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I nuovi criteri per stabilire la base imponibile sulle rendite vitalizie  con decesso precedente al 2024 (c.cost. 89/26).


Recentemente la Corte Costituzionale ha stabilito nuovi limiti all’imposta sulle rendite vitalizie con decesso precedente alla riforma del 2024, grazie ad un ricorso per via incidentale che ne ha tracciato i confini.

Nel caso in esame, il de cuius, morto nel 2016, aveva stabilito per una beneficiaria, all’epoca dell’età di 77 anni, una rendita vitalizia. La signora, accettata la rendita, si è vista arrivare un’imposta ereditaria dall’Agenzia delle Entrate pari a 12 volte l’annualità.

Il problema stava nella metodologia di calcolo dell’imponibile di tale rendita. Si basava infatti su un imponibile calcolato con il coefficiente calcolato dall’art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990, che è stato adeguato da un decreto ministeriale, basandosi sul tasso d’interesse dello 0,2%, alla misura di 150. Questo significava che la base imponibile sarebbe stata 150 volte l’annualità, nonostante il fatto che, per incassare quella cifra, la beneficiaria avrebbe dovuto raggiungere l’età di 227 anni.

In passato, mediante il d.lgs. 139/2024,  il legislatore già aveva risolto quest’incoerenza. Ha stabilito limiti massimi ai coefficienti per il calcolo della base imponibile delle rendite perpetue, 40, e per le rendite vitalizie (12 all’età della signora). Tuttavia la norma non si applicava al caso in esame. 

La Consulta ha però bocciato le disposizioni precedenti: infatti venivano lasciati scoperti molti casi e vi potevano essere, in linea teorica, coefficienti che arrivavano a 3000 volte la rendita, che potevano dar vita ad imposte ereditarie che valessero ben 240 volte la rendita annua, mentre nel caso specifico l’imposta valeva oltre 12 annualità di rendita.

Ha perciò disposto, mediante sentenza additiva, che il tasso d’interesse ai fini del calcolo della base imponibile non può essere superiore a 2,5%, e pertanto la base imponibile non può essere superiore a 40 volte la rendita. L’ha fatto basandosi sul combinato disposto dagli artt. 53 e 3 della costituzione, che fondano i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’imposta.


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