Confisca allargata, la Cassazione delimita il fattore tempo
- Luca Baj

- 2 giorni fa
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Il requisito della ragionevolezza temporale torna al centro dell’applicazione dell’art. 240-bis c.p. nella sentenza della Quinta Sezione penale n. 14565 del 21 aprile 2026.
La Corte di cassazione, Sezione V, con la sentenza n. 14565 del 21 aprile 2026, è tornata a definire i confini applicativi della confisca allargata prevista dall’art. 240-bis c.p., soffermandosi sul rapporto tra sproporzione patrimoniale e ragionevolezza temporale. Il principio affermato assume rilievo anche per il sequestro preventivo finalizzato alla successiva ablazione, perché ribadisce che la misura non può operare in modo automatico sul solo presupposto della condanna per un reato-spia.
Secondo la Corte, la confisca in casi particolari conserva natura di misura di sicurezza patrimoniale con finalità preventiva e presuppone, oltre alla condanna per uno dei reati tassativamente indicati dalla norma, che ciascun bene risulti, al momento dell’acquisto, sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o ai proventi dell’attività economica del condannato. Tuttavia questo dato non basta. Occorre anche verificare il criterio della ragionevolezza temporale, che delimita l’ambito della presunzione di accumulo illecito e impedisce di aggredire beni acquisiti in epoche troppo lontane dal fatto indice di pericolosità.
La decisione si colloca nel solco delle Sezioni Unite Crostella del 25 febbraio 2021, richiamate espressamente, secondo cui sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco temporale in cui la pericolosità sociale del soggetto può dirsi accertata. Ne deriva che il momento di acquisizione del bene deve collocarsi a una distanza ragionevole dal reato-spia, sia quando l’acquisto sia anteriore, sia quando sia successivo alla sua commissione. Se il bene è stato comprato in un’epoca troppo remota, la presunzione che esso derivi da attività illecite, pur diverse da quelle oggetto di condanna, diventa ictu oculi irragionevole.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto erronea la confisca disposta in danno dei ricorrenti, poiché il giudice di merito aveva dato per sussistente il requisito temporale senza motivare adeguatamente sulla marcata distanza tra l’epoca degli acquisti e quella della condanna per i reati presupposto. Il passaggio è centrale: la semplificazione probatoria che caratterizza l’art. 240-bis c.p. non esonera il giudice dall’accertamento puntuale dei presupposti applicativi, né consente di trasformare la presunzione relativa in un automatismo ablatorio. Resta fermo l’onere del condannato di allegare una provenienza lecita dei beni.
La pronuncia rafforza così un orientamento che impone una motivazione rigorosa sia sulla disponibilità del bene, sia sulla sproporzione, sia, soprattutto, sulla coerenza temporale tra incremento patrimoniale e manifestazione della pericolosità. Per la giurisprudenza di legittimità, il controllo sulla ragionevolezza temporale costituisce quindi un presidio di legalità sostanziale: delimita l’operatività della misura, tutela il principio di proporzione e impedisce che la confisca per sproporzione si estenda a cespiti solo apparentemente collegabili a un percorso di arricchimento illecito.





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