Con sentenza n. 28709 del 16 dicembre 2020, le Sezioni Unite, hanno affermato il principio secondo il quale "in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale". Per quanto riguarda l'onere probatorio dell'insufficienza parziale o totale del patrimonio della società, questo grava sul socio nelle società semplici, ovvero sul creditore per le società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni.
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