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Energia elettrica, le spese seguono l’utilità

Cancelli, corselli, autorimesse e autoclavi richiedono un riparto coerente con l’effettiva funzione del servizio.


Il riparto delle spese di energia elettrica in condominio non può essere risolto con un criterio unico e indifferenziato. L’articolo 1123 c.c. impone di distinguere tra spese sostenute nell’interesse di tutti e spese relative a servizi destinati a servire solo una parte dell’edificio. Il criterio dell’utilità è decisivo: paga chi trae beneficio dal servizio, nella misura in cui il servizio è oggettivamente destinato a soddisfare il suo interesse condominiale.


Nel caso di un’autorimessa composta da box privati, la corrente destinata al cancello di accesso, all’illuminazione del corsello o agli impianti funzionali alla sola zona box deve essere imputata ai proprietari che utilizzano, o possono utilizzare, quella porzione del complesso. Non sarebbe corretto gravare indiscriminatamente tutti i condòmini se il servizio è estraneo alle unità non servite. Diverso è il caso dell’autoclave o di un impianto alimentato elettricamente che serve l’intero edificio: in tale ipotesi la spesa riguarda tutti, secondo i millesimi o secondo il diverso criterio previsto dal regolamento.


La difficoltà nasce quando più utenze confluiscono in un unico contatore. Qui l’amministratore deve adottare criteri tecnici ragionevoli: sotto-contatori, stime documentate, ripartizioni proporzionate alla potenza degli impianti o ai consumi rilevabili. La trasparenza contabile è parte dell’obbligo di corretta gestione. Il principio non è aritmetico ma giuridico: il costo segue l’utilità condominiale e non può essere spostato su soggetti che non ricevono alcun servizio dalla spesa contestata.

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