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Nomina del terzo contraente per la conclusione dell'atto finale



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La disciplina della riserva di nomina del terzo contraente in un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile trova fondamento nell'articolo 1411 del Codice Civile, che regola il contratto a favore di terzi.

È valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti su come interpretare e applicare questa clausola nel contesto dei contratti preliminari di compravendita immobiliare. In particolare, la sentenza n. 891 del 13-02-1981 della Cassazione Civile, Sezione 2, ha stabilito che la clausola che prevede che il promissario acquirente acquisti per sé o per persona da nominare può configurarsi in diversi modi:

  • come una cessione del contratto ai sensi degli articoli 1406 e segg. c.c.;

  • come un contratto per persona da nominare di cui all'articolo 1401 c.c.;

  • come un contratto a favore del terzo ai sensi dell'articolo 1411 c.c..


La sentenza n. 14105 del 03-08-2012 della Cassazione Civile, Sezione 2, ha confermato questa interpretazione, sottolineando che la scelta tra queste configurazioni giuridiche dipende dal contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti.

Per quanto riguarda gli effetti patologici, la Cassazione si è pronunciata in diversi casi.

La sentenza n. 21576 del 22-08-2019 della Cassazione Civile, Sezione 2, ha stabilito che l'interpretazione di tali clausole in caso di controversie deve essere condotta alla stregua dei criteri dettati dagli articoli 1362 e seguenti del Codice Civile. In particolare, l'accertamento del contenuto effettivo della volontà delle parti costituisce una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se condotta secondo i criteri legali e supportata da motivazione immune da vizi logico-giuridici;

La sentenza n. 10403 del 18-07-2002 della Cassazione Civile, Sezione 3, ha chiarito la differenza tra il contratto per persona da nominare e il contratto a favore di terzo. Nel primo caso, la nomina del terzo è solo eventuale e, in caso di mancata nomina, il contratto produce effetti tra i contraenti originari. Nel secondo caso, invece, la stipulazione a favore del terzo deve essere necessariamente prevista nel contratto.

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