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Le novità del decreto omnibus 95/2025 in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento della proliferazione


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Il decreto legge 30 giugno 2025 n. 95, noto come decreto omnibus, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina italiana in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, estendendo tali strumenti anche al contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. La riforma risponde a precise esigenze di adeguamento agli standard internazionali, in particolare alle raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e agli obblighi derivanti da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e da atti dell’Unione europea.

Il provvedimento affida al ministro dell’Economia e delle finanze un ruolo di primaria importanza, attribuendogli la responsabilità non solo delle politiche di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ma anche delle strategie volte ad impedire l’afflusso di risorse economiche ai programmi di proliferazione nucleare, chimica e batteriologica. Si consolida così un assetto istituzionale che centralizza le competenze, rafforzando la capacità di intervento nei confronti di Stati e soggetti considerati minaccia per la pace e la sicurezza internazionale.

La nozione di “finanziamento della proliferazione” è stata espressamente definita all’interno del D.Lgs. 231/2007, in coerenza con la struttura della normativa antiriciclaggio. Per essa deve intendersi qualsiasi attività di fornitura o raccolta di fondi e risorse economiche, anche indiretta, destinata a sostenere programmi finalizzati allo sviluppo di strumenti bellici di natura nucleare, chimica o batteriologica. La tipizzazione consente di eliminare margini di incertezza interpretativa e garantisce una più chiara delimitazione dei doveri di segnalazione e vigilanza.

Il Comitato di sicurezza finanziaria, già responsabile del contrasto al finanziamento del terrorismo, vede ampliata la propria sfera di azione. Esso è chiamato ad elaborare strategie di prevenzione, a condurre analisi e valutazioni periodiche del rischio nazionale di finanziamento della proliferazione e a trasmettere i risultati agli enti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione. Il nuovo articolo 16-ter del D.Lgs. 231/2007 sancisce infatti l’obbligo di identificare, analizzare e valutare tali rischi, al fine di consentire l’adozione di misure proporzionate e adeguate.

Il decreto prevede che le autorità di vigilanza di settore – tra cui Banca d’Italia, Consob, Ivass – debbano verificare l’osservanza degli obblighi previsti e possano effettuare ispezioni, richiedere atti e documenti, nonché definire procedure e metodologie per la valutazione del rischio. Anche gli organismi di autoregolamentazione, quali ordini professionali e associazioni di categoria, sono coinvolti nella definizione di regole tecniche e nel loro aggiornamento, con l’obbligo di sottoporle al parere del Comitato di sicurezza finanziaria.

Sul piano operativo, grande rilevanza assumono le misure di congelamento dei fondi. Il ministro dell’Economia, su proposta del Comitato, è autorizzato ad adottare decreti che dispongano il congelamento delle risorse economiche detenute, anche per interposta persona, da soggetti designati a livello internazionale o nazionale. È prevista inoltre la possibilità di intervenire a seguito di richieste provenienti da Stati terzi, in applicazione della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di Sicurezza ONU. Parallelamente, il ministro può individuare Paesi terzi ad alto rischio ulteriori rispetto a quelli segnalati dalla Commissione europea, in linea con le decisioni assunte dal GAFI.

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda i prestatori di servizi di cripto-attività (Casp). Per i soggetti con sede in altri Stati membri e operanti in Italia senza succursale, è introdotto l’obbligo di designare un punto di contatto centrale nel territorio nazionale. Tale struttura, dotata di risorse adeguate per competenze e mezzi finanziari, è destinata a fungere da interfaccia con le autorità italiane per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Le funzioni possono essere affidate a un’articolazione organizzativa interna o a una società insediata in Italia, ma non a persone fisiche. L’inosservanza dell’obbligo è sanzionata severamente, con una forbice che va da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10% del fatturato annuo complessivo quando questo sia superiore a tale soglia.

Il decreto disciplina anche l’adeguata verifica della clientela per gli intermediari bancari e finanziari appartenenti a gruppi. È stata introdotta una nuova condizione per considerare assolti tali obblighi: le procedure antiriciclaggio e antiterrorismo del gruppo devono prevedere presidi idonei a mitigare i rischi geografici connessi ai Paesi ad alto rischio. Questa disposizione si aggiunge ai requisiti già previsti, quali la disponibilità di informazioni all’interno del gruppo, la sede della capogruppo in un Paese dell’Unione europea o in uno Stato terzo con normativa equivalente e la vigilanza unitaria esercitata da un’autorità competente.

Il sistema delineato dal decreto omnibus mira dunque a rafforzare l’architettura di prevenzione italiana, rendendola maggiormente conforme alle best practices internazionali. L’inserimento espresso del finanziamento della proliferazione tra le condotte oggetto di monitoraggio, l’estensione dei poteri del MEF e l’attenzione al settore delle cripto-attività testimoniano la volontà di anticipare possibili vulnerabilità, in un contesto globale caratterizzato da rischi transnazionali sempre più sofisticati.

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