alterazione della funzione residenziale |
Città universitarie | Medio-alta | Compressione dell’offerta per studenti |
Località turistiche stagionali | Alta in periodi limitati | Carenza di alloggi per lavoratori |
Aree interne | Variabile | Opportunità di riuso, con domanda instabile |
Effetti territoriali differenziati
5. Disciplina fiscale: cedolare secca, intermediazione e obblighi dichiarativi
La disciplina fiscale delle locazioni brevi è stata progressivamente rafforzata al fine di assicurare emersione della base imponibile e parità di trattamento tra forme diverse di reddito immobiliare. Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto una disciplina specifica per i contratti di locazione breve, individuando obblighi anche in capo agli intermediari, incluse le piattaforme telematiche che intervengono nel pagamento dei canoni.
La legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha modificato il regime della cedolare secca applicabile ai redditi derivanti da locazioni brevi. Dal 1° gennaio 2024, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva, si applica l’aliquota del 26%. È tuttavia prevista la possibilità di applicare l’aliquota del 21% per i redditi riferiti a una sola unità immobiliare, individuata dal contribuente in sede dichiarativa.
La funzione della norma non è soltanto finanziaria. Essa tende a ridurre il differenziale di convenienza fiscale rispetto alla locazione ordinaria e a rendere più trasparente l’attività svolta. Resta tuttavia possibile che una parte dell’onere fiscale venga trasferita sui prezzi, soprattutto nelle aree in cui la domanda turistica è forte e scarsamente elastica.
6. CIN, BDSR e tracciabilità amministrativa dell’offerta
Il Codice identificativo nazionale rappresenta uno degli strumenti centrali della nuova architettura amministrativa. La Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazioni brevi o turistiche, istituita presso il Ministero del Turismo, attribuisce un codice identificativo alle strutture e agli immobili. Tale codice consente di collegare l’offerta pubblicizzata, l’unità immobiliare, il soggetto titolare e gli adempimenti connessi.
La funzione del CIN è triplice. In primo luogo, consente la tracciabilità dell’offerta e rende più agevole l’individuazione di immobili non conformi. In secondo luogo, favorisce il coordinamento tra livelli amministrativi, superando la frammentazione derivante da codici regionali o comunali non sempre omogenei. In terzo luogo, contribuisce alla tutela del consumatore, consentendo all’ospite di verificare che l’immobile sia inserito in un sistema ufficiale di identificazione.
Sul piano sanzionatorio, l’effettività del sistema dipende dalla capacità delle amministrazioni di incrociare i dati. Il codice, se non accompagnato da controlli automatizzati, cooperazione con le piattaforme e scambio informativo tra amministrazioni, rischia di trasformarsi in un adempimento dichiarativo privo di reale forza ordinante.
Funzione | Contenuto | Effetto atteso |
Identificazione dell’unità | Collegamento tra immobile e codice | Riduzione dell’anonimato dell’offerta |
Controllo amministrativo | Verifica da parte delle autorità | Contrasto all’abusivismo |
Trasparenza verso l’ospite | Riconoscibilità dell’alloggio | Maggiore tutela del consumatore |
Coordinamento informativo | Integrazione con banche dati pubbliche | Migliore capacità regolatoria |
Funzioni del Codice identificativo nazionale
7. Identificazione personale degli ospiti e obblighi di pubblica sicurezza
La questione dell’identificazione personale degli ospiti costituisce uno dei profili più sensibili della disciplina degli affitti brevi. Essa non riguarda soltanto il momento pratico del check-in, ma incide sul presidio di pubblica sicurezza, sulla responsabilità del gestore e sulla compatibilità tra automazione digitale e obblighi di controllo personale.
L’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, stabilisce che i gestori possano dare alloggio soltanto a persone munite di documento idoneo a comprovarne l’identità. Le generalità delle persone alloggiate devono essere comunicate alla Questura territorialmente competente attraverso il servizio Alloggiati Web. Il portale della Polizia di Stato indica il termine di ventiquattro ore dall’arrivo e precisa che, in caso di soggiorno inferiore a ventiquattro ore, la comunicazione deve essere effettuata all’arrivo stesso.
La disciplina deve essere interpretata in senso sostanziale. L’adempimento non consiste nella mera acquisizione di una fotografia del documento o nella raccolta telematica di dati anagrafici, ma richiede che il gestore sia in grado di verificare che la persona che accede all’immobile corrisponda effettivamente al documento presentato. L’identificazione, dunque, non può essere ridotta a un caricamento documentale privo di verifica sulla persona fisica.
La diffusione del self check-in, delle cassette portachiavi, dei codici di apertura e delle procedure da remoto ha reso più complessa l’applicazione della norma. Tali strumenti possono agevolare la gestione dell’attività, ridurre costi operativi e consentire arrivi in fasce orarie flessibili. Tuttavia, ove non accompagnati da una procedura idonea a verificare l’identità dell’ospite, possono risultare incompatibili con l’esigenza di certezza soggettiva sottesa all’articolo 109 T.U.L.P.S.
Il tema non è contrario alla tecnologia in sé. La questione giuridica riguarda l’idoneità della procedura adottata. Una gestione digitale può essere conforme se assicura effettiva identificazione, certezza della corrispondenza tra documento e persona, tempestiva comunicazione alla Questura e corretta protezione dei dati personali.
Adempimento | Contenuto | Finalità |
Verifica del documento | Accertamento dell’identità dell’ospite | Esclusione di accessi anonimi |
Corrispondenza persona-documento | Controllo sostanziale sul soggetto presente | Sicurezza pubblica |
Comunicazione Alloggiati Web | Invio delle generalità alla Questura | Tracciabilità dell’alloggio |
Termine ordinario | Entro 24 ore dall’arrivo | Tempestività del controllo |
Soggiorno inferiore a 24 ore | Invio all’arrivo stesso | Prevenzione di soggiorni non tracciati |
Self check-in | Ammissibile solo se compatibile con verifica effettiva | Equilibrio tra tecnologia e obbligo legale |
Obblighi di identificazione e comunicazione
8. Protezione dei dati personali e proporzionalità del trattamento
Gli obblighi di identificazione e comunicazione comportano il trattamento di dati personali, inclusi dati identificativi e documentali degli ospiti. Tale trattamento trova fondamento in un obbligo legale, ma deve comunque rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione e sicurezza. Il gestore non può raccogliere dati eccedenti rispetto alle finalità imposte dalla normativa, né conservarli oltre quanto necessario.
Il rapporto tra pubblica sicurezza e protezione dei dati richiede una gestione attenta. L’obbligo di comunicazione alla Questura non legittima prassi indiscriminate, duplicazioni inutili, conservazioni non presidiate o trasmissioni tramite canali insicuri. La compliance corretta deve integrare identificazione, sicurezza informatica, limitazione degli accessi, informativa agli ospiti e procedure interne coerenti con la natura dell’attività.
La professionalizzazione del settore accresce tali responsabilità. Un operatore che gestisce molte unità immobiliari tratta un volume significativo di dati personali e deve adottare misure organizzative proporzionate. La violazione degli obblighi di pubblica sicurezza può avere rilievo sanzionatorio; la gestione non corretta dei dati può determinare ulteriori profili di responsabilità amministrativa e civilistica.
9. Regolazione europea e condivisione dei dati
Il regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine, introduce una cornice europea volta a migliorare la disponibilità di dati affidabili e comparabili. La disciplina europea non sostituisce le competenze nazionali e locali in materia di turismo, abitazione e territorio, ma mira a rendere effettivi registrazione, controllo e scambio informativo.
La ratio del regolamento è evidente: il mercato digitale produce dati, ma tali dati sono spesso detenuti dalle piattaforme. Senza accesso istituzionale a informazioni attendibili su unità offerte, numero di notti, localizzazione e attività effettiva, le amministrazioni non possono calibrare misure proporzionate. La regolazione pubblica rischia così di basarsi su percezioni, dati incompleti o stime non verificabili.
Il coordinamento europeo è particolarmente importante nei mercati turistici transnazionali. Le piattaforme operano oltre i confini nazionali; gli immobili sono localizzati nei territori; gli effetti si producono nei comuni; la fiscalità coinvolge lo Stato; la sicurezza riguarda le Questure; la protezione dei dati richiama il quadro unionale. La disciplina del settore richiede quindi una governance multilivello.
10. Strumenti di governo locale e limiti dell’intervento pubblico
I comuni e le regioni sono chiamati a bilanciare interessi contrapposti. Da un lato, il turismo rappresenta una fonte rilevante di reddito, occupazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Dall’altro lato, la concentrazione eccessiva di affitti brevi può compromettere la funzione residenziale di interi quartieri. L’intervento pubblico deve quindi essere proporzionato, motivato, non discriminatorio e fondato su dati attendibili.
Tra gli strumenti possibili rientrano limiti territoriali, obblighi di registrazione, controlli sugli annunci, incentivi alla locazione ordinaria, regolazione delle trasformazioni d’uso, imposizione fiscale locale e coordinamento con le politiche abitative. Ogni misura deve essere valutata alla luce della libertà di iniziativa economica, della tutela della proprietà, della disciplina dei servizi e dell’interesse pubblico alla vivibilità urbana.
La regolazione più efficace non è necessariamente quella più restrittiva, ma quella più selettiva. Una disciplina uniforme applicata indistintamente a territori molto diversi può risultare inefficiente. La pressione abitativa di Venezia, Firenze, Roma, Milano o Bologna non coincide con quella di un’area interna caratterizzata da immobili inutilizzati.
Strumento | Obiettivo | Criticità applicativa |
CIN e registrazione | Tracciabilità dell’offerta | Necessità di controlli effettivi |
Cedolare secca | Emersione fiscale e riequilibrio | Possibile traslazione sui prezzi |
Identificazione ospiti | Sicurezza pubblica | Compatibilità con self check-in |
Dati piattaforme | Programmazione delle politiche | Qualità e interoperabilità dei dati |
Limiti locali | Tutela della residenza | Rischio di contenzioso |
Incentivi alla locazione lunga | Aumento dell’offerta stabile | Costi pubblici e tempi di efficacia |
Matrice degli strumenti regolatori
11. Responsabilità del gestore e modello di compliance
Il gestore di affitti brevi opera oggi in un ambiente giuridico complesso. Non è sufficiente pubblicare un annuncio e incassare il corrispettivo. Occorre verificare il titolo di disponibilità dell’immobile, rispettare la normativa urbanistica ed edilizia, acquisire il CIN, osservare le regole fiscali, adempiere agli obblighi di pubblica sicurezza, tutelare i dati personali, rispettare eventuali regolamenti condominiali e garantire correttezza informativa verso l’ospite.
Il modello di compliance deve essere documentato e ripetibile. In caso di controllo, l’operatore deve dimostrare non soltanto di avere raccolto informazioni, ma di avere adottato procedure idonee. Ciò vale in particolare per l’identificazione personale degli ospiti. La procedura deve chiarire chi effettua il controllo, quando viene verificato il documento, come viene accertata la corrispondenza con la persona fisica, quando vengono trasmessi i dati alla Questura e quali misure sono adottate per proteggere le informazioni.
La gestione professionale richiede inoltre contratti chiari tra proprietario, property manager e soggetti incaricati dei servizi. Devono essere ripartite responsabilità operative, obblighi di comunicazione, trattamento dei dati, gestione delle chiavi, interventi manutentivi e rapporti con l’autorità. L’assenza di una chiara ripartizione interna non esonera dall’adempimento degli obblighi pubblicistici.
12. Equilibrio tra proprietà privata, turismo e sicurezza
Il mercato degli affitti brevi si trova in una fase di maturità regolata. La libertà del proprietario di valorizzare economicamente il proprio immobile permane, ma deve essere esercitata entro un sistema più articolato di obblighi. L’interesse pubblico non si esaurisce nella tassazione del reddito prodotto; comprende la tutela dell’abitare, la conoscibilità dell’offerta, il controllo delle presenze, la sicurezza del territorio e la qualità dei dati disponibili alle amministrazioni.
La questione dell’identificazione personale degli ospiti mostra con particolare evidenza questo mutamento. L’affitto breve non è una transazione digitale integralmente dematerializzabile. Pur potendo essere prenotato, pagato e gestito online, esso comporta l’accesso fisico di persone a un immobile collocato in un contesto urbano, condominiale e territoriale. La certezza dell’identità dell’ospite non è quindi un onere burocratico accessorio, ma una condizione essenziale di compatibilità tra ospitalità privata e sicurezza pubblica.
Il punto di equilibrio richiede dati affidabili, controlli proporzionati, fiscalità coerente, procedure tecnologiche sicure e responsabilizzazione degli operatori. Gli affitti brevi possono contribuire alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e all’offerta turistica quando operano entro regole certe. Possono invece generare distorsioni quando sottraggono stabilmente abitazioni al mercato ordinario, eludono obblighi fiscali, aggirano la tracciabilità amministrativa o consentono accessi non adeguatamente identificati.
Note e fonti esaminate
• Istituto nazionale di statistica, dati sui flussi turistici in Italia, anno 2024.
• Eurostat, dati sulle notti prenotate tramite piattaforme online per locazioni a breve termine nell’Unione europea, anno 2024.
• Agenzia delle Entrate, disciplina delle locazioni brevi e della cedolare secca, con riferimento alle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213.
• Ministero del Turismo, Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazioni brevi o turistiche, disciplina del Codice identificativo nazionale.
• Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea, regolamento (UE) 2024/1028 dell’11 aprile 2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine.
• Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, articolo 109.
• Polizia di Stato, Servizio Alloggiati Web, indicazioni operative sulla comunicazione delle generalità delle persone alloggiate alle Questure territorialmente competenti.
• Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, disciplina fiscale delle locazioni brevi.
• Legge 30 dicembre 2023, n. 213, bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.



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