Crisi d’impresa, attestatore negligente e perdita del compenso
- saravetteruti
- 20 feb
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Nel sistema della crisi d’impresa, la figura dell’attestatore assume una funzione di garanzia essenziale per l’equilibrio dell’intera procedura. Il professionista è chiamato a verificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento, svolgendo un controllo tecnico indipendente che costituisce presupposto per le determinazioni dei creditori e per le valutazioni del tribunale. La sua attività non si esaurisce nella redazione formale di una relazione, ma implica un’analisi rigorosa e documentata, conforme agli standard imposti dal Codice della crisi e ai principi generali in materia di prestazioni professionali.
La prestazione dell’attestatore è regolata dal criterio della diligenza qualificata di cui all’articolo 1176, comma 2, codice civile. Ciò comporta che l’adempimento non può ritenersi soddisfatto ove la relazione presenti carenze metodologiche, omissioni istruttorie o valutazioni apodittiche tali da comprometterne l’affidabilità. La giurisprudenza ha chiarito che l’inadempimento grave degli obblighi professionali incide direttamente sul diritto al compenso, poiché quest’ultimo trova fondamento nell’esecuzione corretta e utile dell’incarico. Se la prestazione risulta inutilizzabile o radicalmente inidonea rispetto allo scopo per cui è stata richiesta, viene meno il presupposto stesso della pretesa creditoria del professionista.
In questa prospettiva si colloca anche l’orientamento espresso dal Tribunale di Bari, pur inerente un caso antecedente all'entrata in vigore del Codice della crisi ma comunque rilevante in senso analogico, che ha affrontato il tema della relazione attestativa carente sotto il profilo della verifica sostanziale dei dati e della coerenza delle proiezioni economico-finanziarie. Il giudice di merito ha evidenziato come l’assenza di controlli adeguati e l’omessa analisi di elementi decisivi per la sostenibilità del piano integrino un inadempimento professionale rilevante, tale da escludere il riconoscimento del compenso. Naturalmente, sebbene possa apparire nel caso di specie, l'inadempimeno non può in nessun modo essere ridotto al mancato risultato, ed esempio con la declaratoria di inammissibilità dello stesso, ma deve essere valutato in un'ottica più ampia in funzione della diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico.
La decisione del Tribunale di Bari, in continuità con precedenti pronunce della Suprema Corte, valorizza il nesso tra qualità della prestazione e tutela della par condicio creditorum, affermando che l’attestazione deve costituire uno strumento effettivamente idoneo a consentire valutazioni consapevoli da parte dei creditori. Ne deriva che la responsabilità dell’attestatore non è meramente formale ma sostanziale, poiché la sua attività incide sull’affidamento dei terzi e sull’equilibrio della procedura. Il diritto al compenso resta dunque subordinato alla prova di un’attività svolta con rigore tecnico, indipendenza e completezza istruttoria, in coerenza con la funzione pubblicistica che l’attestazione assume nel contesto della regolazione della crisi.




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