Azioni di responsabilità dei creditori verso gli amministratori di srl ex articolo 2476 del codice civile
- Luca Baj

- 19 dic 2025
- Tempo di lettura: 2 min

Distinzione tra danno indiretto e danno diretto alla luce della giurisprudenza recente
L’articolo 2476 del codice civile disciplina, nei commi 6 e 7, due autonome azioni di responsabilità esercitabili dai creditori sociali nei confronti degli amministratori della società a responsabilità limitata, accomunate dalla legittimazione attiva ma fondate su presupposti strutturalmente differenti. Il comma 6 configura un’azione di natura extracontrattuale, collegata alla violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Il fondamento della tutela risiede nell’insufficienza patrimoniale della società, quale conseguenza delle condotte gestorie illegittime imputabili agli amministratori. Il danno lamentato dal creditore non incide direttamente sulla sua sfera giuridica, ma si manifesta in via riflessa attraverso l’impoverimento del patrimonio sociale, che diviene inidoneo a garantire l’adempimento delle obbligazioni. In tale schema, grava sull’attore l’onere di allegare e provare la specifica condotta inadempiente o illecita, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, il danno subito e il nesso di causalità tra la condotta e l’incapienza patrimoniale. È inoltre necessario dimostrare che, in assenza delle condotte contestate, il soddisfacimento del credito sarebbe stato possibile in misura maggiore.Diversa è la fattispecie delineata dal comma 7, che presuppone un’incidenza immediata e diretta degli effetti pregiudizievoli della condotta dell’amministratore sul patrimonio del socio o del terzo creditore. In questo caso, il danno non si esaurisce nella diminuzione del patrimonio sociale, ma colpisce direttamente la sfera patrimoniale del soggetto leso, configurando una responsabilità autonoma rispetto a quella prevista dal comma precedente.
La distinzione tra danno indiretto e danno diretto assume rilievo decisivo sul piano dell’inquadramento giuridico dell’azione e della distribuzione dell’onere probatorio. La mancata dimostrazione dell’elemento qualificante della fattispecie invocata comporta il rigetto della domanda, anche quando la pretesa risarcitoria venga prospettata in via alternativa con riferimento a entrambe le ipotesi di responsabilità previste dall’articolo 2476.




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