La Corte di Cassazione ha precisato che affinché si realizzi l'usucapione speciale dei terreni agricoli inseriti in comuni montani e non, occorre che il terreno sia in possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 1159 bis c.c. Con una recente Ordinanza, infatti, la Suprema Corte di cassazione ha stabilito che: "in tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, l'art. 1159 bis cod. civ. richiede, che il fondo rustico ricada in un comune classificato montano. Con l'ulteriore specificazione operata dalla legge n. 346 del 1976 dalla legge n. 97 del 1994 secondo la quale la disposizione di cui all'art. 1159 bis c.c. si applica anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in territori non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto non supera complessivamente le lire trecentocinquantamila".
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