La procedura d’infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia per l’utilizzo del potere speciale (“golden power”) nel settore bancario
- piscitellidaniel
- 21 nov
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L’apertura di una procedura d’infrazione della Commissione Europea contro l’Italia per la normativa sul cosiddetto “golden power” rappresenta un’interferenza istituzionale di forte rilievo. Si tratta di uno scontro che investe il cuore della sovranità economica nazionale, la libertà dei capitali e il rapporto stesso tra lo Stato e il mercato unico europeo. Il presupposto della controversia è l’utilizzo da parte dell’Italia di poteri speciali nei confronti dell’istituto bancario UniCredit e della sua offerta di scambio con Banco BPM, circostanza che secondo la Commissione avrebbe rappresentato una violazione delle norme di concorrenza, della libera circolazione dei capitali e del regime di controllo bancario già armonizzato a livello europeo. In tale contesto l’Italia, pur rivendicando la legittimità del ricorso al golden power per motivi di sicurezza nazionale e tutela del risparmio, si trova ad essere formalmente chiamata a rispondere delle modalità e della proporzionalità delle sue misure.
Il golden power è uno strumento specifico che consente al Governo di intervenire su operazioni che coinvolgono asset strategici, settori sensibili come energia, telecomunicazioni, difesa e, più recentemente, finanza. In Italia tale disciplina è stata ampliata nel corso degli anni e applicata in modo più frequente negli ultimi tempi, anche in presenza di operazioni societarie di grande dimensione. Nel caso oggetto della contestazione, l’Italia ha imposto condizioni restrittive all’operazione di fusione tra UniCredit e Banco BPM, alegando motivi di tutela del sistema bancario nazionale, del risparmio e del mercato del credito. La Commissione, tuttavia, ha ritenuto che tali condizioni – oltre a non essere state notificate come previsto dal diritto europeo – avessero natura economica più che di sicurezza, superando i limiti della disciplina nazionale consentita.
La procedura d’infrazione è scattata con l’invio a Roma di una lettera di costituzione in mora, nella quale la Commissione ha indicato che alcune disposizioni italiane potrebbero violare l’articolo 21 del Regolamento europeo sulle concentrazioni e altre norme relative alla competenza esclusiva della Commissione nell’ambito delle operazioni transfrontaliere e degli asset strategici. Le contestazioni riguardano in particolare la mancanza di notifica preventiva dell’intervento del governo italiano, la motivazione ritenuta insufficiente e la proporzionalità delle misure imposte all’istituto bancario coinvolto. Il governo ha ora un termine di due mesi per rispondere dettagliatamente e proporre eventuali misure correttive, pena l’avanzamento della procedura verso una decisione formale.
Il contenzioso ha immediatamente generato risvolti politici ed economici. Sul fronte politico l’iniziativa della Commissione tocca temi sensibili: la concorrenza tra sovranità nazionale e autonomia europea, il ruolo dello Stato come garante del risparmio e del sistema creditizio e la compatibilità delle regolamentazioni domestiche con l’ambiente normativo del mercato unico. L’Italia, da parte sua, ribadisce che il golden power è uno strumento legittimo per la tutela della sicurezza economica e finanziaria e che la normativa è stata adottata con trasparenza. In ambito economico, la notizia ha provocato reazioni nei mercati e tra gli investitori, che hanno valutato l’incertezza regolamentare come un elemento di rischio aggiuntivo per il settore bancario e per il contesto delle fusioni e acquisizioni.
Il settore delle grandi banche italiane è direttamente interessato dall’esito di questa vicenda. Le condizioni imposte all’operazione tra UniCredit e Banco BPM, considerate dalla Commissione come potenzialmente ostacolanti la libera concorrenza e la creazione di “campioni europei” nel settore bancario, rappresentano un precedente che potrebbe rallentare futuri progetti di aggregazione nel mercato italiano. Gli effetti si potrebbero estendere alle famiglie e alle imprese in termini di accesso al credito, innovazione di prodotto e capacità competitiva nei mercati internazionali. Le banche italiane, già soggette a vincoli regolamentari e a un contesto competitivo complesso, vedono aumentare il peso dell’incertezza normativa.
Dal lato della Commissione Europea il messaggio inviato con l’apertura della procedura è chiaro: gli Stati membri non possono utilizzare strumenti di potere discrezionale che, sotto la veste della tutela della sicurezza nazionale, finiscano per compromettere le libertà fondamentali del mercato unico, come la libera circolazione dei capitali e la capacità di realizzare fusioni e acquisizioni in un contesto regolamentare europeo. La vicenda italiana potrebbe diventare un precedente per altri Paesi dell’Unione che fanno uso simile del golden power, sollevando il tema della revisione del quadro normativo europeo e dell’equilibrio tra tutela nazionale e interoperabilità comunitaria.
La risposta dell’Italia sarà cruciale per gli sviluppi futuri. Qualora Roma proponesse modifiche sostanziali alla normativa nazionale, potrebbe scongiurare una decisione formale d’infrazione e attivare un dialogo costruttivo con le istituzioni europee. In caso contrario, la Commissione ha la facoltà di procedere con un parere motivato e successivamente con sanzioni che possono raggiungere quote elevate di fatturato delle imprese interessate o imporre l’annullamento della misura nazionale. La posta in gioco non è solo giuridica, ma riguarda la capacità del sistema bancario italiano di muoversi in un contesto competitivo europeo, e la coerenza della politica industriale e finanziaria nazionale con gli obiettivi dell’Unione.

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