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Congedo parentale 2025: tre mesi retribuiti all’80%, le nuove regole e come fare domanda

Dal 1° gennaio 2025, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a tre mesi di congedo parentale retribuito all’80% della retribuzione media giornaliera, grazie all’attuazione della misura prevista dalla legge di bilancio 2023 e rafforzata nei provvedimenti successivi. Il nuovo quadro normativo ha l’obiettivo di incentivare l’equilibrio tra lavoro e vita familiare, offrendo un supporto concreto alle famiglie nei primi anni di vita del bambino.


Il beneficio consiste nell’innalzamento della percentuale di retribuzione per i primi tre mesi del congedo parentale, che fino al 2022 erano indennizzati al 30%. L’aumento all’80% si applica a un massimo di tre mesi totali, che possono essere fruiti da entrambi i genitori in modo alternato o da un solo genitore, purché sussistano determinati requisiti. È possibile inoltre il cumulo con i restanti periodi di congedo parentale indennizzati al 30%, fino al limite massimo complessivo previsto per ciascun figlio.


Il diritto all’indennità all’80% è riconosciuto esclusivamente per i congedi fruiti dopo il 1° gennaio 2025 e nei casi in cui il congedo di maternità o di paternità obbligatorio si concluda dopo il 31 dicembre 2024. Fanno eccezione i genitori di bambini nati, adottati o in affidamento dal 1° gennaio 2025 in poi, che hanno accesso al beneficio anche se la maternità o la paternità obbligatoria è terminata prima dell’entrata in vigore del nuovo regime.


Il congedo parentale all’80% spetta per ciascun figlio entro i sei anni di età, oppure entro i sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Può essere fruito anche da un solo genitore, in particolare nei casi di famiglia monoparentale o in cui l’altro genitore non ne abbia diritto.


La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i canali ufficiali dell’INPS. L’utente può accedere al portale con SPID, CIE o CNS e seguire il percorso dedicato alla richiesta di congedo parentale. In alternativa, è possibile rivolgersi al Contact center INPS oppure a un patronato. La domanda deve essere inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. In caso contrario, l’indennità verrà riconosciuta solo a partire dalla data di presentazione della domanda e non per i giorni retroattivi.


L’INPS è tenuto a esaminare la domanda entro un termine massimo di 55 giorni. Durante questo periodo, può richiedere integrazioni documentali o fornire comunicazioni relative all’esito dell’istruttoria. Una volta approvata la richiesta, l’indennità è corrisposta direttamente dall’INPS, anche nei casi in cui il datore di lavoro anticipa l’importo in busta paga per poi conguagliarlo.


La retribuzione dell’80% è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita nel mese precedente l’inizio del congedo, al netto di eventuali voci variabili e straordinarie. Il beneficio non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali, in quanto soggetto all’imposta sostitutiva del 12,5%, come previsto per gli emolumenti erogati dall’INPS per prestazioni previdenziali. Il congedo retribuito all’80% è compatibile con altre misure di welfare aziendale, e può essere integrato da ulteriori benefit o indennità riconosciute dal contratto collettivo di riferimento.

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