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Recesso del socio e revoca della delibera: efficacia, condizione risolutiva e ruolo della Cassazione


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L’esercizio del diritto di recesso rappresenta una delle più rilevanti manifestazioni dell’autonomia individuale del socio nelle società per azioni, disciplinato dal combinato disposto degli articoli 2437 e 2437-bis c.c. Tale facoltà consente al socio dissenziente di sciogliere il vincolo sociale nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, ogniqualvolta vengano adottate decisioni assembleari che mutino radicalmente la fisionomia dell’investimento o l’assetto organizzativo dell’ente.

L’articolo 2437-bis, comma 1, chiarisce che il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione scritta alla società entro quindici giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese. L’effetto del recesso è immediato: dal momento della ricezione della comunicazione da parte della società, il socio perde la propria qualità soggettiva, nonché i diritti connessi alla partecipazione sociale. Tuttavia, tale effetto può essere successivamente travolto in presenza di particolari eventi idonei a determinare l’estinzione retroattiva del recesso stesso.

L’articolo 2437-bis, comma 3, cod. civ., introduce un meccanismo condizionale in deroga all’efficacia immediata del recesso. La norma stabilisce che il recesso esercitato a seguito di una delibera assembleare possa perdere efficacia qualora, entro novanta giorni dalla sua comunicazione, l’assemblea:

  • revochi la delibera che lo ha determinato, oppure

  • deliberi lo scioglimento della società.

In tali ipotesi, la legge ricollega espressamente alla nuova deliberazione l’effetto di risoluzione del recesso già esercitato. Il recesso, dunque, viene meno “con efficacia retroattiva”, come se non fosse mai stato esercitato.

La pronuncia della Corte di cassazione, Sezione I, n. 15087 del 5 giugno 2025, rappresenta una delle più significative espressioni interpretative di tale disposizione. La Corte ha affermato che il diritto di recesso produce effetti immediati ma provvisori, in quanto sospensivamente condizionati alla mancata revoca o mancato scioglimento della società nel termine previsto. La decisione della Suprema Corte assume rilievo poiché, per la prima volta, interpreta il dettato del terzo comma dell’art. 2437-bis c.c. in termini di condizione risolutiva ex lege: l’efficacia del recesso viene meno se sopravviene una delibera revocatoria o di scioglimento tempestiva.

Tale impostazione attribuisce alla volontà assembleare una funzione rimediale. L’organo collegiale dei soci è legittimato, nei 90 giorni successivi alla comunicazione di recesso, a modificare il quadro deliberativo che aveva dato origine allo scioglimento del rapporto sociale con il singolo socio. La revoca della delibera ha valore risolutivo degli effetti già prodotti dal recesso: si determina quindi una ricostituzione ex tunc della posizione sociale del recedente, il quale torna titolare dei diritti sociali e obbligazioni connesse, come se il recesso non fosse stato esercitato.

Dal punto di vista giuridico, si configura una deroga al principio generale secondo cui gli effetti della dichiarazione recedente sono definitivi e irretrattabili. In questo caso, infatti, è la legge stessa che subordina l’efficacia del recesso alla condizione negativa del mancato intervento dell’assemblea. In presenza della delibera sopravvenuta (revoca o scioglimento), il rapporto sociale si riattiva.

La pronuncia chiarisce altresì che, per l’intero periodo di pendenza della condizione risolutiva (i 90 giorni), il socio non esercita diritti corporativi o patrimoniali. L’unico diritto sopravvissuto è quello alla liquidazione della partecipazione. Viene, dunque, temporaneamente sterilizzata ogni prerogativa relativa agli utili, alla partecipazione assembleare e all’eventuale impugnazione delle delibere. Questo assetto si spiega in ragione dell’effetto sospeso del recesso, in attesa della scadenza del termine oppure della deliberazione impeditiva.

L’effetto restitutorio della revoca non richiede una nuova adesione del socio né una sua accettazione formale. Il ripristino della posizione sociale è automatico, stante la natura risolutiva della condizione prevista dalla legge. Il socio torna nella compagine alle condizioni originarie e riprende a esercitare i diritti corporativi e patrimoniali.

Tale meccanismo assume una funzione di bilanciamento tra l’interesse del singolo alla disassociazione, tutelato mediante il diritto di recesso, e l’interesse collettivo della società alla conservazione dell’integrità del capitale e della coesione decisionale. La previsione normativa permette alla società di correggere una scelta assembleare divisiva, reintegrando nel corpo sociale la minoranza dissenziente.

La decisione della Corte si pone in linea con un’interpretazione sistematica della disciplina societaria, fondata sul principio della flessibilità del vincolo associativo e sul rispetto dell’interesse della società alla stabilità organizzativa. È quindi pienamente coerente riconoscere al recesso un’efficacia immediata ma temporanea, suscettibile di venire meno in seguito a scelte sopravvenute dell’assemblea.

L’articolazione del diritto di recesso secondo tale schema ha importanti riflessi anche sul piano delle dinamiche tra maggioranza e minoranza. Le delibere oggetto del diritto di recesso sono infatti quelle di maggiore impatto strategico (modifica dell’oggetto sociale, trasformazione, revoca della liquidazione, trasferimento sede all’estero). Il legislatore consente alla maggioranza, attraverso la revoca della decisione originaria, di fare un passo indietro per consentire la ricomposizione del dissenso.

Il recesso non si esaurisce così in un atto unilaterale definitivo, ma assume il valore di un’opzione condizionata e modulabile, che si inserisce in un meccanismo normativo attento sia alla tutela del socio dissenziente, sia all’interesse della società alla continuità del capitale e della base sociale. La Cassazione contribuisce a precisare i contorni applicativi della norma, assicurando coerenza sistemica e certezza giuridica in una materia in cui i profili pratici incidono direttamente sulla struttura economico-organizzativa delle società di capitali.

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