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Obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali: il quadro normativo ridefinito dopo la conversione del DL 39/2025


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L’adozione definitiva della legge n. 78 del 27 maggio 2025 segna un nuovo assetto per la disciplina delle assicurazioni contro i rischi catastrofali, ridefinendo obblighi, termini e parametri tecnici a seguito della conversione del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39. L’impianto normativo interviene sul testo originario della legge n. 213/2023 e del DL n. 155/2024, aggiornandone la portata mediante un allegato tecnico che accompagna la legge di conversione e che costituisce parte integrante della normativa in vigore dal 31 maggio 2025.

La ridefinizione degli obblighi assicurativi risponde a una duplice esigenza: da un lato, offrire maggiore chiarezza e flessibilità alle imprese, specie quelle di dimensioni contenute; dall’altro, assicurare una protezione efficace e strutturata contro le conseguenze economiche derivanti da eventi calamitosi. Il legislatore ha scelto una via intermedia, mantenendo l'obbligatorietà della copertura ma dilazionandone l’attuazione per determinate categorie di soggetti, nel rispetto dei criteri dimensionali fissati dalla normativa comunitaria e nazionale.

In particolare, l’articolo 1 della legge di conversione dispone il rinvio dei termini previsti dalla legge 213/2023, distinguendo tra grandi imprese, medie imprese e piccole/microimprese. Le prime restano vincolate all’originaria scadenza, con obbligo operativo dal 30 giugno 2025 e applicazione della disciplina correlata decorsi novanta giorni. Per le medie imprese, il termine è differito al 1° ottobre 2025, mentre per le piccole e microimprese si posticipa al 31 dicembre 2025. Tale ripartizione si fonda sui criteri dimensionali definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE per le PMI, aggiornati con riferimento alla direttiva delegata (UE) 2023/2775 per le grandi imprese.

Il legislatore introduce inoltre modifiche rilevanti alla determinazione del valore dei beni da assicurare. Il comma 3-bis dell’art. 1 della legge di conversione stabilisce, in coerenza con il D.M. 18/2025, che per i beni immobili rileva il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili il costo di rimpiazzo e per i terreni il costo di ripristino, includente le spese di demolizione, sgombero e bonifica. La definizione dettagliata dei valori assicura un parametro uniforme e tecnicamente fondato, che riflette la volontà di superare le incertezze interpretative finora emerse nell'applicazione pratica del precetto normativo.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema della speculazione sui premi assicurativi. Il nuovo comma 3-quater prevede l'intervento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, con l’obiettivo di monitorare e prevenire comportamenti opportunistici da parte delle compagnie assicurative. L’attività di controllo potrà essere sollecitata anche su iniziativa delle imprese obbligate alla stipula dei contratti, sancendo un’inedita forma di vigilanza attiva da parte dei soggetti economici coinvolti. Si tratta di una misura che rafforza la tutela dell’equilibrio contrattuale e mira a contenere dinamiche speculative che potrebbero vanificare la ratio protettiva del provvedimento.

Degna di nota anche la previsione contenuta nel comma 3-ter, che consente una deroga al limite massimo dello scoperto del 15% previsto per le coperture assicurative, esclusivamente per le grandi imprese. La norma introduce un grado di flessibilità rilevante per i soggetti economici di maggior peso, con un occhio alla sostenibilità finanziaria delle polizze, in un contesto dove il rischio di eventi climatici estremi appare in continua evoluzione.

Il legislatore interviene anche sull’articolo 1-bis del DL n. 155/2024, con l’aggiunta del comma 3-sexies. Si stabilisce che, in caso di polizze stipulate dall’imprenditore su beni di proprietà di terzi, il relativo indennizzo in caso di evento catastrofale spetta al proprietario. Tuttavia, l’imprenditore contraente potrà beneficiare di una somma a titolo di lucro cessante – pari al massimo al 40% dell’indennizzo percepito – se l’attività d’impresa ha subito interruzioni in conseguenza dell’evento. Tale disposizione riconosce la centralità economica dell’attività produttiva pur nel rispetto della titolarità formale dei beni assicurati, individuando un punto di equilibrio tra interesse dell'impresa utilizzatrice e diritto del proprietario.

Ulteriore innovazione è l’attribuzione al contraente del contratto di assicurazione – anche se stipulato per conto altrui – di un privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore, allo stesso grado dei crediti per spese di conservazione. La norma, mutuata dall’articolo 1891, comma 4, del Codice civile, consolida la posizione giuridica del soggetto che ha sostenuto gli oneri contrattuali, tutelandone l’interesse anche nei confronti di terzi titolari di diritti concorrenti.

Il complesso normativo in esame appare quindi strutturato secondo una logica di differenziazione che tiene conto della complessità del tessuto produttivo italiano. L’impostazione scelta bilancia esigenze di tutela assicurativa, sostenibilità economica e rispetto della gerarchia delle fonti, con uno sguardo attento alla dinamica dei prezzi e al funzionamento del mercato assicurativo. Le nuove disposizioni rispondono a un’esigenza di adeguamento normativo rispetto alla crescente frequenza e gravità degli eventi calamitosi, ma si muovono anche in una direzione che riconosce l’autonomia contrattuale e la responsabilità gestionale delle imprese.

Infine, il disegno complessivo della riforma richiama una crescente sinergia tra legislazione primaria, normativa tecnica e ruolo delle autorità di controllo. In un settore così delicato, la precisione delle definizioni, la chiarezza delle soglie dimensionali e la trasparenza nella formazione dei premi rappresentano elementi essenziali per garantire l’efficacia del sistema. L’intervento del legislatore non solo consolida una linea di tendenza già avviata, ma ne rafforza l’apparato con strumenti più flessibili e coerenti con le esigenze di un’economia moderna ed esposta ai rischi ambientali globali.

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