Bonus donne 2026, esonero pieno per le assunzioni stabili
- Luca Baj

- 12 ore fa
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La nuova misura del decreto-legge n. 62/2026 incentiva l’ingresso al lavoro delle lavoratrici svantaggiate, con massimali differenziati e condizioni rigorose per i datori privati.
Il Bonus donne 2026, introdotto dall’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, si inserisce nel pacchetto di misure per l’occupazione stabile e punta a favorire l’ingresso o il rientro nel mercato del lavoro di lavoratrici in condizione di svantaggio. La misura consiste in un esonero contributivo del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi.
Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, assumono con contratto a tempo indeterminato donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. L’agevolazione spetta anche quando la lavoratrice sia priva di impiego da almeno 12 mesi e rientri in una delle categorie di svantaggio individuate dal regolamento UE n. 651/2014, come giovane tra 15 e 24 anni, ultracinquantenne, persona con basso titolo di studio, lavoratrice impiegabile in settori con forte disparità di genere o appartenente a minoranze che necessitino di rafforzare integrazione linguistica e professionale.
La disciplina prevede inoltre un’ulteriore ipotesi, con esonero riconoscibile per 12 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato di donne rientranti nelle categorie di lavoratrice svantaggiata di cui al medesimo regolamento europeo. Sul piano economico il tetto ordinario è fissato in 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice, elevabile a 800 euro mensili se la lavoratrice risiede nelle regioni della ZES unica.
L’accesso all’incentivo non è automatico né generalizzato. Restano fuori i rapporti con la pubblica amministrazione, il lavoro domestico e l’apprendistato. Inoltre l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Il datore di lavoro deve rispettare i principi generali sugli incentivi all’assunzione, essere in regola con il DURC, osservare la normativa in materia di lavoro e sicurezza e applicare i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Un ulteriore filtro riguarda i licenziamenti. L’esonero spetta soltanto se, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il datore non ha effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Se nei sei mesi successivi viene licenziata la lavoratrice assunta con il beneficio, oppure un lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva, scattano revoca dell’agevolazione e recupero di quanto già fruito.
La norma precisa anche che resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e che il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Si tratta, quindi, di una misura mirata e non indiscriminata. Il monitoraggio della spesa è affidato all’INPS, che ha fornito le prime istruzioni operative con la circolare n. 57 del 14 maggio 2026.





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