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AGCOM vs. le piattaforme streaming: Netflix e Amazon Prime Video contestano l’applicazione degli obblighi “da telco”

Negli ultimi mesi il rapporto tra le autorità regolatrici italiane e le principali piattaforme di streaming on-demand ha registrato una tensione crescente: da un lato AGCOM ha ribadito l’intenzione di applicare a questi servizi digitali alcuni obblighi tipici del settore delle telecomunicazioni; dall’altro le piattaforme Netflix e Amazon Prime Video hanno sollevato ricorsi al TAR sostenendo l’incompatibilità di tali obblighi con il loro modello OTT (over-the-top). Al centro della disputa vi sono questioni quali la misurazione degli ascolti, la trasparenza contrattuale, la tutela degli utenti e la possibile estensione del quadro regolamentare tradizionale alle nuove forme di distribuzione audiovisiva.


La posizione dell’autorità regolatrice si basa su un’interpretazione estesa del concetto di «settore economico integrato delle comunicazioni» (SIC), che include anche i servizi di media audiovisivi on demand e le piattaforme di streaming, oltre alle telco e ai broadcaster tradizionali. In tale quadro, AGCOM ha avanzato l’idea che alcune piattaforme debbano adeguarsi a obblighi analoghi a quelli delle telecomunicazioni: per esempio rendere disponibile un servizio di assistenza clienti telefonica gratuita, pubblicare sistemi di misurazione degli ascolti certificati, garantire trasparenza contrattuale e comparabilità delle offerte, partecipare a sistemi di monitoraggio del pluralismo e della concorrenza. A supporto di tale tesi, sono state richiamate delibere che estendono l’ambito del regolatore alla distribuzione di contenuti audiovisivi su Internet. In particolare, è emersa la delibera che ha rigettato l’avvio dell’istruttoria nei confronti di un accordo tra TIM e Netflix, segnalando che l’Autorità intende vigilare sulle dinamiche di mercato ma anche valutare attentamente l’impatto della regolamentazione sul modello di business delle piattaforme.


Dall’altro lato, Netflix e Amazon Prime Video hanno contestato l’idea che il loro modello debba essere assimilato a quello delle telco: le piattaforme sostengono che il mercato dello streaming è caratterizzato da modalità di fruizione, accesso, tecnologia e monetizzazione radicalmente diverse rispetto alle telecomunicazioni tradizionali, e che pertanto l’applicazione di obblighi pensati per operatori telefonici o di accesso alla rete non sia proporzionata. In uno dei casi, Amazon ha visto il suo sistema di assistenza clienti digitale (clicca-to-call) ritenuto idoneo dal TAR rispetto alla richiesta di un numero verde fisso gratuito, annullando una sanzione di AGCOM che chiedeva invece tale numero. Tale pronuncia è stata letta come un segnale che le piattaforme possono ottenere esenzioni o adattamenti della normativa applicabile, qualora dimostrino che le modalità alternative soddisfano gli obiettivi di tutela degli utenti.


Un altro dei punti critici è la misurazione degli ascolti: AGCOM ha chiesto alle piattaforme di aderire a sistemi di rilevazione riconosciuti per rendere trasparente il dato degli utenti e garantire condizioni di trasparenza per la pubblicità e per la concorrenza. Le piattaforme, in alcuni casi, hanno rifiutato metodi tradizionali, proponendo modelli alternativi basati su dati server‐to‐server o algoritmi proprietari, sollevando la questione della tutela della privacy, della volatilità dei dati e della compatibilità con il modello internazionale. La mancata adesione ha generato contenziosi e ha aumentato la spinta regolamentare verso una possibile estensione degli obblighi del settore media anche al mondo OTT.


Sul piano dell’effetto nel mercato italiano, la disputa regola il confine tra ecosistema televisivo tradizionale e nuove piattaforme digitali: se AGCOM riuscisse a estendere gli obblighi alle piattaforme streaming, queste potrebbero dover adattare modelli contrattuali, sistemi di qualità del servizio, prezzi, misurazione e trasparenza per gli utenti. Ciò potrebbe comportare costi aggiuntivi, modifiche operative e ridefinizione delle partnership commerciali. Le piattaforme, dal canto loro, vogliono preservare la loro capacità di innovare e differenziarsi rispetto a un modello regolamentare pensato per operatori telecom.


Dal punto di vista normativo, la questione si innesta su una legislazione che ha esteso nel tempo l’ambito di intervento delle autorità alle comunicazioni elettroniche e ai media: la direttiva europea sui servizi di media audiovisivi, il decreto che ha recepito tale direttiva nel nostro ordinamento e le delibere successive definiscono che l’Autorità può intervenire su servizi di media anche se erogati via Internet. Resta però aperta la questione se tali servizi debbano essere trattati come operatori di telecomunicazione o come soggetti del tutto differenti. In questo senso, i ricorsi al TAR avanzati dalle piattaforme sono funzionali a definire un precedente giurisprudenziale che delinei i confini dell’applicazione regolamentare.


In termini strategici per le piattaforme, la posta in gioco è alta: l’applicazione di obblighi analoghi a quelli delle telco potrebbe incidere sulla loro flessibilità commerciale, sulla capacità di innovazione e sul posizionamento competitivo rispetto a operatori verticali italiani. Per l’Autorità, invece, l’obiettivo dichiarato è tutelare gli utenti, garantire pluralismo, trasparenza e una concorrenza equa in un ambiente in rapido cambiamento, dove la distinzione tra telecom, media e contenuti diventa sempre più sfumata.


La partita normativa e regolatoria tra AGCOM, Netflix e Amazon Prime Video segnala un momento di transizione nel sistema delle comunicazioni e dell’intrattenimento digitale: la regolazione si trova ad affrontare la sfida di definire modelli adeguati per i servizi digitali, bilanciando tutela e innovazione, e dovrà fare i conti con la velocità di cambiamento del settore, la globalizzazione delle piattaforme e il ruolo crescente dei dati nella fruizione di contenuti audiovisivi.

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