Notifica postale e prova della spedizione
- paolobaruffaldi
- 8 mag
- Tempo di lettura: 1 min
La Cassazione, con ordinanza n. 2644 del 6 febbraio 2026, chiarisce i limiti probatori delle notifiche effettuate tramite raccomandata semplice.La distinta di spedizione che contiene solo il numero identificativo del plico dimostra esclusivamente che una raccomandata è stata inviata.Tale documento non prova però che l’atto sia stato spedito proprio al destinatario indicato né al suo indirizzo.Quando il plico viene consegnato a una persona diversa dal destinatario, la prova della corretta notificazione deve essere più precisa.Spetta a chi invoca la validità della notifica dimostrare il collegamento tra numero della raccomandata, nominativo e indirizzo.Distinte generiche o prive di questi elementi non sono sufficienti a dimostrare la regolarità della notificazione.In assenza di documentazione completa, la spedizione del plico non basta a provare che l’atto sia stato correttamente notificato al destinatario.





Commenti