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Continua il dibattito sulla successione tra misure protettive e misure cautelari

La successione tra misure protettive (prima) e misure cautelari (dopo) viola il limite massimo di 240 giorni di misure protettive?

È questo il tema su cui si sta aprendo sempre più dibattito giurisprudenziale e dottrinale, soprattutto in relazione a due pronunce che appaiono contrastanti, la prima risalente al luglio 2024 resa dal Tribunale di Milano e la seconda del marzo 2025 emessa dal Tribunale capitolino.

Il Tribunale di Roma, infatti, con ordinanza del 19 marzo 2025 ha stabilito che non è ammissibile prorogare le misure protettive oltre il limite massimo di 240 giorni attraverso la richiesta di misure cautelari con contenuto analogo.

Pronuncia che si pone in contrasto con quella dei giudici Meneghini, i quali invece avevano affermato che scaduto il termine massimo delle misure protettive, ma non esauritosi il termine della procedura (un anno) le misure cautelari con contenuto analogo a quelle protettive, avrebbero potuto essere concesse a tutela di esigenze protettive che fossero perdurate o emerse dopo la scadenza. Secondo il giudice milanese, cioè, le esigenze di protezione possono emergere per tutta la durata della composizione negoziata, e la possibilità di estendere la durata del percorso  di risanamento risulterebbe incoerente se non accompagnata da misure idonee a renderne effettivo lo scopo.

Il Tribunale di Roma non la vede però allo stesso modo.

Ritengono infatti i Giudici, nell’ordinanza del marzo 2025, che la richiesta di misure cautelari successive a quelle protettive con il medesimo contenuto, altro non potrebbe essere se non un tentativo di elusione della normativa speciale in tema di crisi d’impresa, e che come tale andasse respinta.

Secondo il giudice, infatti, le misure protettive e cautelari, pur condividendo l’obiettivo di facilitare le trattative per il risanamento aziendale, sono disciplinate da normative differenti. Le misure protettive sono regolate da un corpus normativo speciale che ne delimita rigidamente struttura e durata, escludendone la reiterazione per via cautelare. Le misure cautelari, invece, sono regolamentate in termini più ampi e meno stringenti, senza previsione di durata massima. Pertanto, non è possibile utilizzare le misure cautelari per estendere la durata delle misure protettive oltre il limite stabilito dalla legge.

In un tale rapporto di specialità tra le due discipline, è inevitabile secondo il Giudice romano affermare la prevalenza della disciplina speciale.

Sarà interessante assistere all’evoluzione di questo dibattito giurisprudenziale, che si sta interessando di un aspetto che nel contesto pratico delle procedure di composizione della crisi può assumere un ruolo di primo rilievo, e la prevalenza dell’uno o dell’altro orientamento potrebbe determinare il destino di diverse imprese.

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