Un giudice nazionale può ordinare la divulgazione di prove ai fini di un procedimento per il risarcimento del danno in relazione a una presunta violazione del diritto della concorrenza, anche qualora il procedimento sia stato sospeso a causa dell’avvio da parte della Commissione di un’indagine riguardante detta violazione.
Nel gennaio 2012, l’autorità ceca garante della concorrenza ha avviato un procedimento vertente su un possibile abuso di posizione dominante commesso dalla České dráhy, trasportatore ferroviario nazionale detenuto dallo Stato ceco. Tale presunta violazione del diritto della concorrenza consisteva nell’applicazione di prezzi predatori nell’ambito della prestazione di servizi di trasporto ferroviario di persone nella Repubblica ceca e, nello specifico, sulla linea Praga-Ostrava. Nel 2015 la RegioJet, impresa che offre, in particolare, servizi di trasporto ferroviario di persone su tale tratta, ha proposto dinanzi ai giudici cechi un’azione per danni nei confronti della České dráhy diretta al risarcimento del danno che essa avrebbe subìto a causa della violazione di cui trattasi.
Nel novembre 2016, la Commissione ha avviato un procedimento d’indagine formale al riguardo, a seguito del quale l’autorità ceca garante della concorrenza ha sospeso il procedimento avviato dinanzi ad essa. Nell’ottobre 2017, la RegioJet, nell'ambito della sua azione per il risarcimento del danno, ha depositato istanza di produzione di documenti che essa supponeva fossero in possesso della České dráhy, in relazione al suddetto comportamento anticoncorrenziale. Nel dicembre 2018, i giudici cechi hanno sospeso il procedimento per il risarcimento del danno in attesa di una decisione della Commissione sulla violazione asseritamente commessa dalla České dráhy.
La Corte suprema ceca sottopone alla Corte di giustizia varie questioni relative all’interpretazione della direttiva sulle azioni per il risarcimento del danno in relazione alle violazioni del diritto della concorrenza 1, per quanto riguarda la divulgazione di prove in procedimenti del genere. In particolare, la Corte suprema ceca chiede se i giudici nazionali possano ingiungere la produzione di documenti relativi a una presunta violazione del diritto della concorrenza, allorché il procedimento alla base di tale ingiunzione e riguardante un’azione per il risarcimento del danno relativa alla violazione di cui trattasi sia stato sospeso in attesa di una decisione della Commissione.
Con l’odierna sentenza, la Corte ricorda, innanzitutto, che un giudice nazionale non può adottare una decisione che sia in contrasto con una decisione che la Commissione prevede di adottare nell’ambito di un procedimento avviato er presunta violazione del diritto della concorrenza dell’Unione. A tal riguardo, la Corte precisa che, nei limiti in cui tale obbligo sia rispettato, un giudice nazionale può, in linea di principio, ordinare la produzione di prove ai fini di un procedimento per il risarcimento del danno in relazione a una siffatta violazione, anche qualora tale procedimento sia stato sospeso in attesa di una decisione della Commissione su detta violazione. Ciò posto, il giudice nazionale deve accertarsi che la produzione di prove sia effettivamente necessaria e proporzionata ai fini dell’esame della domanda di risarcimento in questione.
La Corte ritiene poi che la circostanza che l’autorità ceca garante della concorrenza abbia sospeso il procedimento promosso dinanzi ad essa a causa dell’avvio da parte della Commissione di un procedimento d’indagine relativo agli stessi fatti non possa essere assimilata a una chiusura del primo procedimento da parte di detta autorità. Di conseguenza, una siffatta sospensione del procedimento nazionale non consente al giudice nazionale di ordinare la divulgazione di prove la cui messa a disposizione sia subordinata alla condizione che la competente autorità garante della concorrenza chiuda il procedimento dinanzi ad essa pendente.
Infine, la Corte rileva che la normativa ceca che vieta al giudice nazionale di ordinare, mentre è in corso il procedimento dinanzi all’autorità garante della concorrenza, non solo, come previsto dalla direttiva, la divulgazione delle informazioni «elaborate» specificamente ai fini del procedimento avviato dall’autorità garante della concorrenza, ma anche tutte le informazioni «presentate» a tal fine, non è compatibile con tale direttiva. L’obiettivo di armonizzazione della direttiva sarebbe infatti compromesso se gli Stati membri avessero, in materia di divulgazione di prove, la possibilità di introdurre norme più restrittive di quelle stabilite dalle sue disposizioni.
Peraltro, la direttiva consente al giudice nazionale di ordinare la divulgazione di prove idonee a contenere informazioni «elaborate» specificamente ai fini del procedimento avviato dall’autorità garante della concorrenza per verificare se i documenti di cui trattasi contengano effettivamente siffatte informazioni. Tuttavia, il giudice nazionale deve assicurare che l’accesso a tali documenti a favore delle altre parti interessate e dei terzi sia concesso solo alla luce del risultato di detta verifica e conformemente alla direttiva.
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