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Responsabilità dell’ente per reati colposi e criteri di imputazione: interesse e vantaggio nella giurisprudenza recente

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 28 set 2025
  • Tempo di lettura: 4 min

La sentenza della Corte di cassazione, Sezione III, 23 maggio 2025 n. 19333, ha offerto un chiarimento rilevante sulla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con specifico riferimento ai reati presupposto di natura colposa. In particolare, la pronuncia ha ridefinito i contorni applicativi dei criteri di imputazione oggettiva rappresentati dalle categorie dell’“interesse” e del “vantaggio”, la cui interpretazione è stata al centro di un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Il cuore della decisione riguarda la corretta collocazione dell’interesse e del vantaggio nella struttura del reato presupposto colposo. La Corte ha precisato che tali parametri non devono essere riferiti all’evento lesivo, che per sua natura si colloca al di fuori della volontà dell’agente, ma alla condotta colposa posta in essere. Ne consegue che, pur mancando un dolo diretto o eventuale volto a cagionare l’evento morte o lesioni del lavoratore, è possibile individuare un interesse o un vantaggio dell’ente nella scelta organizzativa di violare consapevolmente la normativa cautelare, allo scopo di ridurre i costi o incrementare la produttività.

Il criterio dell’“interesse” si realizza quando la persona fisica, pur non volendo l’evento, agisce intenzionalmente in violazione delle regole prevenzionistiche, mirando a soddisfare una specifica utilità per la persona giuridica. Si pensi, ad esempio, all’omessa adozione di dispositivi di protezione o di sistemi di sicurezza, non per mera trascuratezza, ma come esito di una decisione aziendale volta a comprimere le spese di investimento. In questo scenario, l’interesse si configura come un obiettivo consapevolmente perseguito, benché attraverso la violazione di norme cautelari destinate a proteggere beni giuridici fondamentali.

Il criterio del “vantaggio”, invece, viene in rilievo quando la condotta colposa, pur non orientata a perseguire un risparmio specifico, si inserisce in una prassi aziendale o in una politica organizzativa che, attraverso la violazione di norme antinfortunistiche, consente all’ente una riduzione dei costi di gestione, una contrazione dei tempi produttivi o una massimizzazione dei profitti. La Corte ha precisato che, contrariamente a quanto ritenuto da taluni orientamenti più restrittivi, il vantaggio non deve necessariamente derivare da una violazione sistematica o reiterata della normativa, potendo emergere anche da trasgressioni episodiche o occasionali, purché idonee a generare un’utilità patrimoniale.

Questa impostazione risponde a una logica coerente con l’articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001, che ha introdotto tra i reati presupposto le fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La norma, nell’intento del legislatore, mira a responsabilizzare gli enti collettivi anche rispetto a condotte che non trovano la loro radice in un dolo specifico, ma che rappresentano comunque l’espressione di scelte organizzative negligenti o imprudenti, suscettibili di generare benefici economici.

La sentenza del 2025 rafforza l’idea secondo cui l’interesse e il vantaggio devono essere valutati in chiave patrimoniale, ossia come risparmio di risorse economiche derivante dalla mancata predisposizione di misure di sicurezza, ovvero come incremento economico correlato all’aumento di produttività favorito dalla violazione delle regole cautelari. Non assume rilievo, invece, l’evento lesivo in sé, che per definizione non può rappresentare un’utilità per l’ente, ma costituisce l’esito pregiudizievole di una condotta organizzativa improntata al risparmio.

In questa prospettiva, l’interesse dell’ente si configura quando il soggetto agente, violando la normativa, mira consapevolmente a generare un beneficio aziendale immediato, come il contenimento dei costi di prevenzione. Il vantaggio, invece, si ravvisa laddove la violazione produca di fatto un beneficio, anche non programmato, per l’impresa, sotto forma di riduzione della spesa o accelerazione dei processi produttivi.

La Corte ha rifiutato l’interpretazione che limita la responsabilità dell’ente alle sole condotte sistematiche o reiterate, ritenendo che ciò sarebbe in contrasto con la ratio della legge. L’articolo 25-septies non richiede, infatti, la reiterazione delle violazioni per la configurabilità della responsabilità, e negare rilievo a condotte episodiche equivarrebbe a svuotare di efficacia preventiva la disciplina. La giurisprudenza più recente, in linea con questo orientamento, ha già valorizzato l’importanza del collegamento finalistico tra condotta colposa e interesse aziendale, indipendentemente dal carattere sistematico della violazione.

Un ulteriore profilo messo in luce dalla decisione è la distinzione tra la colpa dell’autore e la colpa di organizzazione dell’ente. Mentre la prima riguarda la violazione di regole cautelari da parte della persona fisica, la seconda attiene alla mancanza, inadeguatezza o inefficacia dei modelli di organizzazione e gestione, che devono essere predisposti ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 per prevenire reati della specie. La responsabilità dell’ente sorge, quindi, non solo per la condotta colposa del dipendente o dirigente, ma anche per l’assenza di strumenti organizzativi idonei a evitare simili violazioni.

Il quadro delineato dalla Cassazione comporta che, per escludere la responsabilità, l’ente deve dimostrare di avere adottato e attuato efficacemente modelli di prevenzione idonei a evitare la commissione di reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro. La prova dell’idoneità e dell’efficacia dei modelli si pone dunque come elemento centrale nella strategia difensiva delle società chiamate a rispondere ai sensi del decreto 231.

La decisione contribuisce inoltre a rafforzare la linea di continuità con altre pronunce che hanno progressivamente esteso la responsabilità degli enti anche in presenza di reati non dolosi, ribadendo che l’articolo 5 del D.Lgs. 231/2001 deve essere interpretato in senso ampio, al fine di ricomprendere tutte le condotte colpose dalle quali possa derivare un interesse o un vantaggio per l’ente. In tal modo, il sistema normativo si allinea alle esigenze di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e di rafforzamento della compliance aziendale.

La portata della sentenza n. 19333/2025 si rivela dunque particolarmente significativa per il settore della sicurezza sul lavoro, dove la violazione di norme cautelari non solo espone i lavoratori a gravi rischi, ma determina anche benefici economici per le imprese che omettono di sostenere i costi della prevenzione. L’estensione dei criteri di imputazione oggettiva ai reati colposi rafforza la funzione preventiva della responsabilità da reato degli enti e spinge le imprese a dotarsi di modelli organizzativi sempre più attenti alla gestione del rischio.

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